Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 18326
CASS
Sentenza 25 febbraio 2003

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Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. può essere adottato per porre rimedio ad omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento. L'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la correzione di un decreto di sequestro emesso nell'ambito di procedimento di prevenzione, consistita nell'aggiunta, nella parte relativa alla descrizione di un terreno, di fabbricati su di esso insistenti, sul presupposto che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 18326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18326
    Data del deposito : 25 febbraio 2003

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