Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 41148
CASS
Sentenza 22 aprile 2005

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In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 - che riserva l'appello alle sole ipotesi in cui la persona offesa citi l'imputato ex art. 21 (ricorso immediato), escludendolo nel caso di citazione, ex art. 20, ad opera della polizia giudiziaria - non ha efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale contemplata nell'art. 577 cod. proc. pen., che legittima la persona offesa costituita parte civile all'impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, la quale è, pertanto, applicabile anche nell'ipotesi di citazione ex art. 20 succitato. È illegittima, pertanto, la decisione con cui il giudice di merito dichiari, sulla sola base dell'art. 38 citato, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla persona offesa, costituita parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di ingiuria nei confronti dell'imputato, chiamato a giudizio nelle forme ordinarie ex art. 20. (Nella fattispecie la S.C. ha rilevato che l'inammissibilità dell'appello consegue invece al fatto che il reato di ingiuria ex art. 52, comma secondo, lett. a) D.Lgs. n. 274 del 2000 è sanzionato con la sola pena della multa e che, quindi, il giudice non avrebbe potuto limitarsi al rilievo dell'inammissibilità dell'appello, ma avrebbe dovuto qualificare il gravame proposto come ricorso per cassazione e trasmettere, quindi, gli atti alla S.C.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 41148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41148
    Data del deposito : 22 aprile 2005

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