Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la notifica di pagamento indicata nell'art. 2 comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, fa decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, solo se rechi l'indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alla contribuzione omessa e l'avvertimento che il mancato pagamento di esse comporta la punibilità del reato. (La Corte ha nella specie precisato che nessun obbligo incombe sull'imputato di attivarsi nelle sedi competenti per conoscere l'importo delle somme da lui dovute).
Commentario • 1
- 1. Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2013
Sommario: 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale Il mancato versamento dei contributi e dei premi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio consistente nell'addebito di somme aggiuntive, che maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione. Spesso la giurisprudenza si è occupata della questione dell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali. Di recente la Suprema Corte di Cassazione (1) ha precisato che il datore di lavoro risponde penalmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2005, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/12/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2354
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 33741/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2005 dalla Corte d'appello di Messina;
udita nella pubblica udienza del 15 dicembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 12 marzo 2002 dal giudice del Tribunale di Messina, che aveva dichiarato CC PE colpevole del reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dal marzo al maggio 1998, e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Nella specie la contestazione non è mai avvenuta perché l'accertamento è stato effettuato negli uffici dell'INPS a seguito della autodenuncia obbligatoria. Inoltre l'INPS non ha mai eseguito la notifica dello accertamento della violazione in quanto ha solo spedito al suo domicilio una raccomandata ordinaria, peraltro priva dell'indicazione della somma che l'imputato avrebbe dovuto versare. Ora, sia la contestazione, che prevede la presenza della persona, sia la notifica, che prevede l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, sono adempimenti che non ammettono equipollenti. Egli ha correttamente versato le somme dovute entro i tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica dell'avviso di conclusioni indagini, con il quale gli è stata comunicata la commissione del reato.
b) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta. Osserva che egli aveva fatto richiesta di essere ammesso al rito abbreviato;
condizionandolo alla assunzione di una prova testimoniale, diretta a provare che non aveva avuto conoscenza della raccomandata dell'INPS perché sottratta dalla moglie con la quale non era in buoni rapporti e che si allontanava da casa nascondendogli la corrispondenza. Il giudice di primo grado respinse la richiesta di giudizio abbreviato per il motivo che non era stata presentata preventivamente la lista dei testi da escutere e tale erronea interpretazione è stata seguita dalla Corte d'appello. I giudici del merito non hanno però indicato quali norme impongono all'imputato la indicazione, sette giorni prima della udienza, dei testi all'escussione dei quali è condizionata la richiesta di rito abbreviato.
Vi è stata quindi una violazione del diritto di difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo - ed assorbente - motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento dei contributi, non è punibile se provvede al loro pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Nel caso di specie è pacifico che non vi fu alcuna contestazione perché l'accertamento della violazione fu effettuato negli uffici dell'INPS a seguito della autodenuncia obbligatoria. Il ricorrente eccepisce che non vi è stata neppure una valida notifica dell'avvenuto accertamento con la conseguenza che dovrebbe ritenersi tempestivo il pagamento effettuato entro tre mesi dal giorno in cui era venuto effettivamente a conoscenza dello accertamento, ossia entro tre mesi da quando aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con il quale gli era stata comunicata la violazione.
La Corte d'appello ha respinto questa eccezione per la duplice considerazione:
a) che la diffida non avrebbe potuto esplicare nessuna efficacia in relazione al reato già perfetto nei suoi elementi costitutivi;
b) che la diffida non poteva far sorgere equivoci sull'importo da pagare dal momento che era stato indicato il totale delle retribuzioni corrisposte nel periodo considerato e, quindi, l'importo dei contributi poteva essere determinato con un semplice calcolo matematico.
La prima argomentazione è però manifestamente illogica perché la notifica dell'avvenuto accertamento, se non estingue il reato, è però necessaria per mettere il datore di lavoro in condizione di pagare tempestivamente rendendo così improcedibile l'azione penale. Non si tratta perciò di un adempimento meramente formale o irrilevante, ma di una condizione essenziale per una pronuncia di condanna penale.
La seconda affermazione è frutto di un evidente travisamento del fatto, perché l'indicazione dell'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte nei mesi da marzo a maggio del 1998, alla quale si riferisce la Corte d'appello, era contenuta nella denuncia inviata dall'ispettorato del lavoro al Procuratore della Repubblica e non nell'avviso di accertamento della violazione inviato al datore di lavoro.
