Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 8650
CASS
Sentenza 18 giugno 1993

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Il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere (art. 100, comma secondo, cod. proc. pen., art. 39 disp. att., art. 83 cod. proc. civ.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato "ad litem" non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale. (Fattispecie in cui era stata rilasciata al difensore - che aveva provveduto anche all'autentica dell'autografia del sottoscrittore - la procura speciale a costituirsi parte civile con lo stesso atto - diverso peraltro da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 cod. proc. pen. - con il quale gli era stata conferita la procura a provvedere alla difesa; la Cassazione ha escluso che tale atto fosse idoneo al conferimento della detta procura speciale a costituirsi parte civile, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma secondo dell'art. 100 cod. proc. pen., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività.

Divenute inapplicabili, ex art. 30 comma terzo, legge 11 febbraio 1992 n. 157 le disposizioni sul furto, l'abbattimento di un animale, nei cui confronti, per le prescrizioni del calendario venatorio, non è consentita la caccia, commesso in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, non può neppure integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 30, comma primo lett. h) della stessa legge, non potendo riconoscersi a questa norma efficacia retroattiva, in quanto sarebbe punito come reato un fatto che, al momento in cui era stato commesso, costituiva illecito amministrativo ai sensi dell'art. 31 comma primo lett. c), legge 27 dicembre 1977 n. 968, e non essendo possibile configurare un rapporto di successione di leggi rilevante ex art. 2 comma terzo cod. pen. tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e segg. cod. pen. e quelle di cui al predetto art. 30 comma primo legge n. 157 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 8650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8650
    Data del deposito : 18 giugno 1993

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