CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36863 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN ET, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Brescia in data 22/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Cedrik Pasetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di assise di Mantova in data 15/03/2021, IN ET e AU DE furono condannati alla pena di 22 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli, esclusa per IN ET la recidiva contestata, di concorso nel delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, per avere cagionato la morte di RA KU colpendolo ripetutamente, al volto e al capo, con un tubo metallico, della lunghezza di circa 40 centimetri e a base rettangolare, provocandogli un grave traumatismo cranio-encefalico e shock neurogeno;
fatto commesso in Villa Saviola di Motteggiana il 12/04/2020. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36863 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/06/2023 2. Con sentenza in data 22/04/2022, la Corte di assise di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso, solo per AU DE, l'aggravante della premeditazione e ne ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 116 cod. pen., applicandole la diminuente prevista dal secondo comma, rideterminando nei suoi confronti la pena finale in 8 anni di reclusione;
e ha, invece, confermato integralmente la condanna nei confronti di ET IN. 3. IN ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 22/04/2022 con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza di appello, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cedrik Pasetti, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di definizione del procedimento mediante l'applicazione della pena concordata con rinuncia ai motivi di appello formulata ex art. 599-bis cod. proc. pen, sulla quale era stato già raggiunto l'accordo, con il Pubblico ministero, su una pena finale di 16 anni di reclusione. La Corte di secondo grado avrebbe respinto la richiesta senza spiegarne le ragioni, senza indicare se la decisione fosse riconducibile al quantum della pena concordata e alla sua ritenuta inadeguatezza. Per tale ragione, il ricorrente insta per l'annullamento dell'ordinanza citata. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione. Sotto un primo profilo, il ricorso sottolinea l'illogicità del riconoscimento dell'aggravante per l'imputato ricorrente e, al contempo, della sua esclusione per la moglie, coimputata, a carico della quale è stata ritenuta sussistente l'ipotesi del c.d. concorso anomalo. Infatti, mentre nei confronti della donna la presenza del tubo metallico non avrebbe consentito alla Corte di ritenere che l'imputata, a partire da tale oggetto, potesse rappresentarsi l'omicidio come evenienza prevedibile, con riferimento a IN la sentenza affermerebbe, illogicamente, che egli avrebbe potuto prevedere l'idoneità del profilato metallico a provocare lesioni mortali, con conseguente sussistenza della contestata aggravante della premeditazione. Sotto altro profilo, si stigmatizza il fatto che, secondo la Corte di assise di appello, IN si sarebbe determinato all'omicidio dopo avere ricevuto, la mattina del 12 aprile e mentre si trovava al lavoro, la chiamata della moglie, la quale, in stato di agitazione, gli avrebbe riferito il timore di essere uccisa unitamente ai figli;
di tal che l'imputato, che aveva molte ragioni per temere KU, violento e 2 ( Q-- pericoloso, si sarebbe munito del primo oggetto disponibile per poi recarsi a casa della vittima. Detta ricostruzione, tuttavia, sarebbe priva di riscontri certi, non prenderebbe in considerazione le ragioni della difesa circa il fatto che IN si fosse armato per difendersi (visto lo scontro della sera prima) o che, al più, intendesse minacciare o provocare lesioni alla vittima, sicché l'omicidio avrebbe potuto essere riqualificato come preterintenzionale. Inoltre, la Corte non spiegherebbe perché IN, avendo premeditato l'uccisione del rivale, non si fosse munito di un'arma più efficace per commettere l'omicidio, come un semplice coltello da cucina;
perché egli si fosse cambiato i vestiti da lavoro, già sporchi, indossando pantaloni di tela di colore beige sui quali il sangue della vittima non si sarebbe potuto mimetizzare;
perché si fosse fatto inquadrare dalle telecamere della banca e di un vicino, la cui presenza certamente conosceva;
e ancora come sia possibile che egli avesse maturato il proposito omicidiario dopo la telefonata della moglie benché i datori di lavoro e un suo collega di lavoro avessero riferito che, sin dal rientro dall'India della coppia nel gennaio 2020, la vittima aveva minacciato di morte i due imputati. E ancora come si possa ipotizzare che l'imputato fosse venuto a conoscenza della relazione tra la vittima e la moglie solo in quel frangente, quando i datori di lavoro e il collega di IN avevano riferito che costui era da mesi preoccupato perché la vittima voleva portargli via la moglie. Dunque, dal momento che IN era già al corrente che KU volesse riferire ai parenti in India della relazione con la donna, le telefonate non costituirebbero elemento nuovo che possa aver fatto scattare la scelta omicida. Ma soprattutto, la sentenza non motiverebbe in ordine alla configurabilità della premeditazione in presenza di uno scarto temporale di una sola ora tra l'omicidio e le suddette telefonate;
