Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'applicazione di una sospensione di sei mesi a fronte di un minimo di due non implicava la necessità di una dettagliata motivazione).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Quando è lecito rifiutare di sottoporsi all’alcoltestAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 4. Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza: va motivata? (Cass. 24023/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2020
Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 35670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35670 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1031
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 15268/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET LO, N. IL 19/12/1970;
avverso SENTENZA del 29/10/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALBA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il procuratore generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 29 ottobre 2003 il GUP del Tribunale di Alba, su accordo delle parti, concesse le attenuanti generiche nonché quella del risarcimento del danno prevalenti sull'aggravante contestata, applicava a TI ZO, imputato del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., commi 1, 2 e 3 commesso in Cherasco (CN), il 16 novembre
2002, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui agli artt. 141 c.p., commi 1, 2 e D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 143, commi 1, 3 e 11, la pena di mesi sei di reclusione,
sospendendogli altresì la patente di guida per la durata di mesi sei.
1.2 In motivazione osservava il giudicante che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., posto che dalle indagini espletate e dalla consulenza tecnica era emerso che l'imputato, alla guida di un autocarro, aveva invaso la corsia di marcia ove viaggiava l'autovettura condotta dalla vittima.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione TI ZO per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 444 e 192 cod. proc. pen., art. 133 cod. pen., artt. 220 e 222 C.d.S., illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e), per avere il giudice di merito determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi sei, a fronte di una pena edittale contenuta nel minimo, senza minimamente esplicitare le ragioni di siffatta scelta. Rilevato che, a norma dell'art. 133 cod. pen. e art. 444 cod. proc. pen., il giudice deve effettuare la valutazione della congruità della sanzione concordata "sulla base degli atti" e che, nella fattispecie, erano state acquisite, insieme alla relazione del consulente tecnico del P.M., la relazione e le controdeduzioni del consulente dell'imputato; ricordate le circostanziate argomentazioni da questi svolte nonché gli elementi probatori emergenti dalla documentazione acquisita, lamenta il ricorrente il mancato esame, da parte del decidente, dei "costituti processuali" di segno contrario alle conclusioni dell'ausiliario del P.M., in spregio al dettato dell'art.192 cod. proc. pen..
Per le ragioni esposte l'impugnante chiede alla Corte di annullare, anche senza rinvio, la sentenza oggetto di ricorso, procedendo direttamente alla rideterminazione in mesi tre della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2.1 Il ricorso è infondato.
Non ignora il collegio che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (confr. Cass. pen. sez. 4^, 14 settembre 1996, n. 8439). Non si ritiene tuttavia che nella fattispecie il decidente abbia fatto malgoverno di questi principi ne' che sia altrimenti incorso in violazione di legge.
E invero, a fronte di un termine minimo di due mesi e massimo di un anno previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 21 febbraio 2006, n.102, art. 1), come punti estremi dell'arco temporale entro il quale andava (all'epoca) individuata la durata della misura in relazione al reato ascritto all'imputato e alle peculiarità del caso concreto, la determinazione in mesi sei della sospensione non si discosta in maniera tanto significativa dal minimo da imporre una esplicitazione particolarmente dettagliata della scelta operata dal decidente in dispositivo.
Non è poi superfluo aggiungere che il ricorrente articola le sue doglianze con ampi riferimenti alle circostanze del caso concreto, lamentando l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti pretesamene attestanti la pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'incidente, così tentando di introdurre un tema di indagine e di giudizio del tutto precluso in questa sede.
Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007