Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
Non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 42897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42897 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
: 42 8 9 7 / 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - N 2968/2013- - Presidente - SENTENZA PAOLO BARDOVAGNI Dott. Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO N. 6290/2013 - Rel. Consigliere - Dott. LE CAPOZZI Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM LE N. IL 25/03/1958 II IA RI N. IL 08/04/1952 avverso l'ordinanza n. 20/2012 TRIB.SEZ.DIST. di FRANCAVILLA FONTANA, del 27/11/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele MAZZOTTA, che ha chiesto l'annullamento senza rimi del provvedimento impaquets Udit i difensor Avv N.6290/13-RUOLO N.10 C.C.N.P. (2332) RITENUTO IN FATTO 1.OM FA e NI AN TA impugnano innanzi a questa Corte per il tramite del loro difensore l'ordinanza del 27 novembre 2012, con la quale il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, ha disposto la correzione dell'errore materiale ravvisato nella sentenza n. 15/2008, emessa nel procedimento penale n. 3655/2002, disponendo che, nella parte dispositiva, dopo le parole "somma complessiva di € 1.000,00", venissero aggiunte le specifiche parole "per ciascuna parte". Trattavasi della determinazione di una provvisionale risarcitoria a carico degli imputati, in presenza di più parti offese tutte costituitesi parti civili;
la provvisionale era stata disposta in € 1.000,00, senza alcuna specificazione se fosse da ritenere importo unico, ovvero importo da corrispondere a ciascuna parte civile costituitasi.
2.Deducono violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, in quanto già la Corte d'appello di Lecce, pronunciatasi il 21 aprile 2010 sulla sentenza che aveva formato oggetto di correzione di errore materiale, aveva espressamente respinto l'istanza di correzione di errore materiale, di cui al presente ricorso, formulata dal difensore di parte civile all'udienza di discussione, avendo ritenuto che si fosse trattato di omissione del primo giudice che avrebbe dovuto formare oggetto di apposito motivo di appello da parte delle parti civili. La giurisprudenza di legittimità riteneva poi che il giudice dell'esecuzione doveva limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo, essendogli vietato di intervenire su questioni già decise in sede di merito;
e l'aggiunta delle parole a ciascuna delle parti civili" aveva modificato" in modo sostanziale la decisione assunta dal giudice di primo grado.
3.Con memoria depositata il 19 settembre 2013 UR ES, quale parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso in esame, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso di ritenere che avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. il vigente codice di rito non prevedeva alcun mezzo di impugnazione e che il regime di impugnazioni, ai sensi dell'art. 568 comma 1 cod. proc. pen., era da ritenere orientato nel senso della tassatività dei mezzi di impugnazione. Ha poi sostenuto che il provvedimento impugnato aveva correttamente applicato alla specie la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. 1 Q. pr. pen., essendo palese nella specie la divergenza fra quanto sostenuto in parte motiva e nel dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto da OM FA e NI AN TA è fondato.
2.Come esattamente rilevato dal P.G. presso questa Corte nel parere scritto del 30 marzo 2013, l'ordinanza impugnata è da ritenere illegittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
3.Secondo il costante orientamento di questa Corte invero (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939), il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta, atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 26/1/2011, Sardi, Rv. 249551).
4.Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, non si è adeguato ai principi di diritto sopra enunciati, avendo esso proceduto, con la disposta correzione di errore materiale, ad un'indebita integrazione del dispositivo di una sentenza in violazione dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen., atteso che è da ritenere rilevante, essenziale e significativamente innovativo aver ritenuto che il Tribunale avesse inteso fissare la provvisionale di € 1.000,00 non in modo globale, ma per ciascuna delle numerose parti civili costituitesi, nulla essendo desumibile in tal senso dall'esame della parte motiva della sentenza, si che, nella specie, è da ritenere che indebitamente il giudice dell'esecuzione abbia sostituito il proprio convincimento a quello legittimamente espresso dal giudice della cognizione.
5.Con riferimento infine alle censure formulate dalla p.c., rileva il Collegio di essere ben consapevole che alcune pronunce di legittimità sono nel senso di 2 2. ritenere inoppugnabili i provvedimenti che dispongono la correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; ritiene tuttavia di doversi adeguare sul punto alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, viceversa, detti provvedimenti ben sono impugnabili, tenuto conto del richiamo contenuto nell'art. 130 cod. proc. pen. alla procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., il cui atto decisorio è espressamente ricorribile (cfr. art. 127 comma 7 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere che il riferimento a tale ultima norma sia da ritenere esteso a tutte le statuizioni in essa contenute (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 13590 del 18/73/2011, P.M. in proc. Brogna, Rv. 249889).
6.Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 25 settembre 2013. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE FA Capozz Paolo Bardovagni faile v1. PBP Burderings DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 OTT. 2313 IL CANCELLIERE Stefania Faiella 3