Ciò posto, il ricorrente contesta la validità della diffida per due ragioni:
a) perché questa non conteneva alcuna indicazione dell'ammontare dei contributi omessi e quindi della somma da versare all'Inps nel termine di tre mesi;
b) perché la diffida era stata inviata per raccomandata invece di essere notificata per mezzo di ufficiale giudiziario ed inoltre perché egli non aveva ricevuto la raccomandata, sottrattagli, insieme ad altra corrispondenza, dalla moglie separata. Non occorre esaminare il fondamento della seconda eccezione in quanto risulta fondata la prima.
Infatti, secondo le affermazioni dell'imputato non contestate dai giudici del merito, dagli elementi probatori acquisiti ed in particolare dalla deposizione testimoniale dell'ispettrice del lavoro, emergerebbe che la diffida di pagamento sarebbe stata inviata dalla ispettrice del lavoro e che costei si limitò a spedire una diffida generica, senza alcuna specificazione e quantificazione delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare ai fini della non punibilità, e ciò per il motivo che la stessa non era stata in grado di operare detta quantificazione che era di spettanza dell'Inps.
Ora, ritiene la Corte che una notifica di pagamento ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 12, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per essere valida non possa essere generica e limitarsi alla sola indicazione del periodo durante il quale non sarebbero state versate le contribuzioni, ma debba necessariamente indicare l'importo delle somme corrispondenti alla contribuzioni omesse con invito a pagarle e messa in mora del datore di lavoro e con l'avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.
A questo proposito la Corte d'appello ha ritenuto che sarebbe stato obbligo dell'imputato di attivarsi nelle sedi competenti per conoscere l'importo delle somme da lui dovute.
Il Collegio ritiene però di non poter condividere questa opinione perché questo presunto obbligo non deriva da alcuna disposizione di legge. Anzi, il legislatore ha espressamente posto a carico della pubblica amministrazione l'obbligo di effettuare la contestazione al datore di lavoro inadempiente o in mancanza di notificargli l'accertamento della violazione che, come si è visto, deve anche precisare l'ammontare delle somme da versare entro il termine di tre mesi, ed ha poi subordinato la punibilità del datore di lavoro inadempiente al compimento di questi adempimenti da parte della pubblica amministrazione ed al mancato pagamento entro il termine di tre mesi dalla ricezione di una valida diffida. Il Collegio non vede quindi in base a quale norma possa affermarsi che il cittadino avrebbe anche un obbligo di recarsi presso gli uffici dell'Inps, con notoria perdita di tempo, per compiere verifiche ed accertamenti per sopperire al mancato o inesatto adempimento dei suoi obblighi da parte della pubblica amministrazione. Nè può a questo proposito dimenticarsi che l'art. 23 Cost. pone una riserva di legge relativa in materia di prestazioni personali.
D'altra parte, la necessità che l'avviso di accertamento o diffida contenga anche la indicazione precisa delle somme da versare emerge anche da un'altra considerazione. Ai sensi della disposizione in esame il datore, di lavoro non è punibile se entro tre mesi paga le somme indicate, ma per stabilire se si sia o meno verificata la causa di non punibilità il giudice non potrà far altro che verificare la corrispondenza tra i contributi versati nel termine e quelli indicati nella diffida, non potendo certamente fare riferimento a somme risultanti da altri documenti (perché in tal caso dovrebbe essere preso in considerazione un diverso termine per il pagamento) ne' tanto meno ad incerte indicazioni orali eventualmente date da funzionari dell'Inps.
Da queste considerazioni discende che il giudice del merito avrebbe dovuto in primo luogo accertare se era stato provato o meno che l'avviso di accertamento inviato all'imputato ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, conteneva anche la quantificazione delle somme dovute per le contribuzioni non versate.
Nel caso di risposta negativa, e pertanto di invalidità della diffida, avrebbe dovuto verificare se non risultava che fossero stati fatti altri avvisi di accertamento e diffide all'imputato prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e se davvero le somme dovute erano state pagate entro tre mesi da quest'ultimo avviso, giacché in quest'ultimo caso il pagamento avrebbe dovuto ritenersi tempestivo con conseguente non punibilità dell'imputato medesimo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che si uniformerà ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di
Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006