Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 1
Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. può essere adottato per porre rimedio ad omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento. L'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la correzione di un decreto di sequestro emesso nell'ambito di procedimento di prevenzione, consistita nell'aggiunta, nella parte relativa alla descrizione di un terreno, di fabbricati su di esso insistenti, sul presupposto che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 18326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18326 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Nicola Milo Cons. Relatore
4. Dott. Carlo Piccininni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) RI GI, nato a [...] il [...];
2) NI MA GI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 25/3/2002 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 25/3/2002, disponeva, ex art.130 c.p.p., la correzione degli errori materiali in cui si era incorsi nella stesura del decreto n. 345 del 28/10/1983, adottato dallo stesso Tribunale, nell'ambito della procedura di prevenzione a carico di GI RI, e col quale si era disposto, ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/65, il sequestro (seguito da confisca, disposta con successivo decreto del 14/1/1984) di alcuni beni immobili di cui il predetto aveva la disponibilità, nel presupposto che costituissero reimpiego di capitali di provenienza illecita, data la contiguità dell'RI ad ambienti mafiosi, con probabile inserimento in attività economiche non legali. Il Tribunale, in particolare, rimediava ad alcune omissioni dei punti 3 e 4 del richiamato decreto n. 345, nel senso che il sequestro e la successiva confisca del suolo, sito in località "Brancaccio" di Palermo alla via E. Giafar, così come in catasto contraddistinto (punto n. 3), dovevano ritenersi estesi anche alle costruzioni su di essi insistenti e realizzate sin dagli anni 1976-77, e che l'appartamento di cinque vani ed accessori, sito al primo piano di via BR (oggi Largo Giuliana 10) di Palermo, pure oggetto di sequestro e successiva confisca (punto n. 4), andava identificato anche con i dati catastali, all'epoca omessi per mancato accatastamento. Hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione l'RI e la di lui moglie, MA GI NI (terza interessata, qualificatasi comproprietaria degli edifici insistenti sul suolo di via Giafar), ed hanno lamentato: 1) violazione degli art. 130 c.p.p., 3 e 42 della Costituzione, 179 c.c., essendosi attivata la procedura di correzione di errore materiale al di fuori della previsione legale, posto che, con l'adozione del provvedimento impugnato, si era inciso sull'aspetto decisionale della misura di prevenzione reale e della conseguente confisca, attraverso l'estensione dei relativi effetti ai manufatti edilizi insistenti sul suolo di cui al punto n. 3 del decreto n. 345 e realizzati anche con denaro della NI, che, per la disciplina della comunione legale, ne avrebbe acquisito la comproprietà; 2) violazione degli art. 1, 2 undecies della legge n.575/65, 14 della legge n. 55/90 in relazione agli art. 555 c.p.c.,
2826 e 2841 c.c., considerato che si rendeva operativa la confisca di beni, connessa alla misura di prevenzione reale, della quale erano venuti meno, nel tempo, i presupposti di legge (l'RI era stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.), con conseguente violazione dei principi in tema di trascrizione, avente effetto costitutivo, della stessa confisca.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che correttamente si è attivata e si è dato corso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p., per ovviare a delle mere omissioni materiali del decreto del Tribunale di Palermo n 345 del 28/10/1983, col quale fu adottata la misura di prevenzione reale, avente, tra l'altro, ad oggetto i beni immobili di proprietà di GI RI, meglio descritti ai punti sub 3 e 4 del medesimo decreto.
Il procedimento di correzione, previsto dall'art. 130 c.p.p., può, invero, essere adottato per porre riparo ad omissioni di natura tale da non modificare il contenuto essenziale del provvedimento. L'integrazione di questo deve logicamente consistere in una operazione meramente meccanica, cioè nell'aggiunta di elementi che necessariamente dovevano farne parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale. Ciò posto, non può esservi dubbio che l'integrazione del decreto di sequestro n. 345 del 28/10/1983, nella parte relativa alla descrizione dell'appezzamento di terreno di cui al punto sub 3, con l'aggiunta dei fabbricati su di esso insistenti ed identificati con i relativi dati catastali, non altera la ratio decidendi e non incide su un aspetto essenziale del provvedimento, ma ne esplicita il contenuto, nel senso che offre una descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto di sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso immobile. Ed invero, per il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), la proprietà della costruzione viene acquistata automaticamente dal proprietario del suolo, sicché l'ablazione da parte dello Stato, mediante sequestro seguito da confisca (titolo acquisitivo della proprietà da parte dello Stato), di un suolo ben individuato comprende anche tutto ciò che sopra o sotto di esso esiste. È pur vero che è configurabile al disopra del suolo il diritto di superficie, avente ad oggetto una costruzione (art. 952 c.c.), ma non può essere sottaciuto che l'atto costitutivo di tale diritto deve necessariamente assumere la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 2 c.c.), con la conseguenza che, nel momento in cui la proprietà di un suolo si trasferisce da un soggetto ad un altro (nella specie, dall'RI allo Stato), è implicito che il trasferimento ha ad oggetto il terreno e tutto ciò che su di esso è stabilmente infisso, salva una diversa ed esplicita previsione del titolo di trasferimento, ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame.
Né ha alcun pregio la tesi della ricorrente NI, che prospetta, per effetto della comunione legale, un suo diritto di comproprietà (in ragione di 1/2) sulle costruzioni realizzate, in costanza del matrimonio, sul suolo in contestazione. È agevole replicare che la costruzione realizzata durante il matrimonio su suolo di proprietà di uno dei coniugi non costituisce oggetto della comunione legale ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.177 c.c., il quale prevede il diverso caso dell'acquisto negoziale da parte di un coniuge (cfr. Cass. Civ. 14/3/1992 n. 3141). Né è questa la sede per accertare se le costruzioni edilizie esistenti sul suolo siano state realizzate con impiego di denaro di provenienza legittima e di pertinenza della NI, essendo stata la circostanza esclusa dai provvedimenti, ormai passati in giudicato, di sequestro e di confisca dei beni.
Quanto all'integrazione del decreto di sequestro, nella parte relativa al bene descritto sub 4, nulla specificamente si è obiettato da parte dei ricorrenti. D'altra parte, tale integrazione ha riguardato la semplice indicazione dei dati catastali relativi all'appartamento, sito in Palermo alla via BR (oggi Largo Giuliana 10), già dettagliatamente descritto nel decreto n. 345/83 R.M.P.. Non è ravvisabile, quindi, alcuna modifica sostanziale del provvedimento corretto.
Non possono trovare spazio in questa sede neppure le censure relative all'asserito difetto dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione reale e alle asserite irregolarità in cui si sarebbe incorsi nella trascrizione della disposta confisca, dal momento che viene in considerazione la sola procedura di correzione di errori materiali presenti in un provvedimento irrevocabile, il cui merito non può essere rivisitato. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003.