Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest rientra nel novero degli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen., ai quali il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, sicchè l'omesso avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta. (Fattispecie in cui l'eccezione in questione è stata sollevata solo con i motivi di appello).
Commentario • 1
- 1. Nullo esame etilometrico senza avviso al difensore (Cass.Pen., sent. 42667/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 38003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38003 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 19/09/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1267
Dott. MARINELLI F. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 4094/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR LO N. IL 03/02/1974;
avverso la sentenza n. 3440/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 30/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza in data 17.09.2009 il Tribunale di Ragusa dichiarava AV OL colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 30.05.2011, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza AV LO personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2 e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione delle prove. Secondo il ricorrente erroneamente il giudice di merito aveva considerato attendibili i risultati del test alcolemico, dal momento che l'apparecchio utilizzato aveva rilevato la presenza di al col pari a 1,38 g/1 nel primo accertamento e di 1,51 g/1 nel secondo accertamento effettuato meno di venti minuti dopo. Tale risultato ad avviso del ricorrente appariva poco credibile dal momento che il secondo accertamento avrebbe dovuto riportare un valore minore atteso che gli effetti dell'alcool diminuiscono con il passare del tempo.
2) violazione di legge e difetto di motivazione in quanto la Corte territoriale non aveva ritenuto la inattendibilità e la conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest ed aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Secondo il ricorrente inoltre la Corte territoriale non avrebbe rilevato le contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni dibattimentali rese dall'agente operante, con riferimento alle risultanze dei verbali di constatazione e di accertamento in cui non risultava il suo stato di agitazione.
3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza ex art. 606 cod. proc. pen., lett. c). Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che era stato violato l'art. 354 cod. proc. pen., , comma 3, in quanto i verbalizzanti non avevano provveduto a dargli l'avviso in merito alla facoltà di nominare un difensore e di farsi assistere dallo stesso durante gli accertamenti alcolimetrici, avviso che non poteva essere dato oralmente, ma doveva essere inserito in apposito verbale.
4) Violazione di legge in relazione all'art. 379 reg. esec. C.d.S., e vizio motivazionale in punto di applicazione di pena, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto senz'altro regolare l'etilometro utilizzato sulla persona del ricorrente e ciò sulla base delle argomentazioni indicate nel primo motivo di ricorso. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la sua condotta, per il principio del "favor rei" avrebbe dovuto rientrare nella fascia a) dell'art. 186 C.d.S., ipotesi che è stata depenalizzata dalla L. n. 120 del 2010. 5) difetto di motivazione in merito al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 6) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge in punto di prescrizione del reato che, ad avviso del ricorrente, sarebbe comunque intervenuta alla data odierna.
7) Violazione di legge in ordine alla eccessività della pena irrogata, nonché erronea applicazione dell'art. 133 c.p.. 8) Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
9) Mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., n. 1, lett. d)) perché la sentenza impugnata, senza adeguata motivazione, aveva ritenuto superfluo l'accertamento tecnico sollecitato dalla difesa dell'imputato.
10)) Erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) in relazione all'art. 533 c.p.p. e agli artt. 40 e 43 c.p. in relazione all'elemento materiale e all'elemento psicologico del reato. Violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, incongrua dosimetria della pena inflitta all'imputato. Violazione di legge in relazione all'art. 40 c.p., nonché difetto di motivazione con riferimento alla possibilità prevista dall'art. 2 c.p., comma 4, in tema di successione di leggi penali che impone al giudice, anche di appello, di procedere ad esaminare l'applicabilità del novum normativo più favorevole anche di ufficio e, quindi, finanche in assenza di apposito motivo di impugnazione. Sosteneva sul punto il ricorrente che, avendo la L. n. 120 del 2010, successiva al reato, introdotto, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale, la sanzione del "lavoro di pubblica utilità", e che tale disposizione si risolve in una disposizione di favore per il reo, il giudice avrebbe dovuto applicarla, anche se il fatto è stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina, non essendo intervenuta sentenza irrevocabile.
Lamentava infine l'AV l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso non è fondato.
Per quanto attiene al primo, al secondo e al quarto motivo, gli stessi sono palesemente infondati.
La sentenza impugnata infatti da atto della regolarità dell'accertamento del tasso alcolico del ricorrente e dell'integrale rispetto delle prescrizioni normative in materia, fornendo sul punto adeguata motivazione e facendo riferimento in particolare al verbale di accertamento urgente sulle persone, agli scontrini riportanti i risultati dell'alcoltest e alle dichiarazioni rese in giudizio dal verbalizzante NO IO.
Per quanto poi attiene al terzo motivo di ricorso deve innanzitutto rilevarsi che l'atto in questione (il rilievo del tasso alcolemico mediante il cosiddetto alcooltest) è sussumibile nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., concernente l'accertamento urgente e la conservazione delle tracce del reato, e che, ai sensi dell'art.356 cod. proc. pen., il difensore dell'indagato "ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato;
ai sensi, poi, dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria , nel compimento degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., "avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia", in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto in altri casi.
Ciò posto, in ogni caso, la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2 quando la parte vi assiste, deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (cfr., Cass., Sez. 1, Sent. n. 24733/2004; Cass.,Sez. 4, Sent. n. 42715/2003). Nella fattispecie di cui è processo la relativa eccezione è stata sollevata solo con i motivi di appello, sicché essa non può ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell'atto, al quale la parte aveva assistito, come vuole il sopra indicato art. 182 cod. proc. pen., comma 2.
Peraltro, nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata da atto che risulta dal verbale di accertamento urgente che gli agenti operanti lo avevano avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, pur essendo l'ora riportata nel predetto verbale successiva all'accertamento effettuato mediante alcoltest. Infondato è poi il sesto motivo di ricorso, non potendosi ritenere decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, essendo stato il reato commesso in data 21.10.2007.
Per quanto riguarda poi il quinto e il settimo motivo di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio, gli stessi sono palesemente infondati. La decisione impugnata, che fa riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass., Sez. 6, 22 settembre 2003 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez. 6, 4 agosto 1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Per quanto infine attiene all'ottavo motivo di ricorso attinente alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, lo stesso è palesemente infondato in quanto generico, come pure il nono motivo che fa riferimento ad un non meglio precisato accertamento tecnico richiesto dalla difesa.
Per quanto infine attiene al decimo motivo di ricorso, lo stesso è parimenti infondato.
In materia di successione nel tempo di leggi penali è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralita, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 36757 del 4 giugno 2004; Cass., Sez. 4, Sent. n. 47339 del 28 ottobre 2005). Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa il giudice non avrebbe potuto sostituire le irrogata pena dell'arresto e dell'ammenda con quella del lavoro di pubblica utilità, avvalendosi del disposto dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, come aggiunto dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33 in quanto, nel quantificare la pena dell'arresto, era partito da una pena base di mesi tre, così come previsto nella legislazione in vigore al momento del fatto, inferiore della metà al minimo edittale di mesi sei di arresto, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), come modificato dalla citata L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 33. La pena così come quantificata nella normativa in vigore al momento della commissione del fatto non consente infatti all'imputato di accedere al beneficio del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012