Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora a seguito di gravame dell'imputato Vengano assunte determinazioni comunque a lui più favorevoli, anche per determinazioni assunte d'ufficio dal giudice, lo stesso imputato non può essere condannato alle spese del procedimento, le quali conseguono esclusivamente al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2002, n. 31447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31447 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente - del 11/06/2002
1. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - N. 787
3. Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - N. 35207/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RU GO, n. in Villa Literno il 08.05.1928;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3 luglio 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle spese del giudizio di cassazione;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 29 maggio 1998 il Pretore di Trentola-Ducenta condannava GO RU a pena ritenuta di giustizia per imputazioni di cui agli artt. 515, 516 c.p., 1, 3, 11 n. 35/1968, 5, 8 L. n. 1104/1962, 8 L. n. 1407/1960. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 1999, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui alla L. n. 1104/1962 e riduceva la pena per le altre imputazioni. Proposto dall'imputato ricorso per cassazione, questa Suprema Corte, con sentenza dell'11 ottobre 2000, annullava la sentenza impugnata limitatamente ai capi di cui alle leggi nn. 1407/1960 e 35/1968, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di cui agli artt. 515 e 516 c.p.. Con sentenza del 3 luglio 2001, la predetta Corte territoriale rideterminava la pena inflitta all'imputato per i suindicati reati e, confermata nel resto la sentenza impugnata, condannava l'imputato medesimo "al pagamento delle ulteriori spese processuali, ivi comprese quelle del giudizio dinanzi alla Cassazione".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 592 c.p.p.. Deduce che la Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, aveva "poi assolto l'imputato da alcune imputazioni, non potendosi negare in tal caso un effetto 'favorevole' per l'imputato scaturito dalla decisione dell'organo giudicante", sicché illegittimamente la sentenza impugnata aveva condannato l'imputato al pagamento anche delle spese relative al giudizio di Cassazione. Soggiunge che "nemmeno pare condivisibile l'attribuzione delle spese del giudizio di rinvio": oltre alla considerazione che "la procedura non è stata attivata dal RU e, dunque, nel caso di specie difetterebbe il presupposto di cui all'art. 592 c.p.p., ossia l'attivazione della procedura da parte dell'imputato (...), ogni argomentazione resta superata dalla natura 'favorevole all'imputato' della decisione della Corte di Appello (...)".
3. Il ricorso è fondato.
Ed invero, ove a seguito di gravame (nella specie dell'imputato) siano comunque scaturite disposizioni più favorevoli per l'impugnante, anche per determinazioni assunte di ufficio dal giudice della impugnazione, l'impugnante medesimo non può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, giacché tanto consegue, ai sensi dell'art. 592.1 c.p.p., solo al rigetto o alla inammissibilità dell'impugnazione, cioè ad esiti in tutto reiettivi delle istanze gravatorie, che lascino immutato il provvedimento impugnato, e che, in ogni caso, non comportino alcuna modificazione in melius dello stesso quale conseguenza comunque scaturente dall'interposto gravame: principio, questo, già affermato da questa Suprema Corte anche in riferimento all'art. 213 del previgente codice di rito, di contenuto identico a quello dell'art. 592.1 del codice vigente (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 11733/1990; id., Sez. 1^., n. 6338/1987). Illegittimamente, quindi, la gravata sentenza ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, conclusosi con esito per lui favorevole, ed a quello di rinvio, che, in conseguenza dell'annullamento in sede di legittimità, ha operato la dovuta riduzione della pena.
4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di Cassazione e a quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di Cassazione e a quello di rinvio. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002