Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso un decreto di archiviazione per dedurre l'assenza di contraddittorio nonostante la rituale opposizione della persona offesa, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo a quest'ultima. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha evidenziato che spetta proprio al P.M. richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, laddove emergano - anche grazie alla persona offesa - elementi potenzialmente utili all'esercizio dell'azione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 41129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41129 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - N. 1405
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 14434/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
nel procedimento a carico di:
CA IA TO;
avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 31/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. dott. BALDI Fulvio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È impugnato il decreto con il quale, in data 31/07/2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto l'archiviazione del procedimento per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) iscritto nei confronti di CA IA TO, giudice del Tribunale di Velletri, a seguito di denuncia e querela sporte dall'avv. Fabrizio Michele Romano nei confronti della stessa CA.
Dagli atti si evince che, valutata la denuncia e ritenuta l'infondatezza della notizia di reato, il Procuratore della Repubblica aveva appunto richiesto l'archiviazione del procedimento. Essendovi stata domanda della persona offesa di essere avvertita dell'eventuale rinuncia all'esercizio dell'azione, la richiesta era stata notificata a norma dell'art. 408 c.p.p.. La persona offesa ha quindi presentato dichiarazione di opposizione, facendo pervenire l'atto, nella segreteria della Procura perugina, il 4/07/2013. Dopo il visto del Pubblico ministero (in data 3/08/2013), l'opposizione risulta pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 21/08/2013, cioè abbondantemente dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto la domanda di archiviazione. Ricorre lo stesso Pubblico ministero, con atto del 20/09/2013, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, dato che lo stesso è stato deliberato senza tener conto dell'opposizione presentata dalla persona offesa, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio della stessa persona offesa.
2. Il Procuratore generale, come sopra accennato, condivide la tesi del ricorrente.
3. In data 3/09/2014 è stata depositata memoria nell'interesse del denunciante, con la quale si è sollecitato l'accoglimento del ricorso.
4. L'impugnazione, tuttavia, è inammissibile, per la palese carenza di interesse da parte del ricorrente.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito più volte come l'interesse posto dall'art. 568 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione debba consistere in un vantaggio concreto che la parte potrebbe ricavare dall'accoglimento delle sue censure. Con specifico riferimento alla parte pubblica, si è rilevato che il ricorso per cassazione diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse, da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244110).
Sebbene non constino precedenti relativi alla specifica situazione qui in esame, è nettamente prevalente l'orientamento che esclude l'ammissibilità di ricorsi che il Pubblico ministero promuova solo per denunciare violazioni di norme poste a garanzia dei diritti di parti private. Il principio è stato ad esempio affermato in rapporto ai provvedimenti applicativi del perdono giudiziale assunti senza il consenso del minore interessato (Sez. 3, Sentenza n. 24357 del 13/04/2012, rv. 253059; Sez. 6, Sentenza n. 29818 del 24/04/2012, rv. 253228; in senso contrario, Sez. 6, Sentenza n. 7395 del 09/02/2012, rv. 252042), e non mancano decisioni assunte con riguardo a situazioni analoghe (ad esempio, per il ricorso avverso una sentenza di non luogo a procedere volto a far valere la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102, comma 3, a norma del quale il giudicante avrebbe dovuto convocare le parti e, solo in caso di mancata opposizione, avrebbe potuto emettere la sentenza: Sez. 4, Sentenza n. 16389 del 29/02/2008, rv. 239976). Le Sezioni unite di questa Corte, d'altra parte, hanno escluso in capo al pubblico ministero l'autonomo potere di sindacare la violazione del diritto dell'incolpato di ricusare la remissione della querela (Sez. U, Sentenza n. 27610 del 25/05/2011, P.G. in proc. Marano, rv. 250200). È stato osservato - sempre ad opera del massimo Collegio di legittimità - che l'interesse al ricorso non può essere riconosciuto quando, dedotta una violazione di regole processuali, l'eventuale accoglimento delle censure del ricorrente porrebbe quest'ultimo, nella migliore delle ipotesi, in condizioni identiche a quelle nelle quali già si trova nel momento della sua doglianza (Sez. U, Sentenza n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, rv. 229982). Nel caso di specie il Pubblico ministero ha visto accogliere la propria domanda, e non potrebbe pervenire a miglior risultato, nella sua prospettiva, in esito ad un giudizio camerale in contraddittorio. D'altra parte spetta proprio al pubblico ministero, qualora emergano (anche per mezzo della persona offesa) condizioni potenzialmente utili per l'esercizio dell'azione, promuovere il rilascio di autorizzazione alla riapertura delle indagini.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014