Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 40825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40825 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
40825 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Maurizio FUMO - Presidente - Sent. n. sez. 1788 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP 4/7/2017 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere - R.G.N. 43723/2016 Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AN NG, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 2/2/2016 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato alle spese del grado d'appello e per l'inammissibilità nel resto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pierluigi Pugliese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO A 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di AN NG per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata commesso nella sua qualità di amministratore della O.R.M.A s.r.I., fallita nel novembre del 2007. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta, del danno di rilevante entità e sulla contestata recidiva.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla condanna del AN alle spese processuali del grado nonostante il parziale accoglimento dei motivi d'appello, mentre con il secondo denunzia ulteriori vizi della motivazione, lamentando come la Corte territoriale abbia sostanzialmente evitato di confrontarsi con i motivi d'appello, limitandosi a ripercorrere il discorso giustificativo della pronunzia di primo grado, omettendo altresì di giustificare la propria decisione di riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza alle contestate aggravanti.
2.2 Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in merito al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per i due episodi distrattivi contestati. Quanto ai prelievi di contanti la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come gli stessi fossero stati ritualmente contabilizzati, circostanza incompatibile con l'elemento soggettivo del reato, e comunque come il AN, nella sua qualità di amministratore della fallita, vantasse un effettivo diritto ad essere remunerato per la sua attività e come, pertanto, le somme prelevate altro non fossero se non il suo compenso. Non di meno, sempre in funzione dell'esclusione del dolo del reato, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle ragioni del dissesto della società, indipendenti dal comportamento dell'imputato e da questi non prevedibili. Con riguardo invece alla cessione del ramo d'azienda infondata sarebbe la qualificazione dell'operazione come distrattiva, posto che nemmeno il curatore fallimentare era stato in grado di formulare una valutazione sulla asserita inadeguatezza del corrispettivo comunque percepito dalla fallita, tanto più che i beni strumentali ceduti erano obsoleti e, per quanto riguarda i veicoli, sottoposti a fermo amministrativo.
2.3 Ulteriore errata applicazione della legge penale viene denunziata con il quinto motivo in relazione al giudizio di bilanciamento, apoditticamente ancorato ai precedenti penali dell'imputato omettendo di considerare, come invece necessario, le plurime circostanze a lui favorevoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Inammissibili sono invero i motivi dal secondo al quinto.
2.1 Il secondo motivo è assolutamente generico, non contenendo alcuna specifica critica all'apparato giustificativo della sentenza impugnata tutt'altro che apparente - - con la quale il ricorrente in realtà non si confronta, senza precisare altresì in che termini la stessa non avrebbe anche solo implicitamente risposto alle sollecitazioni contenute nei motivi d'appello, che invece sono state specificamente affrontate dalla Corte territoriale.
2.2 Quanto alle censure proposte con il terzo motivo, va ricordato che, diversamente da quanto dimostra di credere il ricorrente, il consolidato insegnamento dei questa Corte (cui la sentenza si è puntualmente attenuta) è nel senso per cui risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei suoi crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, quali, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti ecc. (ex multis Sez. 5, n. 17792 del 23 febbraio 2017, Rossi, Rv. 269639). In tal senso va allora osservato come sia lo stesso ricorso ad ammettere incidentalmente l'assenza di qualsiasi delibera assembleare che avesse fissato la misura degli emolumenti spettanti all'amministratore, me ntre la sentenza ha non solo evidenziato come l'ammontare dei prelievi fosse comunque sproporzionato rispetto all'ipotizzata funzione remunerativa, ma altresì come gli stessi siano stati appostati in maniera eccentrica rispetto a tale funzione, la cui effettività è meramente asserita dal ricorrente. E nell'ottica dei giudici dell'appello è proprio la natura elusiva della registrazione contabile ad evidenziare la fraudolenza del comportamento dell'imputato, dovendosi peraltro ricordare come quello contestato sia reato a dolo generico. Quanto poi alla non imputabilità al AN delle cause del dissesto ed alla loro presunta imprevedibilità, trattasi di argomento eccentrico, posto che alcuna relazione causale è richiesta tra la condotta distrattiva e quest'ultimo, mentre sottolineando l'entità dei prelievi in costanza dello stato di crisi dell'impresa la Corte territoriale ha adeguatamente confutato la pretesa difensiva sulla rilevanza della circostanza ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.
2.3 Generiche sono le censure avanzate con il quarto motivo. La sentenza impugnata ha attribuito natura distrattiva all'operazione che ha condotto alla cessione del ramo d'azienda sia in ragione dell'esiguità del prezzo pattuito, sia in riferimento al amutamento della compagine societaria dell'acquirente e del trasferimento quest'ultima dei contratti di gestione che sostanzialmente costituivano l'unica attività della fallita. Con tale seconda parte del ragionamento probatorio il ricorrente non si è di fatto confrontato, mentre le obiezioni sull'arbitrarietà della valutazione dell'esiguità del prezzo si fondano sulla solo assertiva prospettazione dello scarso valore dei beni strumentali trasferiti. In realtà la Corte territoriale ha evidenziato come attraverso la suddetta operazione - effettuata in favore di società gestita dallo stesso imputato e della moglie è stata sostanzialmente condannata la fallita all'inoperatività privandola degli strumenti necessari per produrre reddito, senza al contempo acquisire le risorse necessarie a sanarne l'esposizione debitoria e dunque deprimendo ulteriormente il valore del suo patrimonio senza giustificazione alcuna. Comportamento che per consolidata giurisprudenza integra gli estremi del reato contestato.
2.4 Inammissibile è anche il quinto motivo con il quale vengono proposte quelle che si rivelano mere censure in fatto, posto che legittimamente la sentenza ha ancorato il giudizio di bilanciamento ai precedenti dell'imputato. Quanto invece all'illegalità della pena eccepita dal difensore in sede di discussione si tratta di rilievo ininfluente, posto che gli errori evidenziati nel percorso seguito dal giudice dell'appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio si equivalgono ed elidono vicendevolmente, restituendo una pena commisurata comunque nel minimo legale.
3. Coglie invece nel segno il primo motivo, atteso che la Corte territoriale ha accolto il motivo d'appello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e, dunque, ai sensi dell'art. 592 c.p.p. l'imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali. Va infatti ribadito come il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non possa contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (ex multis Sez. 5, n. 46453 del 21 ottobre 2008, Colombo e altro, Rv. 242611). Limitatamente a tale statuizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la stessa deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali che elimina. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso il 4/7/2017 DEVOCITATA IN CANCILLERA Il Presidente Il Consigliere estensore Maurizio Fumo Luca Pistorelli addi 07 SET 2017 кокут 2 он 2 IL FUNZIONALNO OUL SARIO Care