Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
È inammissibile, in quanto privo di concreto interesse all'impugnazione, il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale emessa senza che l'imputato, contumace, avesse prestato il consenso. (Nella specie la Corte ha rilevato che il PM non può impugnare tale sentenza limitandosi a denunciare la violazione di una norma processuale ma deve indicare come dalla "revoca" della sentenza possa derivargli un risultato praticamente e concretamente favorevole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29818 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 686
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 39692/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza del 30 giugno 2011 emessa dal G.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
nei confronti di:
P.P.R. ;
B.E. ;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe indicata il G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R..P.P. e di E..B. , imputate del reato di furto aggravato di merce in un supermercato, per concessione del perdono giudiziale.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale che, con un unico motivo, deduce la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, per avere il Tribunale applicato il perdono giudiziale senza che le imputate, contumaci, abbiano prestato il consenso alla definizione anticipata del procedimento e senza che il difensore fosse munito di procura speciale.
Il ricorso del pubblico ministero deve considerarsi inammissibile, in quanto privo di concreto interesse all'impugnazione. Infatti, il pubblico ministero non può impugnare la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, limitandosi a denunciare la violazione di una norma processuale, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, ma deve comunque indicare come dalla "revoca" della sentenza possa derivargli un risultato praticamente e concretamente favorevole. Nella specie, i, pubblico ministero non ha fornito alcuna indizione a proposito, ne' ha rappresentato eventuali ragioni ostative nel merito alla concessione del perdono giudiziale.
Invero, gli unici soggetti eventualmente interessati a far valere il motivo edotto sarebbero state le imputate, per non aver prestato il consenso alla definizione anticipata del procedimento, ma le stesse non hanno mosso alcuna doglianza alla sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012