Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Non comporta inutilizzabilità della prova la circostanza che la parte civile sia stata esaminata dopo la sua assunzione anche in qualità di testimone. (La Suprema Corte ha specificato che l'art. 208 cod.proc.pen. non impone un divieto al doppio esame ma si limita ad evidenziarne le superfluità consentendo al giudice di disattenderne la richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2012, n. 10951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10951 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/11/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 2664
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 08801/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR RO AR, nato a [...] il [...];
2. AR CO IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/04/2010 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 aprile 2010 la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto RO AR AR e CO IA AR responsabili, in concorso fra loro, del delitto di lesione volontaria, aggravata dalla loro qualità di pubblici ufficiali, ai danni di SS AR;
ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
1.1. I fatti oggetto dell'imputazione riguardavano la seconda fase di un più complesso episodio, che aveva avuto i suoi prodromi all'esterno della caserma della polizia municipale di Milano ed era nato da un parcheggio mal eseguito dall'AR, con conseguente difficoltà di passaggio per le autovetture di servizio. Dopo un primo diverbio fra l'automobilista ed alcuni agenti, per il quale si è proceduto separatamente, l'AR era stato portato all'interno della caserma e quivi, secondo l'accusa, era stato colpito da alcuni agenti con calci e pugni, riportando lesioni consistite in contusioni abrase multiple agli arti superiori, al tronco e al rachide lombosacrale.
1.2. Le prove a carico del AR e del AR sono state individuate nelle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalla deposizione testimoniale della sua fidanzata, NE NO, e dei testi IM LI e ES AI.
2. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i due imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
2.1. Il AR, col primo dei suoi due motivi, deduce inosservanza del principio del ragionevole dubbio, per avere i giudici di merito omesso di valorizzare il riconoscimento negativo del deducente da parte della persona offesa, in una col carattere meramente induttivo del ragionamento operato dall'AR per cui, se il AR aveva subito una contusione al polso, doveva essersela procurata nel colpire con pugni la parte lesa. Col secondo motivo lamenta omessa disamina, in primo e in secondo grado, dell'eccezione di decadenza della parte civile per mancata presentazione di conclusioni scritte.
2.2. Il AR, col primo dei suoi tre motivi, denuncia carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. Col secondo motivo sottopone a dettagliata disamina testuale le dichiarazioni rese dalle parti e da alcuni agenti già coimputati, assolti in prime cure, nonché dai testi assunti al dibattimento, per evincerne un vizio di motivazione connesso ad errata valutazione del materiale probatorio.
Col terzo motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'AR quale parte civile, dopo essere stato già escusso in qualità di teste assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ambedue i ricorsi degli imputati sono privi di fondamento.
2. Ed invero, per quanto riguarda il AR, non vi è stata alcuna violazione, da parte del giudice di merito, del principio del ragionevole dubbio canonizzato nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1; la Corte d'Appello ha raggiunto con certezza il proprio convincimento circa l'individuazione dell'odierno ricorrente quale compartecipe delle violenze inflitte all'AR, sulla base di una valutazione del materiale probatorio che - per essere sorretta da motivazione immune da vizi logici - si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
2.1. In proposito è opportuno ricordare come la prova cui la sentenza di appello ha conferito decisiva valenza sia consistita nell'avere la fidanzata dell'AR, NE NO, udito il AR rivolgersi alla persona offesa con la seguente frase:
"Stai zitto sennò te ne do ancora se non ti sono bastate"; così ammettendo egli stesso di essere stato fra i componenti del gruppo di agenti autori dell'aggressione fisica per cui è processo. Di secondo piano, nell'impianto argomentativo della sentenza, è la prova logica suggerita dallo stesso AR, col rimarcare che la lesione subita al polso dal AR doveva essere dipesa dall'averlo costui colpito con ripetuti pugni nei reni e nel costato. Il complesso delle circostanze come sopra accertate, comunque, ha dato corpo a un compendio probatorio su cui il Tribunale dapprima, e la Corte d'Appello poi, hanno ineccepibilmente fondato il giudizio di colpevolezza.
2.2. L'eccezione di carattere formale riguardante la mancata presentazione di conclusioni scritte della parte civile, siccome estranea a ipotesi di nullità di ordine generale annoverati dall'art. 178 cod. proc. pen., è stata legittimamente ignorata dal giudice di appello in quanto non formulata nei motivi di gravame (art. 181 cod. proc. pen., comma 4).
3. Il ricorso del AR è inammissibile nel primo e nel secondo motivo, infondato nel terzo.
3.1. Inosservante del requisito di specificità è la censura che informa il primo motivo. Con essa, invero, si denuncia carenza motivazionale per omessa confutazione delle critiche mosse alla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, senza tuttavia specificare quali siano i temi la cui omessa disamina si intende lamentare;
il che era, invece, necessario per consentire a questa Corte di verificare se il giudice di appello sia incorso in un effettivo deficit motivazionale, alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
3.2. Il secondo motivo esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi pronatori acquisiti.
Non giova al ricorrente denunciare un preteso contrasto fra la motivazione della sentenza e le risultanze processuali. In argomento corre l'obbligo di ricordare che, ai fini del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" ne' fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (così Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; v. anche Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv, 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
3.3. Priva di fondamento, in quanto basata su un'erronea lettura del testo normativo, è la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'AR quale parte civile. L'art. 208 cod. proc. pen., là dove prevede che nel dibattimento debba essere esaminata, se lo richiede o vi consente, "la parte civile che non debba essere esaminata come testimone", non impone un divieto al doppio esame, ma si limita ad evidenziarne la superfluità, consentendo al giudice di disattendere la relativa richiesta. Ne consegue che non è predicabile un vizio di inutilizzabilità della prova qualora la parte civile sia esaminata pur dopo la sua assunzione quale teste, non ricorrendo l'ipotesi di acquisizione in violazione di un divieto stabilito dalla legge, secondo il principio codificato nell'art. 191 cod. proc. pen., comma 1. 4. Malgrado l'infondatezza dei ricorsi, la condanna penale emessa a carico degli imputati non può tuttavia essere tenuta ferma;
va infatti rilevata d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato per essere nel frattempo maturato, alla data del 15 dicembre 2010, il termine massimo (tenuto conto degli atti interruttivi e in assenza di sospensioni) di sette anni e sei mesi dalla commissione del reato, cronologicamente collocata al 15 giugno 2003.
4.1. S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa.
5. Restano, invece, ferme le statuizioni civili conseguenti al riconoscimento di colpevolezza, stante la rilevata infondatezza delle censure mosse al riguardo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi proposti agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013