circostanza che parrebbe indicativa di una confusione, da parte dei Giudici di merito, tra premeditazione e mera preordinazione del delitto, da sola non indicativa della intensa riflessione necessaria perché ricorra la forma premeditata. Tanto più che la ragione per cui marito e moglie si erano recati a casa della vittima sarebbe stata soltanto quella di recuperare un personal computer che conteneva i video attestanti la relazione extraconiugale tra la donna e KU, consegnato a quest'ultimo soltanto il giorno prima. Peraltro, se l'imputato avesse pianificato l'omicidio, egli non avrebbe portato con sé la moglie, posto che nessuno dei due avrebbe potuto rimanere libero ad accudire i figli. A riprova della omessa motivazione circa la ipotizzata natura preterintenzionale dell'omicidio, la difesa evidenzia che la vittima stava cucinando al momento dell'arrivo della coppia e che KU era stato ucciso in una stanza diversa dalla cucina e dall'ingresso. Ora, se gli imputati fossero stati fatti entrare dalla vittima dalla porta principale e ove essi avessero inteso davvero ucciderla con premeditazione, vi sarebbe stata un'immediata aggressione e il cadavere sarebbe stato rinvenuto nell'ingresso principale. Nel caso, invece, di accesso dal retro, 3 sarebbe stato ragionevole trovare il cadavere in cucina. Al contrario, la presenza dello stesso in un'altra stanza sarebbe indicativa del fatto che i protagonisti si erano spostati in un altro ambiente per discutere e che, dunque, la morte era seguita a un diverbio, come suggerito dalla presenza di segni nella parte frontale del corpo e soprattutto del volto, secondo quanto riferito da entrambi gli imputati e suggerito dagli orari di passaggio dal video della banca, da cui emergerebbe che i due coniugi si erano trattenuti circa mezz'ora nell'abitazione di KU. Sul punto, la Corte territoriale, per restringere l'arco temporale della permanenza degli imputati in casa della vittima, sosterrebbe che essi non fossero giunti sul posto prima delle 11:44, atteso che, a quell'ora, la vittima aveva ricevuto una telefonata sul cellulare, senza indicare se a essa vi era stata risposta o se, proprio perché gli imputati erano già in casa, KU non aveva avuto modo di rispondere. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta volontarietà dell'azione omicidiaria. Nel riformare parzialmente la condanna della coimputata, i Giudici avrebbero fornito una diversa ricostruzione del fatto, stravolgendo l'imputazione in precedenza unitaria e comune a entrambi gli imputati, senza trarne le logiche conseguenze anche nei confronti di IN. La sentenza affermerebbe erroneamente che IN non abbia mai contestato l'ipotesi di omicidio volontario, pur non avendo egli mai reso ammissioni specifiche e pur essendo state le critiche articolate in sede di appello rivolte a tutti i capi e i punti della condanna, non avendo l'imputato mai ammesso di aver voluto la morte della vittima. Al contrario, le considerazioni già esposte sull'ambiente della casa in cui era stato rinvenuto il cadavere metterebbero in dubbio, oltre all'aggravante della premeditazione, anche la volontarietà dell'azione, essendo del tutto logico che, prima dell'omicidio, vi fosse stato dapprima un litigio, poi evidentemente trasmodato in un evento non voluto. In questo modo, la sentenza di appello oltre a non fornire alcuna spiegazione alla doglianza difensiva, avrebbe violato i principi posti dagli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. che impongono al Giudice di appello, per l'effetto devolutivo del gravame, di riqualificare il fatto qualora esso risulti diverso da come contestato. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. I due video che avevano documentato il passaggio degli imputati ne avrebbero attestato la presenza in casa della vittima per oltre 30 minuti. Tale tempo sarebbe incompatibile con una esecuzione premeditata, che sarebbe stata repentina, mentre i soggetti si sarebbero spostati dalla cucina, ove la vittima era impegnata, in una stanza diversa ove, secondo l'imputata, vi sarebbe stata una discussione poi trasnnodata. Tale ricostruzione sarebbe stata esclusa sulla base di argomenti 4 o non probanti, quali la circostanza che i vicini di casa non avevano udito delle urla, che solitamente sentivano in occasioni delle discussioni tra gli imputati e la vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato e, dunque, deve essere respinto. 2.1. Va premesso che sul tema della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di concordato sulla pena nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rinvengono due differenti indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Un primo, tradizionale, orientamento ritiene che il provvedimento di rigetto della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione (Sez. 7, n. 20085 del 2/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512 - 01). Ciò in quanto siffatto rimedio, non previsto dalla legge, non può essere desunto in via analogica, per identità di ratio, dalla disciplina dettata per la sentenza di patteggiamento, trattandosi di istituti processuali differenti, fondati su valutazioni giudiziali non assimilabili (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 - 01). Secondo altra, più recente, opinione, invece, l'illegittimo diniego, risolvendosi in un vulnus al diritto di difesa dell'imputato e ledendone l'interesse ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore, deve ritenersi ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Eze Williams, Rv. 283610 - 01). Tuttavia, anche accedendo a tale ricostruzione è, poi, necessario verificare il perimetro del controllo di legittimità, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice di appello, ove ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, formulata con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Arshi, Rv. 275581 - 01). Una soluzione, questa, che si pone in linea di continuità rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto del cd. patteggiamento in appello, atteso che il testo dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. riproduce la formulazione degli artt. