Sentenza 27 giugno 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5361 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
POPOLO ITALIANO1 0 255/03 REPUBBLICA ITALIA UP EMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE abou t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1Dott. Antonio VELLA Presidente - R.G.N. 3659/01 Cron.22886 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 243 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MIGLIUCCI Consigliere Dott. Emilio Richiesta copia esecutiva. dalong. ROPERTO ha pronunciato la seguente per diritti € 1446 1 7. LUG. 2003. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TO IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DA MESSINA 8, presso 10 studio dell'avvocato BARBARA PEZZILLI, difeso dall'avvocato FRANCESCO SACCHI, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MASTROIANNI CARLO, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio i dell'avvocato VINCENZO RINALDI, difeso dall'avvocato MICHELE ROPERTO, giusta delega in atti;
2003 + - controricorrente 546 -1- avverso la sentenza n. 374/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 28/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ------ udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Sacchi Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1 Avvocato Roberto Michele, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto. | -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 agosto 1988, TA RO chiedeva al Pretore di Nocera Terinese di essere reintegrato nel possesso di una porzione di terreno, in territorio del Comune di Confluenti, di cui assumeva lo spoglio ad opera di RL Mastro- ianni. RL TR resisteva alla domanda, deducendo di possedere quella porzione di terreno da lungo tempo, da quando ne aveva acquistato la proprietà t da DA SO, che, prima di lui, l'aveva posseduta. Con sentenza del 20 dicembre 1995, il Pretore di Lamezia Terme accoglieva la domanda e ordinava al TR il rilascio della porzione di terreno in favore del RO. RL TR interponeva gravame, cui resiste- va TA RO. Con sentenza del 28 dicembre 1999, il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il gravame e, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda. Le spese dei due gradi di giudizio erano compensate, per intero. Rilevava il Tribunale, in esito ad esame dei materiali probatori, che il RO non aveva provato di aver posseduto, se non anni addietro 3 alla proposizione della domanda, la porzione di terreno in questione, posseduta invece dal Mastro- ianni. Per la cassazione di tale sentenza, TA RO ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. RL TR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciando omessa, insufficiente Con unico mezzo, 0 contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che il $ Tribunale a quo abbia ritenuto provato in capo al controricorrente il possesso della porzione di terreno in questione, quando, invece, ove corretta- mente e compiutamente valutate, le risultanze processuali dimostravano che quel possesso era in capo ad esso ricorrente, avvedutosi nell'aprile 1988, nell'anno della proposizione della domanda, dello spoglio operato dalla controparte. Il motivo è inammissibile. Ed invero, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione, le doglianze del ricor- rente si risolvono, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraver- SO una valutazione dei materiali probatori, diversa 4 da quella che il Tribunale a quo ha operato nell'esercizio della discrezionalità riservatagli, dandone adeguata ed in sé coerente motivazione, come esposta -appunto- in sentenza. Siffatta irriducibiltà delle doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, di cui all'art. 360 c.p.c., è resa ancor più evidente dal non essere stato indicato dal ricorrente, specificamente e compiuta- mente, in violazione dello stesso principio di il autosufficienza del ricorso per cassazione, contenuto dei materiali probatori raccolti, che si assumono non valutati ° mal valutati, così da precluderne anche la dovuta verifica di decisività. tote Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 91,00, oltre euro 1.000,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 1° aprile 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f 11 Jons. Jest. Il presidente IL CANCELLIERE UT Ainavell Dott.ssa Donatella D'Anna had tire 5