Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47339
CASS
Sentenza 28 ottobre 2005

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Massime1

In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Da queste premesse, se ne è dedotto che l'applicabilità da parte del giudice ordinario, nella specie, dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace, importasse, insieme con le più favorevoli sanzioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex articolo 60 dello stesso decreto).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47339
Data del deposito : 28 ottobre 2005

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