Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 205 del 1999, il fatto costituente oltraggio deve ritenersi penalmente irrilevante, con la conseguente applicazione, ai procedimenti in corso, dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., non potendo configurarsi quel fenomeno di "espansione normativa" che lo faccia sussumere in ipotesi di ingiuria e/o minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen., essendo, queste ultime, figure criminose dirette alla protezione di differenti beni giuridici. (Fattispecie relativa a revoca della sentenza di condanna a norma dell'art. 673 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. I, 10 marzo 2000 n. 1801, Cannella; n. 1802, De Girolamo; n. 1803, Piccolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2000, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 10/03/2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 1805
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 40956/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI UC n. il 22.12.1971
avverso ordinanza del 13.08.1999 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente revoca della sentenza di condanna
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 13/8/1999 la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da ER LU di revoca della sentenza di condanna per il reato di oltraggio emessa in data 23/5/1997 dalla stessa Corte di Appello. In particolare la Corte di merito ha osservato che - anche se l'art. 18 della L. 205/1999 ha disposto l'abrogazione del reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p. - non ricorre una ipotesi di "abolitio criminis" prevista dall'art. 2 co. 2 c.p., bensì l'ipotesi di successione di leggi penali prevista dall'art. 2 co. 3 c.p., in quanto il fatto, integrando gli estremi del reato di ingiuria aggravata, resta penalmente rilevante.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 2 co. 3 c.p., deducendo in particolare che, ai sensi dell'art. 18 della L.205/1999, detto reato deve ritenersi del tutto abrogato. Ne consegue che non ricorre una ipotesi di successione di leggi, in quanto il fatto costituente oltraggio non può integrare il reato di ingiuria aggravata dall'art. 61 n. 10 c.p., trattandosi di reati diretti alla protezione di beni giuridici diversi.
Il ricorso è fondato.
La questione relativa agli effetti prodotti dalla abrogazione del reato di oltraggio prevista dall'art. 18 L. 205/1999 è stata risolta in modo contrastante da alcune recenti decisioni di questa Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo (Cass. sez. 3^, 14/7/1999, proc. Sinistra;
Cass. sez. 6^, 13/7/1999, proc. Adamoli), l'abrogazione del reato di oltraggio non ha comportato in modo automatico l'esclusione della punibilità di condotte riferibili al reato di ingiuria aggravata dalla circostanza prevista dall'art. 61 n. 10 c.p. (o al reato di minaccia nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 341 c.p.), di guisa che, residuando fatti penalmente rilevanti, anche se con diverso "nomen iuris", non ricorrerebbe l'ipotesi di "abolitio criminis", regolata dall'art. 2 co. 2 c.p., bensì quella di successione di leggi penali, regolata dall'art. 2 co. 3 c.p., secondo cui va applicata la legge più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Invece il secondo indirizzo (Cass. sez. 5^, 14/10/1999, proc. Ghezzi;
Cass. sez. 2, 28/10/1999, proc. Gagliardi;
Cass. sez. 6^, 28/1/2000, n. 518, proc. Marini) ritiene che la disposizione prevista dall'art. 18 L. 205/1999, nel prevedere l'abrogazione del reato di oltraggio, ha operato una vera e propria "abolitio criminis", nel senso che il fatto costituente il reato di oltraggio non è più previsto dalla legge come reato. Tale indirizzo si fonda essenzialmente sull'assunto che il reato di oltraggio protegge un bene giuridico diverso da quello protetto da reato di ingiuria e, quindi, la sua abrogazione comporta automaticamente la non punibilità della condotta diretta a ledere l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale (o di altro soggetto ad esso assimilato) nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. In particolare la sentenza n. 518 (proc. Marini) - dopo avere escluso che la norma abrogante del reato di oltraggio prevista dall'art. 18 L. 205/1999 abbia creato una continuità nella tutela del bene giuridico già protetto dall'art. 341 c.p. con la perdurante vigenza dei reati di ingiuria e minaccia - ha avanzato dubbi di costituzionalità nel caso di applicazione per un fatto pregresso di leggi coeve a quella abrogata. Infatti una simile applicazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 25 e 112 della Costituzione, in quanto consentirebbe l'espansione di una norma coeva diretta alla tutela di un diverso bene giuridico senza che per essa in sede di cognizione sia stata esercitata l'azione penale.
Ritiene questo collegio che il secondo indirizzo, peraltro condiviso con ampia e puntuale requisitoria scritta dal Procuratore Generale presso questa Corte, sia il più convincente, in quanto è il più aderente alla interpretazione letterale e logica delle norme in esame.
