Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di "patteggiamento", congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza, patente, sospensione, durata, motivazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2013, n. 35839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35839 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 12/03/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 556
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 36143/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IZ N. il 28.5.1981;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del presidente Dott. Giacomo Foti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
OS IZ, imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 (tasso alcolemico rilevato pari a 1,12 g/l), propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010, che, nell'emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Deduce il ricorrente l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura massima prevista dalla legge;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva, invero, la Corte che se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida - sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al "patteggiamento" - il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.
A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2013