Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Da queste premesse, se ne è dedotto che l'applicabilità da parte del giudice ordinario, nella specie, dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace, importasse, insieme con le più favorevoli sanzioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex articolo 60 dello stesso decreto).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 47339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47339 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1634
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 19602/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DI PERUGIA;
avverso la sentenza in data 31/01/2003 del Tribunale di Perugia;
nei con fronti di:
BOURZAMA Hamed, n. in Marocco il 18/02/1965;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di Bourzama Hamed per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 590 c.p., comma 1, 2 e 3, lett. a, dolendosi del fatto che il
Tribunale, pur giudicando di un fatto commesso in data 11 aprile 2001 e, pertanto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che lo attribuiva alla competenza del giudice di pace, aveva omesso di osservare le disposizioni del Titolo 3^ del summenzionato decreto, in forza delle quali avrebbero dovuto essere applicate dal giudice ordinario le stesse pene previste nel procedimento dinanzi al giudice di pace (nella fattispecie era stato applicata la pena mesi uno e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena). Il ricorso è fondato.
Il reato contestato all'imputato è ricompreso tra quelli che al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lettera a), ha attribuito alla competenza del giudice di pace, pur essendo stato giudicato dal giudice ordinario, siccome commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore dell'anzidetto decreto.
Or bene, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 63 e 64, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'articolo 52 e segg. dello stesso decreto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace deve trovare applicazione anche nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e pur se giudicati da giudice diverso dal giudice di pace. Trattasi, infatti, di una disciplina che costituisce espressione dei principi di legalità e del favor rei, in virtù dei quali, nell'ipotesi di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, deve trovare applicazione la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 16 gennaio 2004, Cesati;
nonché, Sez. 5^, 22 settembre 2003, Muraro, che, anzi, ha ulteriormente precisato che l'errore in cui sia incorso il giudice di merito, che abbia applicato una pena illegale, omettendo di ricorrere alle nuove sanzioni previste dalla normativa sul giudice di pace, dovrebbe essere rilevato anche d'ufficio in sede di legittimità, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna).
L'illegalità della decisione impugnata è ulteriormente apprezzabile in relazione all'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Vale in proposito il rilievo che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole (qui, pacificamente, quella prevista dalla disciplina relativa al processo penale davanti al giudice di pace), il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.
Da queste premesse, dovendosene dedurre che il giudice ordinario chiamato a giudicare di reato divenuto di competenza del pace di pace, deve integralmente fare ricorso allo strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace, derivandone, in uno con le più favorevoli sanzioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex articolo 60 dello stesso decreto (Cass., Sez. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo). In proposito, non è inutile ricordare, per completezza, che, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio deve ritenersi inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace;
almeno quando non debba giudicare, per connessione, anche di altri reati non di competenza del giudice di pace, nel qual caso (solo) non trova applicazione il disposto dell'art. 60 citato: infatti, poiché il beneficio de quo deve riguardare l'intera pronuncia, sarebbe assurdo che la compresenza di un reato di minore gravita osti alla sua concedibilità, ricorrendone i presupposti, per il reato di competenza del Tribunale o della Corte d'assise (cfr. Cass., Sez. 4^, 16 gennaio 2004, Proc. gen. Ancona in proc. Attaccalite).
Poiché la sentenza gravata, caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale, nei termini di cui si è detto, è stata resa ex art. 444 c.p.p., e risulta del resto dagli atti (esame qui consentito atteso il contenuto della censura) che il patteggiamento è stato subordinato al beneficio della sospensione condizionale della pena, dall'accoglimento dell'impugnazione discende il travolgimento dell'accordo così come raggiunto dalle parti. Per l'effetto, l'annullamento va disposto senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2005