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen. e dell'art. 602, comma 2, cod. proc. pen., abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. I), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, con riferimento ai quali non si riteneva necessario che il giudice di appello 5 esplicitasse le ragioni del rigetto, reputandosi sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 5, n. 29896 del 1/07/2002, Rv. 222386-01; Sez. 6, n. 2023 del 2/06/1998, Ozzeni, Rv. 212229 - 01). 2.2. Tanto premesso, il motivo di ricorso non appare accoglibile. E ciò per ovvie ragioni ove si aderisca all'indirizzo interpretativo più restrittivo, che non ammette nemmeno in linea teorica la possibilità di esperire lo strumento oggi attivato;
ma anche ove si acceda all'opposta soluzione ricostruttiva, attesa la genericità della relativa doglianza, essendosi il ricorso limitato a censurare un deficit di motivazione che la giurisprudenza ritiene non sindacabile. E' appena il caso di osservare, peraltro, che nel caso qui esaminato, la motivazione resa dalla Corte di assise di appello in punto di dosimetria sanzionatoria e, dunque, la applicazione di una pena più elevata, da parte dei Giudici di merito, rispetto a quella oggetto dell'accordo tra le parti, rende manifesta la ragione per la quale detto accordo non era stato da condiviso dalla Corte territoriale. 3. Generico e manifestamente infondato è il terzo motivo, relativo all'asserito deficit motivazionale prospettato dalla difesa con riferimento alla volontarietà dell'azione omicidiaria. Sotto un primo profilo, il ricorso assume che l'imputato non avrebbe mai ammesso le proprie responsabilità per l'omicidio volontario. Un'affermazione, questa, che è, invece, confutata dalla Corte di assise di appello, la quale ha affermato la circostanza opposta (v. pag. 27 della sentenza di secondo grado). Nell'argomentare nel senso indicato, il ricorso non ha, tuttavia, fornito alcun concreto elemento di riscontro, di tal che lo stesso non può ritenersi, sul punto, autosufficiente. In ogni caso, la motivazione offerta dalle due sentenze di merito con riferimento all'elemento soggettivo è assolutamente adeguata. Infatti, entrambi i provvedimenti hanno sottolineato come lo stesso imputato avesse riconosciuto di avere deciso di portare con sé il profilato metallico utilizzato per commettere l'omicidio dopo avere ricevuto, la mattina del delitto, una telefonata in cui la moglie, mentre «stava piangendo», gli aveva detto che KU voleva ammazzare entrambi;
e dopo essersi, quindi, risolto a eliminare una persona che stava ponendo, nei loro confronti, condotte persecutorie e intimidatrici. A riprova della volontà di cagionare la morte di KU, la sentenza ha valorizzato la circostanza che la vittima fosse stata lasciata agonizzante in una pozza di sangue, dopo essere stata ripetutamente colpita con violenza, oltre al fatto che, essendosi l'aggressione sviluppata nell'arco temporale di pochi minuti (secondo quanto ricavabile dalle telecamere presenti sulla strada), doveva ritenersi del tutto inverosimile la versione difensiva secondo cui KU fosse stato colpito all'esito di un litigio, con modalità sostanzialmente preterintenzionali (v. pag. 31 della sentenza di appello). 6 / o- 4. Fondato è, invece, il secondo motivo concernente la motivazione resa dalla sentenza impugnata in relazione alla configurabilità della premeditazione. 4.1. In argomento, va premesso che l'aggravante in parola ricorre, secondo i consolidati indirizzi interpretativi di questa Suprema Corte, quando sussistano due elementi: l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgere della risoluzione criminosa e l'azione successiva, di modo che l'agente sia posto in grado di riflettere sulla decisione presa e di recedervi per il prevalere di una controspinta a delinquere;
e l'altro ideologico, consistente nel perdurare, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01). 4.2. Nel caso in esame, deve osservarsi, innanzitutto, una differente ricostruzione del momento dell'insorgenza del proposito omicidiario, che per le ragioni anzidette è centrale ai fini della configurabilità dell'aggravante. La pronuncia di primo grado, infatti, ha ravvisato tale momento in un arco temporale compreso tra l'azione intrusiva compiuta da KU il venerdì sera precedente e la lite occorsa il giorno successivo davanti all'ingresso del condominio dei coniugi;
