Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2005, n. 6982
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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Massime1

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la notifica di pagamento indicata nell'art. 2 comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, fa decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, solo se rechi l'indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alla contribuzione omessa e l'avvertimento che il mancato pagamento di esse comporta la punibilità del reato. (La Corte ha nella specie precisato che nessun obbligo incombe sull'imputato di attivarsi nelle sedi competenti per conoscere l'importo delle somme da lui dovute).

Commentario1

  • 1Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale Il mancato versamento dei contributi e dei premi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio consistente nell'addebito di somme aggiuntive, che maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione. Spesso la giurisprudenza si è occupata della questione dell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali. Di recente la Suprema Corte di Cassazione (1) ha precisato che il datore di lavoro risponde penalmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2005, n. 6982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6982
Data del deposito : 15 dicembre 2005

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