Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per la sostituizione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2014, n. 19144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19144 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1688
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 16142/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL EO N. IL 01/05/1955;
avverso la sentenza n. 57/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del 28/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di correzione materiale.
RITENUTO IN FATTO
-1 AN Romeo, imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 sexies e comma 2 bis, - per essersi posto alla guida della propria auto, in ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato pari a 3,00 g/1) ed essendo stato coinvolto in un incidente stradale - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Teramo, del 28 maggio 2013, che, sull'accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena (dichiarata sospesa) di otto mesi di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno e confisca dell'auto con la quale è stato commesso il reato.
Deduce il ricorrente:
a) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, laddove il tribunale ha imposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non applicabile nel caso di specie poiché dal sinistro verificatosi non erano derivati danni alle persone, inoltre, la durata della stessa misura è stata determinata in assenza di motivazione;
ancora violazione di legge, non avendo il giudicante considerato che, nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, ne' allo stesso possono essere applicate misure di sicurezza;
vizio di motivazione in punto di confisca dell'auto;
b) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di applicazione della la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e di confisca dell'auto, non oggetto dell'accordo.
-2- Il ricorrente ha altresì impugnato l'ordinanza emessa dallo stesso tribunale, su impulso del PG territoriale, il 7.10.13, con la quale il giudice ha disposto la correzione di quello che lo stesso ha indicato quale errore materiale della citata sentenza, consistente nella applicazione della sospensione della patente, laddove avrebbe dovuto disporsene la revoca. Revoca che il medesimo giudice ha applicato, sostituendola alla sospensione, con provvedimento che il ricorrente sostiene essere illegittimo, poiché la rettifica della sanzione irrogata in sentenza non rientra nel novero degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., quindi emendabili. CONSIDERATO IN DIRITTO
-1- Il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione concordata della pena è infondato.
a) Legittimamente il giudicante ha imposto la sanzione amministrativa accessoria, che è espressamente prevista dall'ari. 186 C.d.S.. Norma che, ampliando il campo delle situazioni in cui, a mente dell'art. 222 C.d.S., deve applicarsi detta sanzione, l'ha estesa, nella forma della sospensione o della revoca della patente, a tutti i casi di guida in stato di ebbrezza, indipendentemente dal tipo di conseguenze dannose alle cose o alle persone che ne siano derivate. D'altra parte, l'obbligo del giudice di applicarla non è venuto meno a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, pur se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, mentre la previsione dall'art. 445 c.p.p., che esclude l'applicazione delle pene accessorie e di misure di sicurezza, è norma di carattere eccezionale e, in quanto tale, non è possibile interpretarla estensivamente comprendendovi, oltre a dette pene e misure, anche le sanzioni amministrative, quale è la sospensione della patente di guida, alla cui applicazione è obbligato il giudice nei termini previsti, per i casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, dal citato art. 186. Non risulta, poi, che l'imputato sia stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. È, del resto, pacifico che, nei suddetti casi, la predetta misura deve essere disposta dal giudice anche con la sentenza di patteggiamento, pure allorché essa non sia stata prevista, o sia stata addirittura esclusa nell'accordo, essendo, l'applicazione e la quantificazione della stessa, materia sottratta alla disponibilità delle parti, devoluta dalla legge integralmente al giudice. b) Quanto alla censura concernente l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sospensione della patente, occorre osservare che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, una specifica motivazione sul punto in questione è certo necessaria allorché la durata di detta sanzione sia determinata in misura notevolmente superiore al minimo previsto dalla legge, o addirittura nel massimo, dovendo in tal caso il giudice motivare l'esercizio del potere discrezionale che la legge gli attribuisce (Cass. nn. 21190/12 - 35839/13). Laddove invece sia applicata una durata nei minimi previsti, come avvenuto nel caso in esame, ovvero si attesti non oltre la media edittale, specie in considerazione del raddoppio della misura previsto dal comma 2 bis sopra richiamato nel caso di incidenti stradali, una specifica motivazione non è necessaria (Cass. nn. 35670/07 - 21574/14), essendo sufficiente il richiamo al fatto, come qualificato e descritto nel capo d'imputazione.
c) Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla confisca, giustamente disposta, del veicolo con il quale è stato commesso il reato, risultato di proprietà dell'imputato.
Anche detta sanzione, invero, consegue di diritto all'affermazione di responsabilità per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza;
ciò che, peraltro, esenta il giudice dal rendere specifiche motivazioni sul punto. Mentre non pertinente è il richiamo, nel ricorso, alla sentenza di questa Corte n. 43943/05 che si riferisce ad un ben diverso caso di confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, in relazione alla quale certamente si pone l'obbligo di specifica motivazione in ordine alla provenienza del bene ed alla sussistenza di sproporzione tra il valore economico dello stesso ed il reddito dichiarato dall'imputato;
valutazioni che, nel caso di specie, non sono richieste. d) Ugualmente infondate sono le ulteriori censure che, con i riferimenti, pur generici, al trattamento sanzionatorio ed all'art. 133 c.p., sembrano porre in discussione uno degli elementi essenziali dell'accordo, cioè la determinazione della pena applicata, in relazione alla quale il giudice non ha fatto altro che ratificare l'intervenuto accordo, avendone accertato la piena legalità. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
-2- Fondate sono, viceversa, le censure proposte avverso il provvedimento di correzione di errore materiale.
In realtà, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all'art. 130 c.p.p., il giudice può ricorrere per porre rimedio ad imprecisioni o ad omissioni di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, di guisa che l'intervento correttivo altro non rappresenti che una integrazione meccanica del contenuto dell'atto che non comporti l'esercizio di un potere discrezionale. Non è consentito, quindi, che attraverso il ricorso a detta procedura, si operi una modifica sostanziale del contenuto dell'atto, cioè della decisione assunta Cass. nn. 18326/03, 6784/05, 11763/08, 30483/10, 42897/13). Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Teramo non si è adeguato ai principi di diritto enunciati da questa Corte, avendo eseguito, attraverso la procedura della correzione di errore materiale, ad una indebita modifica del dispositivo della sentenza emessa il 28.5.13, in violazione del disposto dell'art. 130 c.p.p., dovendosi ritenere significativa e sostanziale la sostituzione, nel dispositivo, della sanzione della sospensione della patente di guida per un anno con la revoca della stessa, peraltro in contrasto con quanto esplicitato in motivazione.
L'ordinanza di correzione deve essere, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale in data 7 ottobre 2013 e rigetta il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 28 maggio 2013. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015