In primo luogo va rilevato che i beni giuridici protetti dai reati di ingiuria e di oltraggio sono ben diversi come si desume non solo dai rispettivi articoli (offesa all'onore e al decoro nel reato di ingiuria e offesa all'onore ed al prestigio nel reato di oltraggio), ma anche dalla lettura dell'art. 341 c.p. data dalla Corte Costituzionale con varie sentenze pronunciate in epoche diverse (nn. 51/1980, 109/1968, 341/1994). In tali sentenze il giudice delle leggi ha sottolineato la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme (C.C. 341/1994), evidenziando da un lato la eterogeneità delle due fattispecie criminose riguardanti l'una l'offesa arrecata al privato cittadino e l'altra l'offesa rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e dall'altro che "l'art. 341 c.p. appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio per risolversi nella protezione del prestigio della pubblica amministrazione" (C.C. n. 51/1980).
Ne consegue che la rilevata diversità ontologica porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di specialità tra il reato di ingiuria ed il reato di oltraggio, tanto giù che vi sono condotte che possono integrare il reato di oltraggio e non quello di ingiuria. A tal proposito è stato giustamente evidenziato (Cass. sez. 5^, 14/10/1999, proc. Ghezzi) che nel rapporto tra il reato di oltraggio e quello di ingiuria deve farsi riferimento non al criterio di specialità, che comporterebbe l'applicazione della norma prevista dall'art. 2 co. 3 c.p., bensì al diverso criterio dell'assorbimento, che ricorre "quando la fattispecie astratta assorbente......prevede però come reato anche fatti non punibili per la seconda norma, qualificata erroneamente nella prassi come generale. Alle fattispecie regolate dal criterio dell'assorbimento non è applicabile, quindi, il terzo comma dell'art. 2 c.p., che presuppone a propria volta una identità del fatto (quantomeno negli elementi essenziali) astrattamente regolato da leggi diverse".
Nè argomenti contrari alla tesi della totale "abolitio criminis" possono trarsi dalla disposizione transitoria prevista dall'art. 19 L. 205/1999, che dispone che per i reati perseguibili a querela ai sensi della stessa legge o dei decreti legislativi da essa previsti, commessi prima della entrata in vigore della legge stessa e per i quali è pendente il relativo procedimento, il giudice deve informare la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. Infatti tale disposizione - essendo limitata ai soli casi in cui i reati sono perseguibili a querela ai sensi della legge in questione (vedi reato di furto ex art. 624 c.p. ora punibile a querela ai sensi dell'art. 12 legge citata ed ulteriori eventuali reati che i decreti legislativi renderanno punibili a querela) - non si applica al reato di oltraggio, che secondo l'abrogato 341 c.p. era perseguibile di ufficio.
D'altra parte nel caso di specie, trattandosi di procedimento in fase esecutiva, la tesi dell'abrogazione del reato di oltraggio diventa obbligata sulla base della interpretazione letterale dell'art. 18 L. 205/1999 in relazione all'art. 673 c.p.p.. Infatti
quest'ultima norma - secondo la quale "nel caso di abrogazione.....della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna" - esclude ogni diversa interpretazione, che non può invalidare il chiaro dato normativo, riflettente la evidente volontà del legislatore di abrogare del tutto il reato di oltraggio senza che residui altra condotta integrante un reato con un "nomen iuris" diverso. A tal proposito è anche il caso di rilevare che in sede di esecuzione una interpretazione diversa da quella della totale "abolitio criminis" porterebbe ad una soluzione particolarmente iniqua. Infatti, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 c.p., la sentenza di condanna per l'abrogato reato di oltraggio, essendo irrevocabile, manterrebbe inalterati i suoi effetti, non potendosi in questa sede qualificare il fatto come reato di ingiuria aggravata con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Ciò comporterebbe, nei confronti del condannato per il reato di oltraggio, l'espiazione di una pena detentiva di gran lunga superiore a quella irrogabile per il reato di ingiuria, punibile anche con pena pecuniaria, con conseguente violazione del principio costituzionale che esige che la pena sia proporzionata al disvalore sociale del fatto illecito commesso.
Per le suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente revoca della sentenza della Corte di Appello di Genova del 23/5/1997 e cessazione della esecuzione e degli effetti penali della condanna.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza 23/5/1997 della Corte di Appello di Genova emessa nei confronti di ER LU, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara cessati la esecuzione e gli effetti penali della condanna.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000