Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1269
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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L'appello avverso la sentenza resa in una controversia in materia di locazione di immobili urbani, emessa dal pretore anteriormente al 2 giugno 1999 - data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado - ed a questa data non ancora impugnata da alcuna delle parti, doveva essere proposto, ex art. 134 di detto decreto, alla Corte d'appello, non essendo applicabile a dette controversie l'art. 134 - bis, il quale, disponendo che fino al 31 dicembre 1999 nelle controversie relative a rapporti di lavoro ed in quelle di cui all'art. 442, cod. proc. civ., introdotte anteriormente, l'appello si propone al tribunale che giudica in composizione collegiale, fissa una deroga stabilita in ragione della natura del rapporto controverso e non del rito applicabile. Pertanto, in siffatta ipotesi, l'appello erroneamente proposto innanzi al tribunale è inammissibile e allo stesso non può riconoscersi effetto conservativo, dato che quest'ultimo si produce esclusivamente nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta davanti ad un organo il quale, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudice di secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1269
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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