Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
Anche nelle ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare la pena residua da espiare, tenuto conto delle limitazioni della libertà personale patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo di affidamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2004, n. 43928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43928 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/10/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 4147
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 000034/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OG DO N. IL 22/06/1962;
avverso ORDINANZA del 14/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. IÒ LD ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia con la quale gli è stata revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari senza determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni da lui patite e del suo comportamento durante il trascorso periodo ai affidamento. Fa presente, peraltro, che la misura con ordinanza dell'11 marzo 2003 era stata estesa ad altri titoli di detenzione.
Aggiunge che il procuratore della repubblica con sua "inspiegabile" determinazione ha stabilito che la revoca dell'affidamento (iniziato il 19 dicembre 2000) abbia luogo a far data dal 29 settembre 2001. 2. Il ricorso è fondato.
La corte costituzionale con la sentenza 29 ottobre 1987, n. 343 ha precisato che "le prescrizioni inerenti all'affidamento in prova hanno carattere sanzionatorie con la conseguenza che esse rientrano a pieno titolo tra quelle restrizioni della libertà personale che l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele;
ed il carattere sanzionatorio del nostro sistema è ispirato - come si desume dallo stretto collegamento tra gli articoli 3 e 13 della Costituzione - ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena i quali devono essere applicati, non solo nella fase di cognizione ma anche in quella esecutiva. Ne dipende che spetta al tribunale di sorveglianza - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - determinare la durata della residua pena detentiva da scontare tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca".
Il tribunale di sorveglianza, pertanto nel procedere alla revoca avrebbe dovuto determinare il periodo di pena da considerarsi scontato (cfr. cass. 22 settembre 1997, N. 5128, RV. 208585). Nè può sostenersi che tale principio, affermato con riferimento alla dichiarazione di incostituzionali dell'art. 47, comma 10^, legge 26 luglio 1975, n. 354, non possa trovare applicazione per la diversa ipotesi regolata dall'art. 94, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sia perché anche il tossicodipendente, specialmente quando il programma socio-riabilitativo è residenziale, è sottoposto a prescrizioni particolarmente cogenti, sia perché all'epoca della pronunzia della sentenza citata l'affidamento in prova in casi particolari era regolato dall'art. 47 bis, legge 354/1975, che al comma 8 rinviava "per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge (tale articolo era stato introdotto con il d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297), sia, infine, perché l'art. 94, d.p.r. 309/90 rinvia, a sua volta, "per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina della legge 26 luglio 1985, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".
L'ordinanza impugnata, pertanto, che ha omesso completamente di motivare in ordine alla decorrenza della revoca deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale omessa statuizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa decisione sulla pena residua e rinvia nuovo esame sul punto al tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2004