Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 2 9 O I 1 . / Z N 090 5 7 / 0 2 4 E A / R 6 R B 2 T A . . S I N L R . I L G P L . A E REPUBBLICA ITALIANA P D . R I B L C E A A S T D I IN NOME DEL POPOLO ITA D I 1 A D S I 3 E N 1 T R E CORTE SUPREM ΑΤΤΟΝΕ S . E N Oggetto I E N T A S A E Medici SEZIONE TERZA CIVILE M Sanzioni disciplinari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12094/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.24657 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 22/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI PROVINCIA DI CUNEO, in persona del suo Presidente pro-tempore dott. Renato Palanca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MASSA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE CUNEO;
ADAMI RA, MINISTRO DELLA SANITA'; 2002
- intimati -
503 avversO la decisione n. 152/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, depositata il 16/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ACCIAI COSTANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Cuneo nel 1999 ha iniziato un proce- dimento disciplinare nei confronti della dottoressa NO MI con il seguente addebito: "avere violato l'art. 38 del DPR 221/50 in relazione all'art. 1 commi I, II, III e IV a art. 2 commi I e II della legge 05.02.92, n. 175, per avere disposto la pubblicazione -sulle Pagine Gialle. versione 1999 1 di una inserzione contenente l'indicazione di specialità non conseguite e comunque non esistenti, atte ad indurre errore o equi- VOCO sull'esistenza e sul possesso di detti titoli di specializzazione. Fatti commessi in epoca anteriore e prossima alla fine dell'anno 1998" Il procedimento disciplinare si è concluso con la irrogazione della sanzione della sospensione dall'eser- 2 cizio della professione per la durata di sei mesi.
2. La dottoressa MI ha impugnato la decisione, con ricorso del 26 luglio 1999 rivolto alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sostenendo l'infondatezza dell'addebito e la Commissio- ne, con decisione n. 152 del 18 ottobre 2000, ha annul- lato la decisione impugnata. La Commissione ha ritenuto che dalla documentazione prodotta si ricavava che l'interessata si era attivata affinché fosse evitato che sulle "Pagine Gialle - Casa 11 fosse riportata una dizione non regolare e diversa da quella correttamente pubblicata sulle "Pagine Gialle Imprese e Professioni" 3. L'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri ildella provincia di Cuneo ha proposto ricorso con quale ha chiesto che la decisione della Commissione centrale l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Cuneo sia cassata ed ha depositato memoria. Gli intimati P.M. e Ministero della Sanità non han- no svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le profes- sioni sanitarie s'inquadra in quello indicato dall'art. 111 della Costituzione, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti la giurisdizione. Infatti, il secondo comma dell'art. 68 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, nel quale si fa riferimento al ri- corso "alle Sezioni unite della Corte di cassazione av- verso la decisione della Commissione" centrale sanita- ria, è norma regolamentare non suscettibile di stabili- re una competenza funzionale delle sezioni unite civili di questa Corte.
1.1. Discende da ciò che le decisioni della Commis- sione centrale per gli esercenti le professioni sanita- rie sono impugnabili con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma del combi- nato disposto degli artt. 19 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233 e 362 cod. proc. civ., e per violazione di 111, Cost., come legge, а norma dell'art. avvenuto nella specie.
1.2. Il vizio di violazione di legge comprende la violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e la violazione delle norme sul procedimento per come questo si è svolto davanti alla Commissione centrale (art. 360 n. 4 dello stesso codi- ce). In questo è compreso quello della assoluta mancanza 4 della motivazione o della motivazione cosiddetta appa- rente, che è quella che non è in grado di mostrare la ragione del decidere, perché questa è sorretta da argo- menti incomprensibili o tra di loro inconciliabili op- pure perplessi. Resta, invece, estranea al controllo della Cassa- zione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato come pure le ra- gioni e le risultanze del materiale probatorio sottopo- ste al vaglio della Commissione (Cass. 7 novembre 2000, n. 14479; 30 luglio 2001, n. 10389, tra le più recen- ti). Questa Corte, infatti, ha già chiarito che la solu- zione interpretativa prospettata è coerente con il si- stema processuale penale nell'ambito del quale l'art. 606 distingue il ricorso per cassazione disciplinato dai codici processuali o dalle leggi ordinarie (in que- sto caso l'ambito della proponibilità delle censure concernenti la motivazione è suscettibile della più va- ria articolazione) dal ricorso per cassazione che si collega direttamente all'art. 111 della Costituzione. In tale ultimo caso, con riguardo alla motivazione, si deve applicare direttamente la norma costituzionale, 5 che pone la motivazione come requisito di esistenza del provvedimento in sé, sia pure nelle forme della motiva- zione che non deve essere meramente apparente, nè inti- mamente contraddittoria, nè incomprensibile: ss.uu. 16 settembre 1992, n. 10598; ss.uu. 20 aprile 1994, n. 3730; sent. 26 aprile 1999, n. 4160, con riguardo spe- cifico alle sanzioni a carico di medici.
2. L'unico motivo di ricorso addebita alla decisio- ne impugnata il vizio di motivazione inesistente o ap- parente. L'Ordine ricorrente sostiene che la decisione impu- gnata non indica alcuna ragione del giudizio di idonei- tà e di validità della documentazione prodotta dalla dottoressa MI per sorreggere fatti indicati a sua discolpa. Ed aggiunge che la decisione impugnata non ha indi- cato neppure le ragioni per le quali non erano state ritenute non condivisibili le motivazioni svolte nella deliberazione con la quale era stata inflitta la san- zione disciplinare. Il ricorso non è fondato.
3. La censura contenuta nel ricorso non si configu- come quella di assoluta mancanza della motivazione ra nei sensi prima indicati, sebbene quella di difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. 6 3.1. Infatti, infatti, la Commissione centrale, fa- cendo riferimento ai documenti prodotti dall'incolpata, non si è limitata a dichiararne l'incompletezza ed il suo carattere inaccettabile, ma ne ha riprodotto, nella parte espositiva dei fatti, il contenuto essenziale, consentendo, in questo modo, di individuare il fonda- mento del giudizio espresso su di essi.
3.2. Neppure il mancato esame delle argomentazioni che sorreggevano la decisione dell'Ordine territoriale si risolve in un difetto assoluto di motivazione Infatti, l'omissione è superata dal fatto che sono stati considerate assorbenti le ragioni addotte dal- l'incolpata a sua difesa.
3.3. Sembra, quindi, evidente che con la censura è chiesto che questa Corte si sostituisca alla Commissio- ne Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in un giudizio di razionalità e coerenza della motiva- zione sulle ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato in contrasto con i limiti del controllo di legittimità cui lo stesso provvedimen- to deve essere assoggettato. Ciò non è consentito per le ragioni espresse. La censura contenuta nel ricorso, da questo punto di vista, quindi, è inammissibile.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 7 Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, in quanto il P.M. ed il Ministero del- la Sanità nel presente procedimento svolgono un ruolo formale e la MI non compiuto attività difensiva.
P. q. m.
La Corte reietta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Presidenteby for stider Garten Fincanཧ་བོ་ IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Alello Depositata in Cancelleria 21.06.0 2 ог Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello 800