atteso che, respinto con l'aiuto della condomina Alessia Minelli l'ennesimo comportamento molesto tenuto da KU il pomeriggio del sabato, non si era verificata più alcuna occasione di scontro in grado di giustificare la visita della domenica mattina e la prospettata reazione d'impeto da parte dell'imputato; di tal che quando, la domenica mattina, IN si era procurato il profilato in metallo dalla stalla dell'azienda agricola, era già maturato nell'animo di IN il convincimento di «risolvere la questione con KU»; convincimento perdurato per un arco temporale che, sia pur breve, era da considerarsi comunque sufficiente a far riflettere gli imputati sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (si veda quanto riportato, a proposito del ragionamento svolto dal primo Giudice, a pag. 14 della sentenza di secondo grado). Viceversa, la sentenza di appello ha ritenuto che il proposito criminoso in capo a IN fosse maturato soltanto la mattina dell'omicidio, in occasione della telefonata con la moglie avvenuta intorno alle 8.00; sicché, essendo stata collocata l'esecuzione del delitto tra le 11.37 e le 12.08, tra l'insorgenza della volontà onnicidiaria e la sua concreta attuazione sarebbe intercorso uno iato temporale di poche ore. In questo modo, però, la Corte di secondo grado non ha spiegato per quale ragione potesse ravvisarsi, nel caso in esame, quella significativa persistenza del proposito criminoso, tale da consentire all'agente di attivare le controspinte in grado di neutralizzarlo, che costituisce, come detto, l'essenza dell'aggravante in parola;
e, anzi, ha risolto la relativa questione attraverso un 7 mero richiamo a un indirizzo giurisprudenziale che ipotizzerebbe la configurabilità della premeditazione anche in presenza di uno scarto temporale pari a un'ora soltanto, limitandosi ad argomentare sull'esistenza dell'aggravante a partire dal fatto che l'imputato si era recato armato a casa della vittima. In realtà, tale ultimo dato, per quanto rilevante, non è però in grado di rappresentare l'autentico elemento rivelatore dell'esistenza dell'aggravante, non consentendo di cogliere l'effettivo discrimine tra la premeditazione e la mera preordinazione, anch'essa pacificamente compatibile con la circostanza che l'azione delittuosa sia stata portata a compimento con strumenti atti ad offendere. In definitiva, la motivazione offerta dalla Corte di secondo grado sconta degli insuperabili profili di ambiguità in relazione alla puntuale disamina degli elementi che connotano, sul piano strutturale, l'aggravante contestata e, in particolare, con riferimento all'elemento cronologico del perdurare della deliberazione criminosa e dal suo risultare impermeabile a ogni sollecitazione volta a desistere da essa. Appare, pertanto, necessario sollecitare una rivalutazione sul punto e un più approfondito sforzo argomentativo volto a risolvere le carenze rilevate. E ciò tanto più ove si consideri l'errata interpretazione del precedente giurisprudenziale richiamato (ci si riferisce a Sez. 1, n. 574 del 9/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01), posto che in quel caso la Suprema Corte, diversamente da quanto riportato nelle due sentenze di merito, aveva escluso la premeditazione proprio a cagione del ridottissimo intervallo temporale intercorso. 5. Strettamente correlata alla doglianza relativa alla configurabilità della premeditazione è la censura svolta, con l'ultimo motivo, in relazione alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine all'attenuante della provocazione. 5.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui»; b) il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-01). 5.2. Anche in questo caso, invero, premessa la differente ricostruzione accreditata dalle due sentenze di merito in relazione ai meccanismi crinnino- 8 genetici da cui era scaturito l'omicidio (ovvero in relazione agli effetti prodotti, sulla dimensione psicologica dell'imputato, dai fattori esterni ascrivibili alle condotte della vittima e agli effetti, anche di tipo sociale, che esse avevano determinato), va rilevato che l'affermazione, da parte della Corte di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe stato un evento scatenante dello stato di ira dell'imputato non pare coerente con quanto dalla sentenza argomentato in ordine al momento del sorgere del proposito delittuoso, identificato, come detto, in quello in cui IN aveva ricevuto la telefonata della moglie, la mattina dell'omicidio, nel corso della quale la donna gli aveva rappresentato il crescendo di azioni intimidatorie da parte della vittima. Anche sotto tale profilo, dunque, appare necessario un ulteriore approfondimento motivazionale, volto a ricostruire, in termini di certezza processuale e secondo una puntuale scansione logico- argomentativa, il rapporto tra le condotte agite da KU e il maturare del proposito criminoso in capo all'imputato, al fine di ricostruirne le specifiche interrelazioni e di stabilire il rapporto tra le condotte vessatorie in precedenza realizzate dalla vittima, l'insorgere del proposito criminoso e la sua successiva attuazione, al fine di lumeggiarne le eventuali relazioni eziologiche (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 — 01). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, get=t15132233 Corte di assise di appello di Milano. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione e alla circostanza attenuante della provocazione con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di assise di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in data 22/06/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Cedrik Pasetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di assise di Mantova in data 15/03/2021, IN ET e AU DE furono condannati alla pena di 22 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli, esclusa per IN ET la recidiva contestata, di concorso nel delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, per avere cagionato la morte di RA KU colpendolo ripetutamente, al volto e al capo, con un tubo metallico, della lunghezza di circa 40 centimetri e a base rettangolare, provocandogli un grave traumatismo cranio-encefalico e shock neurogeno;
