Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
EVARLE DEV DEV LI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME5319/0 1 AU236543 AU236537 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 9313/99 Dott. Ugo - Consigliere Cron. 1500 RIGGIO Rep. 1899 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T ENZA IL SOLE 24 ORE 6000 sul ricorso proposto da: 10 APR. 2001 IMP. COSTR. IL MANFREDINI & C SRL, in persona del legale rapp.te p.t.CORRADO MANFREDINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio €15 13000 dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato MACCALLINI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente 00674453 contro 00674459 COND VIA CERVETERI 5 LATINA, in persona dell'Amm.re CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE p.t. MANZI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 000 VIA U. BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. Co per diritti L. 6000 CONSOLINI M, difeso dall'avvocato MESCHINI GIOVANNI, 143 || bl b of IL CANCELLIERE -1- giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta Copia esecutiva dal Sig. MESCHINI nonchè contro per diritti L. 18000+6 SALTARELLI BRUNO;
11.2 LUG 2001 RE IL CANCELLIERE - intimato LIRE 2000 avverso la sentenza n. 1219/98 della Corte d'Appello CANCELLERI di ROMA, depositata il 15/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BC433223 udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo BC433228 MENSITIERI;
4305586 udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del J305587 ricorso;
udito l'Avvocato Giovanni MESCHINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1.5, 1.3000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. DF472651 DE472652 OF472658 茶 茶 DF472659 DF472660 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Latina in data 27 dicembre 1984, il Condominio di Via Cerveteri n. 5 di quella città, in persona del suo amministratore pro tempore adducendo che alcuni degli appartamenti, acquistati dai singoli condomini negli anni 1980 1983, e parti comuni dell'edificio costruito dalla venditrice Impresa Edili Manfredini C. spaCostruzioni (successivamente srl), rappresentata nella stipula degli atti di alienazione dal suo procuratore speciale ing. Bruno AL, presentavano gravi difetti costruttivi, trai quali infiltrazioni di acqua al piano interrato ove erano ubicate le ы н cantine interessate da frequenti allagamenti chiedeva che fossero adottati gli opportuni provvedimenti di urgenza al fine di ovviare alla situazione di grave pericolo. Disposte le relative indagini il Pretore ordinava l'esecuzione dei lavori indicati nella relazione tecnica e rimetteva le parti dinanzi al competente per il merito, fissando ilTribunale termine di giorni sessanta per la riassunzione. Con atto del 15 18.2.86 il Condominio citava l'impresa ed il AL innanzi al Tribunale di 3 Latina chiedendo l'eliminazione delle infiltrazioni nel piano cantine, nel piano di calpestio del piano capillari con macchie di terreno, delle lesioni corrispondenza degli appartamenti di umidità in condomini e la relativa riduzione delalcuni prezzo, nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione delle cantine ed al ristagno dell'acqua. Nella contumacia dei convenuti veniva disposta CTU. Quindi, con sentenza 5.5.93 il Tribunale, qualificata la domanda come pretesa di natura contrattuale e dichiarata l'estraneità del AL alla controversia per avere lo stesso agito nella mera qualità di procuratore dell'Impresa in sede di stipulazione dei rogiti di compravendita, dichiarava il difetto di legittimazione dell'amministratore del Condominio ad agire, anche alla stregua della norma di cui all'art. 1669 CC, ritenendo che la stessa legittimasse la sola pretesa risarcitoria e non quella di eliminazione dei vizi costruttivi. Proposto gravame dal Condominio, che limitava l'appello al solo capo della sentenza che aveva respinto la domanda ex art. 1669 CC, la Corte 15d'appello di Roma, con sentenza 24 marzo aprile 1998, per quanto ancora interessa in questa sede, in parziale riforma della gravata pronunzia, condannava l'Impresa Costruzioni Edili Manfredini all'eliminazione diretta dei vizi C. srl costruttivi dell'interrato condominiale ove erano ubicate le cantine e di cui alla relazione tecnica d'ufficio in atti, compensando tra le parti costituite la metà delle spese del grado, con addebito alla stessa Impresa della metà residua. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Impresa Manfredini sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione ○ falsa applicazione degli artt. 1130 primo comma n. 4 e 1669 CC, nonché omessa 0 insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che la Corte del merito, nel respingere l'eccezione di carenza di legittimazione dell'amministratore, avrebbe violato suindicata, indubbio essendo che illa normativa surrogarsi ai predetto non poteva per legge 5 condomini ancorchè a pretesa tutela dei diritti dominicali agli stessi esclusivamente riservati, e comunque non avrebbe spiegato le ragioni della statuita surroga. La doglianza non può essere accolta. A seguito della statuizione contenuta nella sentenza di prime cure secondo cui le richieste del Condominio relative alla eliminazione dei vizi concernenti le parti di proprietà dei singoli condomini non potevano essere proposte dall'amministratore, l'attuale resistente aveva espressamente limitato il gravame di merito "alla parte della originaria