Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
La previsione, anche per il giudizio abbreviato, della possibilità di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 2 comma 1 legge 5 giugno 2000 n. 144) trova fondamento nella profonda modifica che tale rito ha subito per effetto della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che consente di procedere ad integrazioni probatorie, sia di ufficio, che con riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell'imputato; ne consegue che anche tale giudizio può connotarsi come "particolarmente complesso", senza che tale connotazione ne contraddica la natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2001, n. 18570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18570 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. " RENATO L. CALABRESE " N. 1769
3. " RI BN " REGISTRO GENERALE
4. " AR LA " N. 48253/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RO, nato a [...] il [...], e AN NI, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Carmine Di Zenzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore del ricorrente IA, avv. Massimo Preziosi;
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stato respinto l'appello avverso l'analogo provvedimento del Tribunale di Napoli che, in data 26 aprile 2000, aveva disposto, ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare in atto nei confronti di IA RO e RO NI, imputati di delitti compresi quelli indicati dall'art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p.. Si deduce in questa sede violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 304 comma 2 c.p.p., sostenendo il IA che il rigetto dell'appello è fondato sulla generica affermazione dell'esistenza dei presupposti normativi che renderebbero operante l'istituto in parola e che andrebbero individuati in situazioni estrinseche alla celebrazione del processo, quali i problemi organizzativi interni all'apparato giudiziario "latu sensu", e aggiungendo il difensore dell'altro ricorrente che, nel caso concreto, si tratta di un giudizio abbreviato con istruttoria di consistenza tale da non dilatare i tempi di durata del procedimento, avendo un solo coimputato chiesto di voler rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 421 c.p.p.. I ricorsi non meritano accoglimento.
Occorre in primo luogo ricordare che le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art.304 del codice di procedura penale sono state estese anche alla fase in cui si celebri il giudizio con il rito abbreviato (art. 2 comma 1^ d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella legge 5 giugno 2000, n.144).
Ciò e stato reso necessario dalla profonda rivisitazione del giudizio abbreviato, operata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, per effetto della quale il rito sopra richiamato offre ora consistenti possibilità di sviluppi ed integrazioni probatorie (sia con riferimento ad una richiesta condizionata da parte dell'imputato - art. 438 comma 5 - sia con riferimento alle ipotesi di integrazione probatoria d'ufficio - art. 441 comma 5 -), così da potersi connotare tavolta anch'esso "particolarmente complesso", senza che - diversamente da quanto sembra aver sostenuto odiernamente il difensore - ne resti travolta la natura.
Fatta questa precisazione, va detto che l'impugnata ordinanza ha fornito ampia e congrua motivazione in ordine alla legittimità della disposta sospensione dei termini di custodia cautelare. Tale motivazione appare improntata al pieno rispetto dei principi più volte enunciati da questa Corte secondo cui la particolare complessità del processo che giustifica la sospensione dei termini cautelari è costituita non solo dal numero degli imputati da giudicare e dalla ampiezza dei mezzi istruttori da assumere, ma anche dalle difficoltà di carattere logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per la celebrazione del dibattimento.
Il giudice "a quo" dimostra, alla luce del citato principio, la sussistenza della complessità del dibattimento in ragione della presenza di ventuno imputati, del numero e della gravità delle imputazioni, e della necessità di procedere nell'esame a distanza di collaboratori di giustizia. E tale valutazione appare "ictu oculi" del tutto corretta sotto il profilo logico alla luce della comune esperienza giudiziaria.
Fa poi leva anche sulle difficoltà logistiche e di ruolo (contemporanea celebrazione del processo ordinario a carico degli altri imputati, con conseguente limitazione di una ravvicinata trattazione della causa per l'ineludibile situazione di concomitanza dovuta alle comuni fonti di prova;
notoria carenza di aule attrezzate per la multivideoconferenza...) e pure questo argomento va condiviso, dal momento che i predetti problemi organizzativi sono ulteriore conseguenza della complessità in esame di cui costituiscono un aspetto che deve anch'esso essere tenuto in conto e non già considerato come circostanza atta ad escludere l'applicazione dell'art. 304 comma 2 c.p.p.. I ricorsi vanno quindi rigettati, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001