fatto commesso in Villa Saviola di Motteggiana il 12/04/2020. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36863 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/06/2023 2. Con sentenza in data 22/04/2022, la Corte di assise di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso, solo per AU DE, l'aggravante della premeditazione e ne ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 116 cod. pen., applicandole la diminuente prevista dal secondo comma, rideterminando nei suoi confronti la pena finale in 8 anni di reclusione;
e ha, invece, confermato integralmente la condanna nei confronti di ET IN. 3. IN ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 22/04/2022 con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza di appello, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Cedrik Pasetti, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di definizione del procedimento mediante l'applicazione della pena concordata con rinuncia ai motivi di appello formulata ex art. 599-bis cod. proc. pen, sulla quale era stato già raggiunto l'accordo, con il Pubblico ministero, su una pena finale di 16 anni di reclusione. La Corte di secondo grado avrebbe respinto la richiesta senza spiegarne le ragioni, senza indicare se la decisione fosse riconducibile al quantum della pena concordata e alla sua ritenuta inadeguatezza. Per tale ragione, il ricorrente insta per l'annullamento dell'ordinanza citata. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione. Sotto un primo profilo, il ricorso sottolinea l'illogicità del riconoscimento dell'aggravante per l'imputato ricorrente e, al contempo, della sua esclusione per la moglie, coimputata, a carico della quale è stata ritenuta sussistente l'ipotesi del c.d. concorso anomalo. Infatti, mentre nei confronti della donna la presenza del tubo metallico non avrebbe consentito alla Corte di ritenere che l'imputata, a partire da tale oggetto, potesse rappresentarsi l'omicidio come evenienza prevedibile, con riferimento a IN la sentenza affermerebbe, illogicamente, che egli avrebbe potuto prevedere l'idoneità del profilato metallico a provocare lesioni mortali, con conseguente sussistenza della contestata aggravante della premeditazione. Sotto altro profilo, si stigmatizza il fatto che, secondo la Corte di assise di appello, IN si sarebbe determinato all'omicidio dopo avere ricevuto, la mattina del 12 aprile e mentre si trovava al lavoro, la chiamata della moglie, la quale, in stato di agitazione, gli avrebbe riferito il timore di essere uccisa unitamente ai figli;
di tal che l'imputato, che aveva molte ragioni per temere KU, violento e 2 ( Q-- pericoloso, si sarebbe munito del primo oggetto disponibile per poi recarsi a casa della vittima. Detta ricostruzione, tuttavia, sarebbe priva di riscontri certi, non prenderebbe in considerazione le ragioni della difesa circa il fatto che IN si fosse armato per difendersi (visto lo scontro della sera prima) o che, al più, intendesse minacciare o provocare lesioni alla vittima, sicché l'omicidio avrebbe potuto essere riqualificato come preterintenzionale. Inoltre, la Corte non spiegherebbe perché IN, avendo premeditato l'uccisione del rivale, non si fosse munito di un'arma più efficace per commettere l'omicidio, come un semplice coltello da cucina;
perché egli si fosse cambiato i vestiti da lavoro, già sporchi, indossando pantaloni di tela di colore beige sui quali il sangue della vittima non si sarebbe potuto mimetizzare;
perché si fosse fatto inquadrare dalle telecamere della banca e di un vicino, la cui presenza certamente conosceva;
e ancora come sia possibile che egli avesse maturato il proposito omicidiario dopo la telefonata della moglie benché i datori di lavoro e un suo collega di lavoro avessero riferito che, sin dal rientro dall'India della coppia nel gennaio 2020, la vittima aveva minacciato di morte i due imputati. E ancora come si possa ipotizzare che l'imputato fosse venuto a conoscenza della relazione tra la vittima e la moglie solo in quel frangente, quando i datori di lavoro e il collega di IN avevano riferito che costui era da mesi preoccupato perché la vittima voleva portargli via la moglie. Dunque, dal momento che IN era già al corrente che KU volesse riferire ai parenti in India della relazione con la donna, le telefonate non costituirebbero elemento nuovo che possa aver fatto scattare la scelta omicida. Ma soprattutto, la sentenza non motiverebbe in ordine alla configurabilità della premeditazione in presenza di uno scarto temporale di una sola ora tra l'omicidio e le suddette telefonate;
