Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4723
CASS
Sentenza 12 dicembre 2007

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis, della legge n. 638 del 1983, ove non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, sicché, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4723
    Data del deposito : 12 dicembre 2007

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