Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, della legge n. 638 del 1983, ove non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, sicché, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
4723 / 08 Udienza pubblica del 12 dicembre del 2007
Registro Gen. N 26861/07 Sentenza n 30st 3057
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Claudio Vitalone
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Guido De Maio consigliere consigliere Dott.Aldo Grassi
Dott. Ciro Petti consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT LU, nato a [...] l'11 giugno del 1949, avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce del 9 maggio del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Nicola Pileggi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
In Fatto
Con sentenza del 9 maggio del 2007, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Brindisi, in data 19 aprile del 2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT LU in ordine al reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute sulle buste paghe dei dipendenti di cui agli artt 81 capov, 2 comma 1 e 1 bis della leggen 638 del 1983, commesso fino al mese di settembre del
1999, perché si era estinto per prescrizione e riduceva a mesi sette e gg 5 di reclusione la pena inflitta per il residuo reato
Jessi
Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo: la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata indicazione della legge violata e per l'indeterminatezza del fatto poiché non indicava l'ente al quale versare le ritenute ed i dipendenti nei confronti dei quali le ritenute erano state operate;
la nullità del procedimento per la mancata regolare notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio e per il mancato avviso ai difensori dei rinvii delle udienze effettuati per la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio;
mancata prova della comunicazione da parte dell'INPS con l'invito a sanare la debitoria
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi
L'articolo 581 lett. c) c.p.p. dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: " l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta" Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte,si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic;
Cass.sez
II 6 maggio 2003, Curcillo).
Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato In ogni caso le censure sono manifestamente infondate
Netti 2 Invero, con riferimento al primo motivo la corte territoriale ha precisato che il processo era stato rinviato per l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato e non per l'omesso avviso al difensore che era stato regolarmente citato e non era comparso e perciò era stato sostituito a norma dell'articolo 97 c.p.p. Di conseguenza non era richiesta alcuna rinnovazione dell'avviso al difensore, in quanto a norma dell'articolo 477 c.p.p., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale a citazione per coloro che sono o che devono ritenersi presenti. Di conseguenza legittimamente il decreto di citazione a giudizio con il verbale dell'udienza contenente la nuova data di comparizione era stato notificato al solo imputato e non pure al difensore d'ufficio presente, ancorché nominato in sostituzione di quello di fiducia, ritualmente avvisato ma non comparso. Orbene il ricorrente non ha indicato i vizi delle considerazioni espresse dalla corte territoriale che, ad avviso di questo collegio, sono giudicamene corrette. Infatti, come dianzi già precisato allorché il
, dibattimento viene rinviato ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza che indica la nuova udienza è idonea a sostituire la citazione nei confronti di coloro che sono presenti o che devono considerarsi tali
Con riferimento al secondo motivo la corte ha anzitutto precisato che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza dell'accusa era stata formulata oltre il termine di cui all'articolo 491 c.p.p., come prescritto dall'articolo 181 c.p.p. e, quindi era tardiva. In ogni caso era infondata perché
l'accusa non era indeterminata per le ragioni indicate dal giudice del merito. Anche con riferimento a tale punto nessuna specifica censura è stata mossa alla decisione della corte territoriale specialmente con riferimento alla tardività dell'eccezione. D'altra parte. l'omessa indicazione della legge o dell'articolo non è causa di nullità del decreto di citazione per l'indeterminatezza dell'imputazione, perché ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge violati, i quali possono facilmente desumersi dal fatto. Al prevenuto si era contestato di avere omesso di versare le ritenute previdenziali operate sulle buste paga dei dipendenti dal mese di agosto del 1996 fino al mese di novembre del 2000 e tale enunciazione era sufficiente ai fini della determinazione del fatto, poiché gli enti ai quali versare i contributi erano noti al datore di lavori e peraltro si desumevano dalla natura previdenziale delle ritenute indicate nel capo d'imputazione.
3 Con riferimento al terzo motivo la corte aveva osservato che la relativa eccezione era stata formulata per la prima volta in appello e comunque l'avviso risultava effettuato.
Siffatta affermazione della corte non risulta esplicitamente smentita dal ricorrente. Questi, invero, si è limitato a dedurre che la corte non aveva tenuto conto della censura ed aveva motivato in maniera insufficiente. Invece l'affermazione della corte, secondo la quale l'avviso era stato effettuato, richiedeva un'esplicita smentita con la relativa dimostrazione del travisamento del fatto. D'altra parte, si deve sottolineare che, secondo questa corte, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto rendendo 1
operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, sicché, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento(Cass 44277 del 2004). Quindi non si può parlare d'improcedibilità perché l'imputato anche dopo la formale contestazione con i decreto di citazione a giudizio non ha mai manifestato l'intenzione di volere pagare.
L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare l'eventuale prescrizione, relativa a qualche versamento omesso più risalente nel tempo, maturata dopo la decisione impugnata, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con al sentenza n 32 del 20000, De Luca.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
DICHIARA
Педі 4 Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 12 dicembre del 2007
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Claudio Vitalone віго бе р і Ут ё
GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)
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