circostanza che parrebbe indicativa di una confusione, da parte dei Giudici di merito, tra premeditazione e mera preordinazione del delitto, da sola non indicativa della intensa riflessione necessaria perché ricorra la forma premeditata. Tanto più che la ragione per cui marito e moglie si erano recati a casa della vittima sarebbe stata soltanto quella di recuperare un personal computer che conteneva i video attestanti la relazione extraconiugale tra la donna e KU, consegnato a quest'ultimo soltanto il giorno prima. Peraltro, se l'imputato avesse pianificato l'omicidio, egli non avrebbe portato con sé la moglie, posto che nessuno dei due avrebbe potuto rimanere libero ad accudire i figli. A riprova della omessa motivazione circa la ipotizzata natura preterintenzionale dell'omicidio, la difesa evidenzia che la vittima stava cucinando al momento dell'arrivo della coppia e che KU era stato ucciso in una stanza diversa dalla cucina e dall'ingresso. Ora, se gli imputati fossero stati fatti entrare dalla vittima dalla porta principale e ove essi avessero inteso davvero ucciderla con premeditazione, vi sarebbe stata un'immediata aggressione e il cadavere sarebbe stato rinvenuto nell'ingresso principale. Nel caso, invece, di accesso dal retro, 3 sarebbe stato ragionevole trovare il cadavere in cucina. Al contrario, la presenza dello stesso in un'altra stanza sarebbe indicativa del fatto che i protagonisti si erano spostati in un altro ambiente per discutere e che, dunque, la morte era seguita a un diverbio, come suggerito dalla presenza di segni nella parte frontale del corpo e soprattutto del volto, secondo quanto riferito da entrambi gli imputati e suggerito dagli orari di passaggio dal video della banca, da cui emergerebbe che i due coniugi si erano trattenuti circa mezz'ora nell'abitazione di KU. Sul punto, la Corte territoriale, per restringere l'arco temporale della permanenza degli imputati in casa della vittima, sosterrebbe che essi non fossero giunti sul posto prima delle 11:44, atteso che, a quell'ora, la vittima aveva ricevuto una telefonata sul cellulare, senza indicare se a essa vi era stata risposta o se, proprio perché gli imputati erano già in casa, KU non aveva avuto modo di rispondere. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta volontarietà dell'azione omicidiaria. Nel riformare parzialmente la condanna della coimputata, i Giudici avrebbero fornito una diversa ricostruzione del fatto, stravolgendo l'imputazione in precedenza unitaria e comune a entrambi gli imputati, senza trarne le logiche conseguenze anche nei confronti di IN. La sentenza affermerebbe erroneamente che IN non abbia mai contestato l'ipotesi di omicidio volontario, pur non avendo egli mai reso ammissioni specifiche e pur essendo state le critiche articolate in sede di appello rivolte a tutti i capi e i punti della condanna, non avendo l'imputato mai ammesso di aver voluto la morte della vittima. Al contrario, le considerazioni già esposte sull'ambiente della casa in cui era stato rinvenuto il cadavere metterebbero in dubbio, oltre all'aggravante della premeditazione, anche la volontarietà dell'azione, essendo del tutto logico che, prima dell'omicidio, vi fosse stato dapprima un litigio, poi evidentemente trasmodato in un evento non voluto. In questo modo, la sentenza di appello oltre a non fornire alcuna spiegazione alla doglianza difensiva, avrebbe violato i principi posti dagli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. che impongono al Giudice di appello, per l'effetto devolutivo del gravame, di riqualificare il fatto qualora esso risulti diverso da come contestato. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. I due video che avevano documentato il passaggio degli imputati ne avrebbero attestato la presenza in casa della vittima per oltre 30 minuti. Tale tempo sarebbe incompatibile con una esecuzione premeditata, che sarebbe stata repentina, mentre i soggetti si sarebbero spostati dalla cucina, ove la vittima era impegnata, in una stanza diversa ove, secondo l'imputata, vi sarebbe stata una discussione poi trasnnodata. Tale ricostruzione sarebbe stata esclusa sulla base di argomenti 4 o non probanti, quali la circostanza che i vicini di casa non avevano udito delle urla, che solitamente sentivano in occasioni delle discussioni tra gli imputati e la vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato e, dunque, deve essere respinto. 2.1. Va premesso che sul tema della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di concordato sulla pena nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rinvengono due differenti indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Un primo, tradizionale, orientamento ritiene che il provvedimento di rigetto della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione (Sez. 7, n. 20085 del 2/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512 - 01). Ciò in quanto siffatto rimedio, non previsto dalla legge, non può essere desunto in via analogica, per identità di ratio, dalla disciplina dettata per la sentenza di patteggiamento, trattandosi di istituti processuali differenti, fondati su valutazioni giudiziali non assimilabili (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 - 01). Secondo altra, più recente, opinione, invece, l'illegittimo diniego, risolvendosi in un vulnus al diritto di difesa dell'imputato e ledendone l'interesse ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore, deve ritenersi ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Eze Williams, Rv. 283610 - 01). Tuttavia, anche accedendo a tale ricostruzione è, poi, necessario verificare il perimetro del controllo di legittimità, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice di appello, ove ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, formulata con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Arshi, Rv. 275581 - 01). Una soluzione, questa, che si pone in linea di continuità rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto del cd. patteggiamento in appello, atteso che il testo dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. riproduce la formulazione degli artt. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen. e dell'art. 602, comma 2, cod. proc. pen., abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. I), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, con riferimento ai quali non si riteneva necessario che il giudice di appello 5 esplicitasse le ragioni del rigetto, reputandosi sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 5, n. 29896 del 1/07/2002, Rv. 222386-01; Sez. 6, n. 2023 del 2/06/1998, Ozzeni, Rv. 212229 - 01). 2.2. Tanto premesso, il motivo di ricorso non appare accoglibile. E ciò per ovvie ragioni ove si aderisca all'indirizzo interpretativo più restrittivo, che non ammette nemmeno in linea teorica la possibilità di esperire lo strumento oggi attivato;
ma anche ove si acceda all'opposta soluzione ricostruttiva, attesa la genericità della relativa doglianza, essendosi il ricorso limitato a censurare un deficit di motivazione che la giurisprudenza ritiene non sindacabile. E' appena il caso di osservare, peraltro, che nel caso qui esaminato, la motivazione resa dalla Corte di assise di appello in punto di dosimetria sanzionatoria e, dunque, la applicazione di una pena più elevata, da parte dei Giudici di merito, rispetto a quella oggetto dell'accordo tra le parti, rende manifesta la ragione per la quale detto accordo non era stato da condiviso dalla Corte territoriale. 3. Generico e manifestamente infondato è il terzo motivo, relativo all'asserito deficit motivazionale prospettato dalla difesa con riferimento alla volontarietà dell'azione omicidiaria. Sotto un primo profilo, il ricorso assume che l'imputato non avrebbe mai ammesso le proprie responsabilità per l'omicidio volontario. Un'affermazione, questa, che è, invece, confutata dalla Corte di assise di appello, la quale ha affermato la circostanza opposta (v. pag. 27 della sentenza di secondo grado). Nell'argomentare nel senso indicato, il ricorso non ha, tuttavia, fornito alcun concreto elemento di riscontro, di tal che lo stesso non può ritenersi, sul punto, autosufficiente. In ogni caso, la motivazione offerta dalle due sentenze di merito con riferimento all'elemento soggettivo è assolutamente adeguata. Infatti, entrambi i provvedimenti hanno sottolineato come lo stesso imputato avesse riconosciuto di avere deciso di portare con sé il profilato metallico utilizzato per commettere l'omicidio dopo avere ricevuto, la mattina del delitto, una telefonata in cui la moglie, mentre «stava piangendo», gli aveva detto che KU voleva ammazzare entrambi;
e dopo essersi, quindi, risolto a eliminare una persona che stava ponendo, nei loro confronti, condotte persecutorie e intimidatrici. A riprova della volontà di cagionare la morte di KU, la sentenza ha valorizzato la circostanza che la vittima fosse stata lasciata agonizzante in una pozza di sangue, dopo essere stata ripetutamente colpita con violenza, oltre al fatto che, essendosi l'aggressione sviluppata nell'arco temporale di pochi minuti (secondo quanto ricavabile dalle telecamere presenti sulla strada), doveva ritenersi del tutto inverosimile la versione difensiva secondo cui KU fosse stato colpito all'esito di un litigio, con modalità sostanzialmente preterintenzionali (v. pag. 31 della sentenza di appello). 6 / o- 4. Fondato è, invece, il secondo motivo concernente la motivazione resa dalla sentenza impugnata in relazione alla configurabilità della premeditazione. 4.1. In argomento, va premesso che l'aggravante in parola ricorre, secondo i consolidati indirizzi interpretativi di questa Suprema Corte, quando sussistano due elementi: l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgere della risoluzione criminosa e l'azione successiva, di modo che l'agente sia posto in grado di riflettere sulla decisione presa e di recedervi per il prevalere di una controspinta a delinquere;
e l'altro ideologico, consistente nel perdurare, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01). 4.2. Nel caso in esame, deve osservarsi, innanzitutto, una differente ricostruzione del momento dell'insorgenza del proposito omicidiario, che per le ragioni anzidette è centrale ai fini della configurabilità dell'aggravante. La pronuncia di primo grado, infatti, ha ravvisato tale momento in un arco temporale compreso tra l'azione intrusiva compiuta da KU il venerdì sera precedente e la lite occorsa il giorno successivo davanti all'ingresso del condominio dei coniugi;
