CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2023, n. 31725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31725 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
udito il difensore SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 31725 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, decidendo in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di IR IN, imputata del delitto di cui all'art. 581 cod. pen. in danno di Vieira Lima Aurenide, quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto. Ha, inoltre, condannato IR RO al pagamento delle spese del grado di giudizio e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 592, comma 1„ cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che l'error iuris commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere condannato la IR al pagamento delle spese processuali di giudizio ancorché ella non fosse rimasta del tutto soccombente all'esito dello stesso. La retta interpretazione della norma evocata, implica, infatti, che, quando l'impugnazione comporti una modifica di qualunque genere della sentenza di primo grado in favore dell'imputato, quest'ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio. 3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Giovanni Di Leo, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la condanna alle spese processuali del grado di appello. 4. Con memoria in data 1 giugno 2023, il difensore della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La sentenza impugnata ha effettivamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di IR RO, riconosciuta responsabile del delitto di percosse in danno di Vieira Lima Aurenide, sia pure con riguardo al solo punto della determinazione della pena inflittale: donde, l'imputata, uscita parzialmente vittoriosa dal giudizio di appello, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali per il giudizio del grado, giusta la pacifica interpretazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Questa Corte si è, infatti, da sempre espressa affermando che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo 1 grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, Rv, 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 4, n. 31447 del 11/06/2002, Rv. 222137). 3. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, condanna che deve essere eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata alle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 31725 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, decidendo in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di IR IN, imputata del delitto di cui all'art. 581 cod. pen. in danno di Vieira Lima Aurenide, quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto. Ha, inoltre, condannato IR RO al pagamento delle spese del grado di giudizio e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 592, comma 1„ cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che l'error iuris commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere condannato la IR al pagamento delle spese processuali di giudizio ancorché ella non fosse rimasta del tutto soccombente all'esito dello stesso. La retta interpretazione della norma evocata, implica, infatti, che, quando l'impugnazione comporti una modifica di qualunque genere della sentenza di primo grado in favore dell'imputato, quest'ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio. 3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Giovanni Di Leo, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la condanna alle spese processuali del grado di appello. 4. Con memoria in data 1 giugno 2023, il difensore della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La sentenza impugnata ha effettivamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di IR RO, riconosciuta responsabile del delitto di percosse in danno di Vieira Lima Aurenide, sia pure con riguardo al solo punto della determinazione della pena inflittale: donde, l'imputata, uscita parzialmente vittoriosa dal giudizio di appello, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali per il giudizio del grado, giusta la pacifica interpretazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Questa Corte si è, infatti, da sempre espressa affermando che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo 1 grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, Rv, 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 4, n. 31447 del 11/06/2002, Rv. 222137). 3. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, condanna che deve essere eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata alle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente