Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 ZI 1 / A 4 R / . T 6 2 S N I A . - C.C. I .R G B E R P . . R D A L L T L A A E U D D . B EPUBBLICA ITALIANA B I I E S A T R N T E T N S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 I S 1 E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 2 0 00 / 0 3SEZ 1.9076.98 Cron. 4576 Composta dai Magistrati: Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Ud. 11.6.2002 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO: Irpef e Dott. NINO FICO CONSIGLIERE Ilor 1987 Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE accertamento ha pronunciato la seguente झाद CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 59862 Ditta DI TOMASSO DOMENICO con sede in Scafa (Pe) in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore> rappresentato е difeso dall'avv. Maurizio De Nardis giusta procura speciale ai rogiti del notaio Quartuccio, Rep. 22632, elett. dom. in Roma presso avv. Mario Nuzzo, via Crescenzio 25 ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei 2612 宏 Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 323.IV.96 in data 12.11.96 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 10.4.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Sergio Blasi, per delega;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decisione in data 18.10.95, la Commissione Tributaria di primo grado di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla ditta Di TO NI contro l'avviso di accertamento emesso il 15.10.93 dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pepoli, per quanto atteneva alla deducibilità di costi sostenuti. L'accertamento traeva origine da un process0 verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 19.3.88. 2. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila lo respingeva, così motivando: l'atto di appello è rituale e tempestivo;
nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato;
M il gravame ripropone in forma stereotipa le confutazioni, ormai superate dalla Commissione Tributaria di primo grado, alle osservazioni ed eccezioni dell'ufficio>; tale Commissione fa corretta applicazione dei principi di diritto;
le argomentazioni del ricorrente in ordine al carattere probatorio - dei documenti prodotti non sono tali da escludere che vi sia stato acquisto di materiale allo stato naturale e sia stato utilizzato per limitati quantitativi, materiale attinto da una scorta remota;
dalla verifica eseguita dalla Guardia di Finanza, risulta che la ditta ricorrente effettuava lavorazione di materiali inerti in favore della snc. FR Di TO> senza documentazione, fatture assoggettate ad Iva e registrazioni relative;
dalle quantità di calcestruzzi e manufatti in cemento venduti alla società, è stata legittimamente accertata la quantità degli inerti lavorati dal ricorrente e, di conseguenza, i relativi ricavi omessi;
- le spese possono essere integralmente compensate.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la ditta Di TO NI in persona del legale rappresentante pro tempore> prospettando tre motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce nuLItà del procedimento per omesso esame di profili determinanti ai fini del h - violazione dell'art. 112 Codice di Procedura Civile, decidere violazione di legge>. Si duole il ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale non abbia esaminato una serie di censure relative ai seguenti profili: violazione delle norme che precedono l'art. 42 del D. P. R. n. 600.73, mancata indicazione delle aliquote, mancata applicazione dell'imposta al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta>; violazione dell'art. 44 del D. P. R. n. 600.73, per mancata indicazione delle fasi procedurali afferenti alla partecipazione del Comune all'accertamento; nuLItà dell'avviso di accertamento per il recepimento acritico del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
4. Controdeduce l'Amministrazione Finanziaria dello Stato: trattasi di questioni proposte dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado esaminate e respinte. La Commissione Tributaria Regionale ' ha confermato puntualmente la motivazione della prima sentenza recependone la motivazione, particolarmente in punto di indicazione delle aliquote (le quali invece figurano sull'avviso di accertamento) e di motivazione per relationem>. Dinanzi a tale motivazione, il contribuente ha riproposto in appello le proprie censure, riportandole testualmente, sicchè non rimaneva alla Commissione Tributaria Regionale che respingerle.
5. Il motivo è inammissibile: una volta che la Commissione Tributaria di primo grado abbia disatteso le deduzioni formulate dal ricorrente, è onere del medesimo investire con l'appello i punti della motivazione della sentenza di primo grado che ritiene errati;
non è invece ammissibile che egli, sub specie> di motivare l'appello, ripeta le censure svolte in primo grado e già disattese.
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto: la legittimità dell'accertamento dell'avvenuto acquisto di materiale allo stato naturale viene sostenuta facendo riferimento all'insufficienza delle argomentazioni dell'appellante, in violazione dell'art. 2697 Codice Civile.
7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC;
nonchè travisamento dei fatti>. Non sono state chiarite le fonti di tale convincimento e non è stato tenuto presente che la snc. F.LI Di TO ha ottenuto nove decisioni favorevoli, risultando essa la pretesa acquirente del materiale. La documentazione fiscale prodotta dimostra che la citata snc. fruiva di un proprio impianto di frantumazione di inerti e comunque era dimostrata l'esistenza di scorte remote.
8. Controdeduce 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato: l'accertamento è legittimo, perchè dal mancato possesso di una cava di inerti l'ufficio ha presunto l'avvenuto acquisto di materiale , mentre non è provato che la ditta individuale fosse in possesso di rimanenze di detto materiale. Nel merito, è provato che la ditta individuale ha corrisposto lit. 30milioni alla snc. per nolo di macchinari insistenti su suolo di proprietà della ditta individuale;
la quale ha lavorato mc. 23.614 di inerti per conto della società, senza contabilizzarne l'acquisto.
9. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro intimamente connessi. In sostanza, parte ricorrente deduce che l'acquisto al nero> di inerti non è provata ed è invece provata l'esistenza di scorte remote, ovvero che gli inerti in questione sono stati lavorati direttamente dalla società. 10. I due motivi sono inammissibili. A parte la contraddittorietà tra il sostenere l'esistenza di scorte remote e il dedurre l'avvenuta lavorazione in proprio degli inerti da parte della società, giova ricordare che il ricorso, per essere ammissibile, deve essere autosufficiente>. L'autosufficienza, affermata pacificamente dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale rappresenta una conseguenza della specificità> dei motivi del ricorso, nel senso che dalla lettura del medesimo deve potersi ricavare l'oggetto della causa e la ragione per la quale la ricostruzione in fatto o l'argomentazione in diritto della sentenza impugnata sono errati. 11. Ciò non risulta dal ricorso, dal quale non si ricava con precisione in che cosa consista il preteso accertamento, se e quale materiale sia stato acquistato 0 meno dalla ditta ricorrente e per quali motivi il ridetto materiale sarebbe stato attinto da scorte remote elo lavorato in proprio dalla snc. FR Di TO. 12. Inoltre, trattasi di profili di fatto, la cui censura è inammissibile in questa sede, dato che la Commissione Tributaria Regionale ha dato conto del proprio convincimento in fatto, circa l'esattezza dei rilievi della Guardia di Finanza, con motivazione esauriente, immune da lacune 0 vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. 13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguiranno la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese, che liquida in Euro 600,00 ivi compresi Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11.6.2002. IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO сять е очеть IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA оши 11 FEB 2003 DEPO Oggi IL CANCELLIERE C1 Amado Casan oe