atteso che, respinto con l'aiuto della condomina Alessia Minelli l'ennesimo comportamento molesto tenuto da KU il pomeriggio del sabato, non si era verificata più alcuna occasione di scontro in grado di giustificare la visita della domenica mattina e la prospettata reazione d'impeto da parte dell'imputato; di tal che quando, la domenica mattina, IN si era procurato il profilato in metallo dalla stalla dell'azienda agricola, era già maturato nell'animo di IN il convincimento di «risolvere la questione con KU»; convincimento perdurato per un arco temporale che, sia pur breve, era da considerarsi comunque sufficiente a far riflettere gli imputati sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (si veda quanto riportato, a proposito del ragionamento svolto dal primo Giudice, a pag. 14 della sentenza di secondo grado). Viceversa, la sentenza di appello ha ritenuto che il proposito criminoso in capo a IN fosse maturato soltanto la mattina dell'omicidio, in occasione della telefonata con la moglie avvenuta intorno alle 8.00; sicché, essendo stata collocata l'esecuzione del delitto tra le 11.37 e le 12.08, tra l'insorgenza della volontà onnicidiaria e la sua concreta attuazione sarebbe intercorso uno iato temporale di poche ore. In questo modo, però, la Corte di secondo grado non ha spiegato per quale ragione potesse ravvisarsi, nel caso in esame, quella significativa persistenza del proposito criminoso, tale da consentire all'agente di attivare le controspinte in grado di neutralizzarlo, che costituisce, come detto, l'essenza dell'aggravante in parola;
e, anzi, ha risolto la relativa questione attraverso un 7 mero richiamo a un indirizzo giurisprudenziale che ipotizzerebbe la configurabilità della premeditazione anche in presenza di uno scarto temporale pari a un'ora soltanto, limitandosi ad argomentare sull'esistenza dell'aggravante a partire dal fatto che l'imputato si era recato armato a casa della vittima. In realtà, tale ultimo dato, per quanto rilevante, non è però in grado di rappresentare l'autentico elemento rivelatore dell'esistenza dell'aggravante, non consentendo di cogliere l'effettivo discrimine tra la premeditazione e la mera preordinazione, anch'essa pacificamente compatibile con la circostanza che l'azione delittuosa sia stata portata a compimento con strumenti atti ad offendere. In definitiva, la motivazione offerta dalla Corte di secondo grado sconta degli insuperabili profili di ambiguità in relazione alla puntuale disamina degli elementi che connotano, sul piano strutturale, l'aggravante contestata e, in particolare, con riferimento all'elemento cronologico del perdurare della deliberazione criminosa e dal suo risultare impermeabile a ogni sollecitazione volta a desistere da essa. Appare, pertanto, necessario sollecitare una rivalutazione sul punto e un più approfondito sforzo argomentativo volto a risolvere le carenze rilevate. E ciò tanto più ove si consideri l'errata interpretazione del precedente giurisprudenziale richiamato (ci si riferisce a Sez. 1, n. 574 del 9/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 - 01), posto che in quel caso la Suprema Corte, diversamente da quanto riportato nelle due sentenze di merito, aveva escluso la premeditazione proprio a cagione del ridottissimo intervallo temporale intercorso. 5. Strettamente correlata alla doglianza relativa alla configurabilità della premeditazione è la censura svolta, con l'ultimo motivo, in relazione alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine all'attenuante della provocazione. 5.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo «stato d'ira», costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il «fatto ingiusto altrui»; b) il «fatto ingiusto altrui», che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-01). 5.2. Anche in questo caso, invero, premessa la differente ricostruzione accreditata dalle due sentenze di merito in relazione ai meccanismi crinnino- 8 genetici da cui era scaturito l'omicidio (ovvero in relazione agli effetti prodotti, sulla dimensione psicologica dell'imputato, dai fattori esterni ascrivibili alle condotte della vittima e agli effetti, anche di tipo sociale, che esse avevano determinato), va rilevato che l'affermazione, da parte della Corte di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe stato un evento scatenante dello stato di ira dell'imputato non pare coerente con quanto dalla sentenza argomentato in ordine al momento del sorgere del proposito delittuoso, identificato, come detto, in quello in cui IN aveva ricevuto la telefonata della moglie, la mattina dell'omicidio, nel corso della quale la donna gli aveva rappresentato il crescendo di azioni intimidatorie da parte della vittima. Anche sotto tale profilo, dunque, appare necessario un ulteriore approfondimento motivazionale, volto a ricostruire, in termini di certezza processuale e secondo una puntuale scansione logico- argomentativa, il rapporto tra le condotte agite da KU e il maturare del proposito criminoso in capo all'imputato, al fine di ricostruirne le specifiche interrelazioni e di stabilire il rapporto tra le condotte vessatorie in precedenza realizzate dalla vittima, l'insorgere del proposito criminoso e la sua successiva attuazione, al fine di lumeggiarne le eventuali relazioni eziologiche (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 — 01). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, get=t15132233 Corte di assise di appello di Milano. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione e alla circostanza attenuante della provocazione con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di assise di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in data 22/06/2023 Il Consigliere estensore