Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod.pen., non è applicabile quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2006, n. 27614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27614 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
276 14/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/06/2006
SENTENZA
N. 9101 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SANSONE LUIGI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. ROMANO FRANCESCO CONSIGLIERE TI N. 004434/2005 2.Dott. AMBROSINI GIANGIULIO
3.Dott.SERPICO FRANCESCO "
4. Dott. FIDELBO GIORGIO It
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) LI UI N. IL 08/04/1951
avverso SENTENZA del 16/07/2004
Sella CORTE VAPPELLO di TRENTO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROMANO FRANCESCO
Sott. Tindarci Bayhone del Udito il Procuratore Generale in persona
,
il rigetto sel wcorson che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv./
AvvUdit i difensor AVV FATTO E DIRITTO Con sentenza 16 luglio 2004 la Corte di Appello di
Trento, in parziale riforma della sentenza 5/12/2002 del tribunale della stessa città, (con la quale
LL IA era stata condannata per il reato di cui all'art. 372 c.p. ad anni 1 di reclusione le era contestato di aver affermato il falso come testimone, in quanto aveva dichiarato,all'udienza 1/2/2001,dinanzi al
Tribunale di Trento: "di essere stata lei a telefonare alla sorella LL Paula SE il giorno
30/4/1999; che la predetta telefonata aveva lo scopo di
avvisare la sorella che il notaio Peter von Lutterotti
attendeva che [la stessa] e gli altri due fratelli si recassero da lui a sottoscrivere la cancellazione di due ipoteche già pagate in quanto lei intendeva vendere e l'acquirente senza la cancellazione non avrebbe
acquistato;
che,nella mattinata del 30/4/1999, ella si era
Lutterotti per trattare di incontrata con il notaio queste questioni con il compratore e che al rientro
"
dallo studio del notaio aveva chiamato la sorella
[suddetta];
che ricordava il giorno esatto per averlo appreso
dalla sua agenda del 1999"), concedeva all'imputata
stessa la non menzione della condanna. Avverso detta sentenza la Martinelli ha proposto ricorso per cassazione.
Denunzia erronea applicazione della legge penale. Deduce: che erroneamente la Corte d'Appello di
Trento non ha ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 384 c.p., considerando la necessità di salvare un proprio congiunto dal nocumento che consegue ad una
Salvagnardoła condanna, adeguatamente garantita dalla facoltà di
astensione dalla deposizione;
che, secondo il prevalente orientamento della direcente giurisprudenza legittimità ritiene
applicabile tale esimente anche quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
3 Al riguardo correttamente la corte territoriale, si 2
è espressa nel senso che ". l'interesse del testimone,
il quale è compresso dalla deposizione testimoniale,
'dalla necessità di salvare un prossimo congiunto dal che consegue ad una condanna, sianocumento'
adeguatamente salvaguardato con la facoltà di
astensione dalla deposizione (cfr. Cass. Sez. VI,
16/11/2000), Il testimone infatti, posto nella
condizione di scegliere consapevolmente
- in seguito all'avvertimento del giudice sottoporsi se alla testimonianza con conseguente obbligo di dire la verità ovvero se esimersi dalla stessa;
con tale scelta egli è
in grado di sottrarsi 'all'inevitabilità del nocumento'
che potrebbe derivare al prossimo congiunto dalla
verità della sua deposizione").
In conformità dell'avviso della corte territoriale,
questo Collegio non condivide l'orientamento della
sentenza della Sezione VI, 4/10/2001, che come si è
detto, estende l'applicabilità dell'esimente anche nei confronti di coloro che abbiano operato la scelta di di astenersi dal non avvalersi della facoltà testimoniare, ma ritiene di restare nel solco della giurisprudenza giurisprudenza prevalente di legittimità prevalenta per ragioni che, come di seguito sarà detto, appaiono inconfutabili.
La pronunzia dinanzi menzionata si fonda sull'assunto che la causa di nonpreminentemente punibilità di cui alla disposizione in parola "
presuppone una situazione di necessità, nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art.
[come in quest'ultions] 54 c.p., poiché non richiederche il pericolo non sia
stato causato dall'agente, nella quale il nocumento alla libertà e all'onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della non coglie che ma taie netta giustizia"> distinzione è viceversa smentita dal testo delle disposizioni.
Orbene questo Collegio ritiene che l'ipotesi in cui la situazione di necessità sia stata volontariamente causata dal soggetto agente, esplicitamente esclusa
(art. 54 c.p.) nello stato di necessità, nel cui disposto è detto che il pericolo di un danno grave alla persona deve essere dall'agente
་་ non volontariamente
5 meno causato", non può avvalersi di un trattamento favorevole rispetto all'esimente di cui all'art. 384
c.p., per incontrovertibili argomenti attinti I
all'interpretazione letterale della norma.
Deve considerarsi: in primo luogo il significato dell'espressione "non è punibile chi ha commessO il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore" ohe, indica cioè, chi è obbligato a fare cose contrarie alla sua volontà e comunque, non spontanee;
e,
che, quando ciò avviene, sussiste una situazione in cui certamente non versa il soggetto che ha scelto di non astenersi dal deporre, così determinando esso stesso la situazione di necessità;
"inevitabile", in secondo luogo l'aggettivo inevitabilità che non sembra più sussistere allorché
l'agente avrebbe potuto evitare la situazione necessitante avvalendosi della facoltà di non
è cosi rispondere scongiurando il nocumento derivante da una
sua testimonianza veritiera;
in terzo luogo che l'ultima parte del comma 2
dell'art. 384 col dire ". la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto
essere richiesto a rifornire informazioni ai fini dell'indagine ○ assunto come testimone [...] avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza ..." procura un ulteriore argomento favorevole alla tesi propugnata, in
quanto riguardo a costoro non dovrebbe escludersi la punibilità nel caso in cui il soggetto sia stato avvertito della facoltà di astenersi e vi abbia rinunciato.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE D I CAS SAZI ONE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 20/6/2006
Il Consigliere estensore Il Presidente
Promans Re More Romano DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 2 A60 2006
IL CANCELLERE CI SUPER 7
Lidia Scala