Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 3
Il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere (art. 100, comma secondo, cod. proc. pen., art. 39 disp. att., art. 83 cod. proc. civ.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato "ad litem" non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore - che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore - la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto - diverso peraltro da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 cod. proc. pen. - con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 cod. proc. pen., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività.
Divenute inapplicabili, ex art. 30 comma terzo, legge 11 febbraio 1992 n. 157 le disposizioni sul furto, l'abbattimento di un animale, nei cui confronti, per le prescrizioni del calendario venatorio, non è consentita la caccia, commesso in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, non può neppure integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 30, comma primo lett. h) della stessa legge, non potendo riconoscersi a questa norma efficacia retroattiva, in quanto sarebbe punito come reato un fatto che, al momento in cui era stato commesso, costituiva illecito amministrativo ai sensi dell'art. 31 comma primo lett. c), legge 27 dicembre 1977 n. 968, e non essendo possibile configurare un rapporto di successione di leggi rilevante ex art. 2 comma terzo cod. pen. tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e segg. cod. pen. e quelle di cui al predetto art. 30 comma primo legge n. 157 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Antonio Brancaccio Presidente del 18.6.1993
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente SENTENZA
2. " ID CO " N. 6
3. " IE CA " REGISTRO GENERALE
4. " LD NT " N. 23595/92
5. " OV AR "
6. " GI BU "
7. " Giuseppe CONSOLI (rel.) "
8. " NE LA NN "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 13.3.1992 del PR di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuseppe CONSOLI;
Udito, per la parte civile, l'avv. VA CE del foro di Trento, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. OV Gazzara che ha concluso per la inammissibilità della costituzione di parte civile e per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia degli atti alla competente autorità amministrativa.
Udito il difensore avv. OB Rampioni del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva la Corte:
l. RN DE, tratto a giudizio del PR di Trento per rispondere del reato di cui agli artt. 624-625 n.2 e 7 C.P. (per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, di un cervo palcuto, che aveva ucciso nell'ambito della riserva di caccia di Terlago il 9 ottobre 1990, pur essendo inibita la caccia a tale specie di animale), con la sentenza in epigrafe venne dichiarato colpevole del reato di cui all'art.30 lett.h) legge 157/1992 - così diversamente qualificato il fatto sotto il profilo giuridico - e condannato - in concorso di attenuanti generiche - alla pena di £.
1.000.000 di ammenda ed al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore della parte civile "I verdi del Trentino". All'udienza dibattimentale del 13 marzo 1992, come risulta dal verbale, si era costituita parte civile la "Lista Verde del Trentino", rappresentata da OB Franceschini, rappresentato da VA CE (con procura speciale) ed il PR aveva ammesso detta costituzione, cui si erano opposti il P.M. e la difesa dell'imputato.
2. Il DE ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto sia l'applicazione erronea, sotto vari profili, della legge 157/1992 in violazione degli artt. 1 e 2 C.P. , sia gli aspetti formali della costituzione di parte civile della libera associazione "I verdi del Trentino" e quelli di merito circa la ammissibilità di tale costituzione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, "anche limitatamente alle disposizioni di condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali".
3. La terza sezione penale di questa Corte, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 4 marzo 1993, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione il motivo di ricorso concernente l'ammissibilità, o meno, delle associazioni ambientalistiche a costituirsi parte civile nel processo penale, rilevando il contrasto esistente su tale questione di diritto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed ha rimesso - ex art.618 C.P.P. - la decisione alle Sezioni unite.
4. Con riferimento alle questioni di natura processuale concernenti l'atto di costituzione di parte civile, occorre preliminarmente rilevare che, nella fattispecie in esame, a) il 12 marzo 1992, "la Presidenza dei Verdi del Trentino delibera a voti unanimi di costituirsi parte civile e incarica il consigliere regionale OB Franceschini di inoltrare ai competenti uffici giudiziari questa formale richiesta"; b) il verbale sub a) è sottoscritto, per la Presidenza "I verdi del Trentino" dal "verbalizzante OB Franceschini" lo stesso incaricato di inoltrare la richiesta); c) il Franceschini, con atto del 12 marzo 1992, conferisce all'avv. VA CE procura speciale sia a costituirsi parte civile, sia a provvedere alla difesa dell'associazione; d) la sottoscrizione di tale atto viene autenticata dal medesimo avv. VA CE;
e) all'udienza del 13 marzo 1992 l'avv. CE "procuratore speciale dei Verdi del Trentino dichiarava di costituirsi parte civile". L'unico atto sub c), in sostanza, contiene due distinte manifestazioni di volontà, l'una di mandato a costituirsi parte civile in nome e per conto della associazione, l'altra di nomina di difensore di parte civile nel procedimento penale a carico del DE.
