Sentenza 9 novembre 2007
Massime • 1
Le operazioni di acquisto da parte dell'esercente l'attività commerciale di cartucce da caccia a pallini e delle materie esplodenti occorrenti per il loro caricamento sono soggette all'obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art. 55 R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la deroga a tale obbligo prevista dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 riguarda solo le attività di vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2007, n. 44991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44991 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1386
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018214/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL VA, N. IL 29/03/1945;
avverso SENTENZA del 10/01/2007 G.I.P. TRIBUNALE di TERNI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 10/1/07, emessa in esito a giudizio abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale, il GIP del Tribunale di Terni ha dichiarato PO NA, titolare di una ditta esercente attività di caricamento di cartucce da caccia, colpevole di violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55, commi 1 e 5 per non avere regolarmente tenuto il registro di carico e scarico delle materie esplodenti trattate, non avendo annotato le complete generalità dei fornitori, come richiesto dalla norma, ma solo la ragione sociale delle loro ditte e per tale reato, accertato in Narni il 26/7/05, con le attenuanti generiche l'ha condannata a 1 mese e 10 giorni di arresto (convertiti in Euro 520,00 di ammenda) e 60,00 Euro di ammenda.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta esistenza degli estremi del reato - sostenendo che la sua assistita, in quanto esercente anche l'attività di vendita al minuto delle cartucce, non era a norma della L. 18 aprile 1975, n. 110, art.5, comma 1 tenuta a effettuare le registrazioni - e vizio di motivazione comunque in ordine alle modalità, che si sostiene essere sufficienti, con cui le annotazioni delle varie operazioni erano state eseguite.
Il gravame deve essere rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il motivo con cui viene posta la questione di diritto è invero privo di fondamento, poiché il GIP ha fatto corretta applicazione del principio già da questa Sezione affermato (cfr. la sentenza 3/5/06, P.M. in proc. Scavo, rv. 234.178) secondo cui la deroga stabilita dalla L. 18 aprile 1975 n. 110, art. 5 all'obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 55 riguarda solo quelle di vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, e non anche le operazioni di acquisto delle stesse da parte dell'esercente l'attività commerciale, e non può dunque riguardare neppure le operazioni di acquisto delle materie esplodenti occorrenti per il caricamento delle cartucce, attività principale svolta dalla ditta della PO. Nella parte poi in cui si contesta in linea di fatto la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di non regolarità delle annotazioni cui l'imputata era tenuta al ricorso - che va inteso come diretto, trattandosi di sentenza di condanna a pena pecuniaria in parte sostitutiva di quella dell'arresto e quindi appellabile (cfr. Sez. un. 3/2/95, Bonifazi) - è inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007