Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 - che riserva l'appello alle sole ipotesi in cui la persona offesa citi l'imputato ex art. 21 (ricorso immediato), escludendolo nel caso di citazione, ex art. 20, ad opera della polizia giudiziaria - non ha efficacia derogatoria, ma anzi estensiva rispetto alla disciplina generale contemplata nell'art. 577 cod. proc. pen., che legittima la persona offesa costituita parte civile all'impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, la quale è, pertanto, applicabile anche nell'ipotesi di citazione ex art. 20 succitato. È illegittima, pertanto, la decisione con cui il giudice di merito dichiari, sulla sola base dell'art. 38 citato, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla persona offesa, costituita parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di ingiuria nei confronti dell'imputato, chiamato a giudizio nelle forme ordinarie ex art. 20. (Nella fattispecie la S.C. ha rilevato che l'inammissibilità dell'appello consegue invece al fatto che il reato di ingiuria ex art. 52, comma secondo, lett. a) D.Lgs. n. 274 del 2000 è sanzionato con la sola pena della multa e che, quindi, il giudice non avrebbe potuto limitarsi al rilievo dell'inammissibilità dell'appello, ma avrebbe dovuto qualificare il gravame proposto come ricorso per cassazione e trasmettere, quindi, gli atti alla S.C.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 41148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41148 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 629
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27900/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 4.6.2004 da:
PE UC e RI RI;
avverso l'ordinanza del 12 maggio 2004 con la quale il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli stessi istanti, parti civili nel procedimento a carico di GA IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di Sestri del 27.1.2004 che aveva assolto lo stesso LI dal reato di ingiuria a lui contestato.
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle parti civili AP e RI avverso la sentenza del Giudice di pace di Sestri che aveva assolto TR IU dal reato di cui all'art. 594 c.p. a lui contestato. Rilevava, in proposito, che l'art. 38 del
D.lvo n. 274/2000, limitando la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento da parte della persona offesa alle sole ipotesi in cui questa avesse provveduto a citare a giudizio l'imputato ai sensi dell'art. 21, finiva per escludere siffatta possibilità ai casi, come quello di specie, di citazione a giudizio prevista dall'art. 20.
Avverso l'anzidetta pronuncia le parti civili hanno proposto ricorso per Cassazione, censurando la lettura interpretativa seguita dal giudice di merito sul riflesso che la norma in questione non aveva portata limitativa, bensì estensiva della facoltà d'impugnazione, in favore della parte civile, anche alle ipotesi particolari in cui il ricorrente abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21, ferma restando l'applicabilità della norma ordinaria di cui all'art. 577 c.p.p. anche alla stregua della generale disposizione racchiusa nell'art. 2 D.lgs n. 274/2000 secondo cui per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, salve particolari eccezioni tra le quali,
nondimeno, non era ricompreso il menzionato art. 577 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - All'esame delle ragioni di censura giova certamente una sintetica puntualizzazione del quadro normativo di riferimento, ovviamente nei limiti d'interesse per la presente vicenda processuale, concernente, pacificamente, l'ipotesi ordinaria - nel procedimento innanzi al giudice di pace - di citazione a giudizio dell'imputato ad opera della polizia giudiziaria, di cui all'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e non già la speciale opzione del ricorso immediato, mediante diretta citazione a giudizio, della persona alla quale il reato è attribuito, a norma dell'art. 21 dell'anzidetta normativa.
2. - Orbene, l'art. 38 dispone che il ricorrente, che ha proposto ricorso immediato ai sensi dell'art. 21, può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
Quest'ultima statuizione rimanda alla norma racchiusa nel primo comma del precedente art. 36, secondo cui il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa (ferma restando la possibilità per il P.M. di proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze del giudice di pace, a mente del comma secondo dello stesso articolo).
Resta da menzionare l'art. 577 del codice di rito, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. 3. - Così delineato il quadro dei referenti normativi, la questione di diritto sottoposta all'esame di questo Collegio consiste nel quesito se, in caso di proscioglimento di un imputato - nella fattispecie, accusato di ingiuria - chiamato a giudizio nelle forme ordinarie dell'art. 20, e non già sulla base di ricorso immediato ex art. 21, la persona offesa, costituita parte civile, abbia possibilità di interporre gravame anche agli effetti penali, a norma della generale disciplina dell'art. 577 c.p.p. Interrogativo, questo, che si risolve, poi, nel connesso quesito se il menzionato art. 38 abbia o meno portata derogatoria del generale principio di cui all'art. 577, ovvero efficacia ampliativa del relativo ambito di applicazione. Il tutto considerato sullo sfondo della disposizione di cui all'art. 2 d.lgs n. 274/2000, secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non previsto dalla speciale normativa si osservano - in quanto applicabili - le norme contenute nel codice di rito, salve determinate eccezioni, tra le quali non figura il menzionato art. 577.
4. - Orbene, l'impugnato provvedimento ha risolto il superiore quesito in termini negativi, sul riflesso che l'art. 38, limitando la facoltà della persona offesa di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento alle sole ipotesi in cui la stessa abbia provveduto a citare a giudizio l'imputato ex art. 21, avrebbe finito per escluderla nei casi, quale quello di specie, di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 20. La norma in questione avrebbe, dunque, portata derogatoria dell'art. 577 c.p.p. e tale opinione troverebbe conferma non solo nelle linee ispiratrici della disciplina del giudice di pace, volta ad una drastica riduzione dei mezzi di gravame, ma alla stregua della norma di cui all'art.
