Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2001, n. 44761
CASS
Sentenza 4 ottobre 2001

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In tema di reato di falsa testimonianza, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod.pen., è applicabile anche quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, in quanto la suddetta causa, che trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto agli stessi fini dei vincoli di solidarietà familiare, presuppone una situazione di necessità, nettamente distinta da quella prevista in via generale dall'art. 54 cod.pen. poiché non richiede che il pericolo non sia stato causato dall'agente, nella quale il nocumento alla libertà e all'onore è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Ne consegue che l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi non incidono sull'operatività della suddetta esimente (nella specie è sta esclusa la punibilità del testimone che aveva deposto il falso dopo aver rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, peraltro erroneamente attribuitagli dal giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2001, n. 44761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44761
Data del deposito : 4 ottobre 2001

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