Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di distruzione di corrispondenza(nella specie commesso da addetto al servizio postale), deve considerarsi "corrispondenza" anche quella che sia costituita da stampe inviate per posta, non in busta chiusa, al destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2004, n. 14552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14552 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 10/12/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 01914
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 039401/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA EF n. il 06/06/1956;
avverso sentenza del 14/05/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'adita Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione di NE TE (portalettere presso l'ufficio postale di Imperia, al quale era stato contestato il reato di cui all'art. 619 CP, connesso alla operata destinazione al macero di kg. 10 di corrispondenza postale), pronunziata in data 19 dicembre 2001 del competente GUP per accreditata insussistenza del fatto-reato, relativo a soppressione di "stampa", come tali non rientranti nella "corrispondenza" considerata dalla tutela penale apprestata dal citato art. 619 CP. Al riguardo il P.M. appellante aveva, infatti, opposto il richiamo alla applicabile disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del previdente Regolamento postale ed all'art. 24 del Nuovo Regolamento approvato dal DPR n. 655/1982, in base alla quale "si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto, che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale", come riscontrabile nella concreta fattispecie di buste ("per lo più") chiuse, riproducenti l'indirizzo del destinatario. La Corte ha, in particolare, accreditato la riportata prospettazione di principio, rilevante anche ai sensi dell'art. 616/4 CP e certamente operativa, anche secondo richiamati principi giurisprudenziali, nella verificata fattispecie concreta di stampe che, per il loro carattere attuale e personale, rientrano nella categoria tutelata della "corrispondenza epistolare"; e, nella rilevata sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato (desumibile dalla volontaria soppressione di corrispondenza "recapitabile"), ha determinato il conseguente regime sanzionatorio. Il ricorrente denunzia che ne è derivata violazione della disciplina di cui agli artt. 616/4 CP e 24 del DPR n. 655/1982, non essendosi considerato che l'effettivo interesse tutelato dal precetto penale applicato riguarda l'inviolabilità del segreto epistolare, non riscontrabile in ipotesi di corrispondenza costituita da "stampe". Il motivo risulta destituito di fondamento, essendo al riguardo puntuale e pertinente lo sviluppo argomentativo della requisitoria del PG nella discussione dinanzi a questa Corte.
In premessa rileva che, nella concreta fattispecie, la corrispondenza soppressa risulta costituita da stampe e che la condotta materiale del NE è consistita nel loro riversamento nel contenitore destinato al macero.
E rileva, pertanto, stabilire se, secondo il dato normativo applicabile, le stampe debbano essere considerate corrispondenza nell'accezione disciplinata dall'art. 616 CP, che tutela la inviolabilità dei segreti e, in via generale, prefigura la rilevanza dalla distruzione di "corrispondenza chiusa o aperte a lui (all'agente) non diretta" (mentre per la cognizione abusiva del contenuto resta ovviamente rilevante soltanto l'iniziativa riguardante la corrispondenza chiusa).
Il dato normativo (art. 18 del Codice postale - Regolamento del 1940) include nella "denominazione di corrispondenza" anche le stampe, la cui ispezione è ammessa per fini di verifica di corretta applicazione della tariffa agevolata: tale ambito di definizione è ribadito e precisata anche nel regolamento del 1982, che, nell'art. 24, considera "corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale". Dal relativo raffronto si desume che per lo stesso nuovo Regolamento di cui al DPR n. 655/1982 anche le stampe rientrano nella accezione di "corrispondenza" ("epistolare", se trasmesse in busta chiusa), nel senso (oggettivamente rilevante per conseguenti effetti tariffari) di comunicazioni non strettamente personali per il contenuto, che risulta riprodotto appunto "a stampa" e viene inoltrato, così uguale ed indifferenziato, a diversi (anche numerosi, se del caso) destinatari specifici.
Va risolta, per ciò, la questione preliminare se la previsione dell'art. 616 CP sia funzionale della tutela della corrispondenza in generale, ovvero se risulti specificamente preordinata alla tutela del segreto epistolare. Al riguardo, se la collocazione sistematica del precetto penale (nella sezione 5^ del capo 3^ del codice penale, riguardante i delitti contro le inviolabilità del segreti) sembra privilegiare i profili della tutela del segreto epistolare, diversamente emerge il dato normativo della tutela della corrispondenza in via generale, già così complessivamente richiamata nel testo dell'art. 616 CP. E, in particolare, emerge che il profilo della segretezza assume diversa rilevanza nella prima e nella seconda parte dell'articolo, laddove prima si configura la violazione della segretezza per la corrispondenza "chiusa" e poi si delinea la rilevanza della distruzione anche per la corrispondenza "aperta". Conseguentemente l'interpretazione normativa evidenzia un sotteso collegamento della distruzione alla lesione contestuale dell'interesse e dell'aspettativa all'effettivo recapito della corrispondenza indipendentemente dalla natura della comunicazione in essa contenuta, tanto più confermandosi tale valutazione conclusiva alla stregua della disciplina positiva dei reati configurati negli artt. 619 e 620 CP. Posto che in materia risulta dirimente la definizione dell'ultimo comma dell'art. 616 CP (che prende in considerazione la corrispondenza "epistolare", telegrafica, telefonica, informatica, telematica, ma non esprime riferimenti espressi a corrispondenza di tipo "postale"), è ben evidente che, per la fattispecie criminosa contestata, rileva proprio la definizione di corrispondenza epistolare che si desume dalle norme regolamentari citate, che tali intendono gli invii chiusi od aperti che rivestano "carattere attuale e personale".
Posto inoltre che, nell'elaborazione giurisprudenziale precedente, è corrispondenza "tutto ciò che, affidato alla protezione della busta, è destinato a significare al destinatario un pensiero o un'azione", i canoni esplicativi dei requisiti della corrispondenza epistolare richiamati nell'art. 24 del DPR n. 655/1982 (della attualità e della personalità) sono riscontrabili anche nell'inoltro di stampe (tanto più quando si tratti, prevalentemente come precisato nella sentenza impugnata, di inoltri in busta chiusa). In particolare, l'evidente individuazione di specifici destinatari qualifica il carattere personale delle stampe soppresse dall'imputato; mentre le modalità della riproduzione "a stampa" del contenuto delle comunicazioni inoltrate non escludono la correlativa attualità per i singoli destinatari, ma sono riconducibili ad irrilevanti esigenze rappresentative dello stesso contenuto, ripetuto nei confronti di una pluralità di soggetti interessati alla relativa comunicazione, anche quando siano discrezionalmente individuati o prescelti dal mittente. Conseguentemente l'accertata condotta dell'imputato integra gli estremi del reato contestato, restando così immune dal denunziato errore giuridico la sentenza impugnata.
L'infondatezza del proposto motivo comporta il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005