2. La generica previsione dell'art. 577 c.p.p. sarebbe, infatti, inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace poiché, se così non fosse (e fosse dunque consentito alla persona offesa di poter impugnare la sentenza di proscioglimento senza limiti di sorta) nessuna funzione residuerebbe per la norma di cui all'art. 38, che invece individua ben precisi limiti al potere della stessa parte di interporre gravame.
5. - Siffatta chiave di lettura appare erronea ed i ricorrenti hanno, dunque, ragione di dolersene.
Al riguardo, reputa la Corte di dover ribadire l'orientamento già espresso, in linea generale, da questa stessa Sezione, con sentenza 6.5.2004, n. 24367, rv 229551, in ordine all'applicabilità dell'art. 577 del codice di rito anche al procedimento innanzi al giudice di pace.
La norma di cui al comma primo dell'art. 38 d.lgs. n. 274/2000, riguardante i soli casi di ricorso immediato ai sensi del precedente art. 21, ha una portata chiaramente estensiva del generale principio dell'art. 577 c.p.p., estendendo la possibilità, per la persona offesa che ha presentato ricorso immediato, di proporre impugnazione, pure agli effetti penali, anche avverso le sentenze relative alle ipotesi di reato diverse dalle fattispecie d'ingiuria e di diffamazione - alle quali soltanto si riferisce il menzionato art. 577 - e, quindi, a tutti i reati rientranti nella competenza del giudice di pace. Contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudicante, è proprio siffatta estensione a dare un senso compiuto alla speciale disposizione in esame.
Non solo, ma la portata estensiva va colta, ovviamente, anche in rapporto alla fattispecie della citazione dell'imputato a norma dell'art. 20 d.lgs. n. 274/2000, per la quale non può dubitarsi, per quanto si è detto, dell'applicabilità del generale principio dell'art. 577 c.p.p., con la conseguenza, nondimeno, della limitazione della facoltà di impugnazione agli effetti penali per le sole sentenze relative ai reati di ingiuria e diffamazione. Sennonché, la stessa norma dell'art. 38 d.lgs. n. 274/2000, mentre - da una parte - amplia la facoltà d'impugnazione per la parte civile, d'altro introduce una limitazione, in quanto circoscrive l'ampliata facoltà d'impugnativa ai soli casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Ipotesi che, come si è detto sono tassativamente enunciate dall'art 36 (sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa). Il combinato disposto degli artt. 36 e 38 offre, allora, la base normativa per l'affermazione del principio di diritto, che si va ora ad enunciare, secondo il quale l'art. 577 c.p.p. è applicabile al procedimento innanzi al giudice di pace nelle ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 20 d.lgs. n. 275/2000, mentre l'art. 38, relativo al ricorso immediato, estende la stessa facoltà di impugnativa, anche agli effetti penali, relativamente alle sentenze di proscioglimento riguardanti reati diversi dall'ingiuria e dalla diffamazione.
6. - Ora, applicando i superiori principi alla fattispecie processuale in oggetto, balza evidente che la sentenza in questione era sì inappellabile, ma per ragioni affatto diverse da quelle indicate dal giudice di merito.
Ed invero, anche a mente dell'art. 576 c.p.p., la parte civile ha possibilità di impugnativa avverso le sentenze di proscioglimento con gli stessi mezzi previsti per il pubblico ministero. Ed ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 274/2000, il pubblico ministero, in caso di proscioglimento, può proporre appello solo nei confronti di sentenze relative a reati puniti con pena alternativa, avverso le quali, nondimeno, può pur sempre proporre ricorso per Cassazione, secondo quanto previsto dal comma secondo dello stesso art. 36. Ora, per l'ipotesi d'ingiuria contestata all'imputato è oggi prevista la sola pena della multa, a mente dell'art. 52, comma secondo, lett. a) della stessa legge istitutiva del giudice di pace. Sicché avverso la sentenza in questione era esperibile soltanto il ricorso per Cassazione.
Alla stregua di tali considerazioni, il giudice di merito non avrebbe, però, potuto limitarsi al rilievo dell'inammissibilità dell'appello - peraltro, sull'erroneo presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 577 del codice di rito - ma avrebbe dovuto qualificare il gravame proposto come ricorso per Cassazione e trasmettere, quindi, gli atti a questa Suprema Corte per il relativo giudizio.
7. - Per quanto precede, l'impugnazione delle parti civili deve, ora, essere qualificata come ricorso per Cassazione, mentre il provvedimento impugnato - per via dell'errore di diritto di cui è affetto - deve essere annullato senza rinvio.
8. - Ammessa, così, all'esame di questa Corte, l'impugnazione a suo tempo proposta dagli odierni ricorrenti risulta, nondimeno, inammissibile, posto che si risolve - in chiara evidenza - in mere censure di merito all'iter argomentativo in virtù del quale il giudice di merito ha escluso la penale responsabilità di TR IU, ritenendo insussistente l'ipotesi di reato di ingiuria a lui ascritto.
9. - Non resta, allora, che far luogo alla relativa declaratoria d'inammissibilità, alla quale, tuttavia, non consegue la condanna alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616, in conformità di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 13 giugno 2000, n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma di rito nella parte in cui non prevede che questa Suprema Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna, in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nessuna colpa è, infatti, imputabile nella specie alle parti ricorrenti, tenuto peraltro conto che le stesse hanno fondatamente contestato l'interpretazione del giudice di merito in ordine all'inapplicabilità dell'art. 577 c.p.p., determinando l'annullamento della relativa pronuncia.
10. - Sono, invece, dovute le spese di giudizio che vanno poste a carico del ricorrenti in solido fra loro.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione contro la sentenza del giudice di pace come ricorso per Cassazione, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2005