Ora, mentre in ordine al problema della procura alle liti, conferita al difensore in un atto separato, diverso da quelli indicati nell'art. 100/2 C.P.P. (norma modellata sulla disciplina della difesa e rappresentanza nel processo civile: art. 83/3 C.P.P., richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa alla normativa processual-civilistica, può ritenersi che l'atto sia valido ed idoneo alla rituale instaurazione del rapporto processuale, se riferito in modo certo al processo in relazione al quale lo si allega, e sempre che sia assicurata la sua certezza e tempestività (requisiti sussistenti nel caso in esame), diversamente si pone il problema del mandato a costituirsi parte civile. La costituzione di parte civile, invero, può farsi mediante dichiarazione personale o per mezzo di procura speciale, conferite, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ed il preciso limite autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato "ad litem", non consente di estendere, per il principio di assorbimento,l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentaza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo. Il difensore, infatti, non è munito istituzionalmente di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (art. 100/2 C.P.P., art. 39 norme att. C.P.P., art. 83 CPC) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti (art. 14 disp. prel. cod. civile). Nella fattispecie "de qua", conseguentemente, con riferimento alle due distinte manifestazioni di volontà, l'una di conferimento al difensore della rappresentanza per costituirsi parte civile e l'altra di nomina dello stesso a difensore di parte civile nel procedimento, il potere certificatorio dì detto difensore poteva legittimamente essere esercitato soltanto in relazione al mandato "ad litem" e per le sottoscrizioni apposte in calce o a margine degli atti specificamente indicati nell'art. 100/2 C.P.P. e non anche in ordine alla procura speciale a costituirsi parte civile. La costituizione di parte civile effettuata in difetto di procura speciale validamente conferita, comporta l'inammissibilità della costituzione stessa (che era stata ritualmente eccepita) e la nullità del capo della sentenza del PR di Trento che ha statuito sulla domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese sostenute dalla associazione "I verdi del Trentino".
5. Quanto ai primi sei mezzi di gravame, con i quali, sotto diversi aspetti, è stata dedotta l'applicazione errata della legge 11 febbraio 1992 n.157, va considerata assorbente la censura rivolta alla ritenuta riconducibilità dell'abbattimento di un animale, al di fuori del calendario venatorio - non essendo più applicabili gli artt. 624, 625 e 626 C.P.,ex art. 30/3 legge 157 - all'ipotesi contravvenzionale di cui a detto art. 30 lett. h), che punisce chi abbatte esemplari di specie animali nei cui confronti la caccia non è consentita. La censura è fondata. Divenute inapplicabili, infatti, ex art. 30/3, le disposizioni sul furto, l'abbattimento di un animale, nei cui confronti, per le prescrizioni del calendario venatorio, non è consentita la caccia, commesso in data anteriore all'entrata in vigore della legge 157/1992, non può integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 30/1 lett.h) di detta legge, non potendo riconoscersi a questa norma efficacia retroattiva (art. 25/2 Cost. e art. 2/1 C.P.), in quanto sarebbe punito come reato un fatto che, al momento in cui era stato commesso costituiva (art. 31/C legge 27 dicembre 1997 n.168) illecito amministrativo, e non essendo possibile configurare un rapporto di successione di leggi (ex art. 2/3 c.p.) tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e segg. C.P. e quelle di cui all'art. 30/1 legge 157/1992 (conforme,
cfr. Cass. Sez. quinta, udienza 12 novembre 1992, PM/Reghin).
6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Copia degli atti va trasmessa alla competente Autorità amministrativa.
P.T.M.
La Corte di cassazione, sezioni penali unite, - sul ricorso proposto da RN DE avverso la sentenza resa il 13 marzo 1992 dal PR di Trento, dichiara inammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione "I verdi del Trentino" e, per l'effetto, nullo il capo di detta sentenza di condanna al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ordina trasmettersi copia degli atti alla competente Autorità amministrativa.
Così deciso il 18 giugno 1993.