domanda inerente alla eliminazione dei vizi costruttivi riscontrati nell'interrato condominiale ove (erano) ubicate le cantine, ovvero al risarcimento dei danni per tali inconvenienti subiti e corrispondenti all'ammontare dei lavori necessari per tale eliminazione secondo quanto determinato dalla CTU in atti, rinunciando ad ogni altra domanda o pretesa per altra causale precedentemente formulata". Correttamente pertanto la Corte romana ha disatteso la preliminare eccezione dell'Impresa Manfredini adducente il difetto di "legitimatio ad causam" dell'amministratore del Condominio alla 6 stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale anche questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui l'amministratore è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei terzi al fine di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e quindi anche, come nel caso di specie, ad esperire l'azione ex art. 1669 CC nei confronti dell'appaltatore, fondata sull'esistenza di vizi costruttivi incidenti sulla sicurezza e s u stabilità del piano interrato condominiale A interessato da frequenti allagamenti, con conseguente sensibile menomazione del normale godimento dello stesso (v. Cass. n. 8053/90, n. 10474/98, n. 1488/99, n. 3304/2000). Con il secondo motivo si deduce, sempre in e 5 cpc, violazione riferimento all'art. 360 n.ri 3 o falsa applicazione dell'art. 1669 secondo comma insufficiente motivazione su CC, nonché omessa о punto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione d i prescrizione da essa l'azione proposta dal sollevata nonostante che riguardando i vizi Condominio il 27.12.1984, 7 accertati dal ctu gli appartamenti e le relative cantine di proprietà dei condomini, gli uni e le altre consegnati nel maggio 1983, fosse certamente prescritta, sia perché, tanto che si fondasse sull'art. 1667 CC, quanto sull'art. 1669 stesso codice, il diritto di agire spettava ai soli s proprietari che non avevano mai ritenuto di u A esso spettasse altresi all'amministratore esercitarlo, sia in quanto, quand' anche, questi previsto l'aveva esercitato ben oltre l'anno dall'ultimo comma dell'art. 1669 cc. meritevole di Anche tale doglianza non accoglimento. La Corte d'appello, con valutazione di merito sorretta da succinta, ma congrua motivazione, ha considerato avvenuta la scoperta dei vizi quali gravi difetti di costruzione nel senso voluto dall'art. 1669 CC, soltanto nell'anno 1985 a seguito delle indagini tecniche disposte dal Pretore di Latina. Da quella data quindi decorreva il termine di un anno per la denunzia dei difetti medesimi, termine puntualmente osservato dal Condominio. Tale valutazione non merita censura giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il termine di un anno previsto dall'art. 1669 primo 8 comma CC, а pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza dell'obiettiva gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza 0 a semplici sospetti. E l'accertamento del momento nel quale l'anzidetta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (v. ex plurimis le sentenze n. 8053/90, cit., n. 3756/99, n. 1203/98, n. 5311/98, n. 1052/99, n. 81/2000, n. 6092/2000). Con il terzo motivo si denunzia, infine, sempre con riguardo all'art. 360 n. ri 3 e e 5 cpc, violazione о falsa applicazione degli artt. 1667, primo comma e 1669 primo comma CC, nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia non avendo la Corte romana chiarito perché i modesti vizi 9 accertati dal ctu sul piano cantine (di proprietà dei soli condomini) concretamente non costituissero i "vizi" di cui all'art. 1667 CC ovvero e perché costituissero invece i "gravissimi difetti" di cui all'art. 1669 stesso codice. Anche tale ultima doglianza si sottrae alla sorte delle precedenti. Innanzi tutto mai nel corso delle pregresse fasi del giudizio si è fatta questione della inquadrabilità dei lamentati vizi nel disposto di cui all'art. 1667 anziché in quello di cui all'art. 1669 stesso codice. La stessa ricorrente nella comparsa di Costituzione in sede di appello non ha mosso censura alcuna alla decisione di prime cure che comunque alla norma di cui all'art. 1669 cc faceva riferimento pur negando che alla stregua di essa fosse accoglibile la domanda del Condominio di eliminazione dei vizi anche con riguardo alle parti comuni dell'edificio. Ma in ogni caso nel respingere l'eccezione di difetto di "legitimatio ad causam" dell'amministra- tore del Condominio la Corte romana ha esaurientemente dato atto della gravità dei vizi denunciati, incidenti sulla sicurezza e stabilità 10 delle parti comuni e quindi della configurabilità nel caso di specie della responsabilità sancita a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 CC1 conformemente, anche questa volta, a costante giurisprudenza di legittimità che ha nei gravi 60000 310000 difetti di costruzione ricomprese le infiltrazioni d'acqua in quanto incidenti sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento (v. Cass. n. 2260/98, n. 4692/99, n. 117/2000). H argomentazioni il Alla stregua delle svolte A proposto ricorso va respinto nella sua integralità S con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo. (
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'intimato Condominio, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 125.800 oltre a L.
3.000.000 per onorari. e r i l ( Roma, 21 dicembre 2000. poorome Alfredo IL CANCELLIERE C1 10 APR. 2001 IA Neri 11