Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
L'appello avverso la sentenza resa in una controversia in materia di locazione di immobili urbani, emessa dal pretore anteriormente al 2 giugno 1999 - data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado - ed a questa data non ancora impugnata da alcuna delle parti, doveva essere proposto, ex art. 134 di detto decreto, alla Corte d'appello, non essendo applicabile a dette controversie l'art. 134 - bis, il quale, disponendo che fino al 31 dicembre 1999 nelle controversie relative a rapporti di lavoro ed in quelle di cui all'art. 442, cod. proc. civ., introdotte anteriormente, l'appello si propone al tribunale che giudica in composizione collegiale, fissa una deroga stabilita in ragione della natura del rapporto controverso e non del rito applicabile. Pertanto, in siffatta ipotesi, l'appello erroneamente proposto innanzi al tribunale è inammissibile e allo stesso non può riconoscersi effetto conservativo, dato che quest'ultimo si produce esclusivamente nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta davanti ad un organo il quale, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudice di secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorse proposto da:
FONDAZIONE ENPAM, con sede in Roma, in persona del Presidente Prof. Dott. Eolo Parodi, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
EL ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S CROCE GERUSALEMME 104, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5958/03 del Tribunale di ROMA, Sezione 5^ Civile, emessa il 20/12/99 e depositata il 26/02/00 (R.G. 51192/59);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Luigi MANNUCCI;
udito l'Avvocato Andrea LIJOI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorse al Pretore di Roma notificato all'E.N.P.A.M. il 23.5.1997, AR TR proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 732.780 quale conguaglio degli oneri accessori per l'esercizio 1990/1991 in relazione alla locazione corrente tra la parti.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, tra l'altro, la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1973. Il pretore, con sentenza del 13.3.1996, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza l'E.N.P.A.M. proponeva appello con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 19.6.1999. La TR resisteva.
Il tribunale, con sentenza del 26.2.2000, dichiarava inammissibile l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese. Considerava: che l'art. 134 del d.lgs, n. 51 del 1995, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, prevede che l'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del predetto decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello;
che l'efficacia del decreto decorre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 188 del 1998, dal 2.6.1999; che, essendo stata pronunciata la sentenza del pretore il 13.3.1998, e depositato il ricorso recante l'atto di appello il 16.6.1999, erroneamente l'appellante aveva adito il tribunale in luogo della corte d'appello; che non poteva trovare applicazione l'art. 134-bis, atteso che tale disposizione consente fine al 31.12.1993 la proposizione dell'appello davanti al tribunale nelle sole controversie relative a rapporti di lavoro;
che, poiché il tribunale, a seguito dell'unificazione degli uffici della pretura e del tribunale disposta dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 1998, non svolge più funzioni di giudice di appello, se non limitatamente alle sentenze rese dal giudice di pace (e, temporaneamente, nel caso previsto dal citato art. 134-bis), l'appellante, incardinando il giudizio di appello davanti al tribunale aveva sostanzialmente adito come giudice del gravame lo stesso giudice di primo grado che aveva emesso la sentenza impugnata;
che non era configurabile un errore nella individuazione del giudice competente, suscettivo di dare adito all'applicazione dell'arte 50 c.p.c, con riassunzione davanti al giudice dichiarato competente e continuazione de processo davanti al nuovo giudice, operando detta disposizione nelle sole ipotesi di incompetenza (per materia, valore, territorio, litispendenza, continenza, connessione) determinatesi nell'ambito dello stesso grado del giudizio, e non anche nell'ipotesi della incompetenza per grado;
che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, non essendo attribuito allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 395 c.p.c, il potere di riformare la sentenza da lui emessa.
Avverso la sentenza l'E.N.P.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo.
Ha resistito, con controricorso, la TR.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione delle norme sulla competenza e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del pretore, in quanto proposto, a seguito della unificazione degli uffici della pretura e del tribunale, allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
Sostiene che, essendo caduto l'errore commesso dall'appellante sui limiti di applicabilità dell'art. 134-bis del d.lgs. n. 51 del 1998, ovvero su una norma regolatrice della competenza per materie delle funzioni in grado di appello concesse al tribunale almeno fino al 31.12.1999, il tribunale, facendo applicazione dell'art, 50 c.p.c., avrebbe dovuto rimettere gli atti alla sorte d'appello, non quale giudice superiore, bensì quale giudice divenuto, dopo il 2.6.1999, competente a giudicare in grado di appello tutte le controversie che non rientrassero tra quelle in materia di lavoro.
2. Il motivo non è fondato.
A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, in virtù del d.Lgs, 19.2.1998 n. 51, la cui efficacia decorre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 188 del 1998, dal 2.6.1999, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale (art. 1).
Nell'ambito della disciplina transitoria del d.lgs. citato, l'art. 134, comma 1, dispone che, "Salvo quanto previsto dall'art. 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (2.6.1999) e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte d'appello".
A sua volta l'art. 134-bis stabilisce che "Fino al 31.12.1998, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'art. 442 c.p.c. introdotte antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale".
Nella controversia in esame, la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Pretore di Roma il 13.3.1998 e non era stata ancora impugnata da alcuna delle parti alla data del 2.6.1999. Trattandosi di sentenza resa in controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri accessori nell'ambito di un rapporto di locazione, era con tutta evidenza esclusa l'applicabilità dell'art. 134-bis, che riguarda le sole controversie in materia di lavoro e previdenza. Non rileva, infatti, che le controversie in materia di locazione siano soggette, in parte, ai sensi dell'ari. 447-bis, c.p.c, al cd. rito del lavoro, poiché ai fini dell'applicazione della deroga temporanea al precedente art. 134 agli appelli nelle controversie di lavoro (giustificata dall'esigenza di consentire l'organizzazione delle nuove sezioni lavoro presso le corti d'appello), ciò che conta è la natura del rapporto dedotto in giudizio. L'impugnazione doveva quindi essere proposta secondo le previsioni dell'art. 134, depositando il relativo ricorso, ai sensi dell'art. 424 c.p.c, davanti alla Corte d'appello di Roma.
L'atto di appello è stato invece depositato, il 16.6.1999, nella cancelleria del Tribunale di Roma, a quale, dal 2.6.1599, erano state trasferite le competenze del pretore, ed aveva assunto la veste di giudice unico di primo grado. Ma in tal modo l'appello è stato proposto davanti ad un giudice di grado pari a quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata, e non, come sarebbe stato necessario, davanti al giudice di grado superiore individuato, a far data dal 2.6.1999, nella corte d'appello.
Ora, questa S.C. ha più volte affermato che è inammissibile l'appello proposto dinanzi allo stesso giudice o ad un giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata, risultando in tale ipotesi inapplicabile la norma di cui all'art. 50 c.p.c, che consente la riassunzione e la. continuazione della causa instaurata davanti ad un giudice incompetente (sent. n. 6515/81; n. 9554/98). Si è infatti rilevato che, nel caso di atto di appello proposto dinanzi ad una autorità giudiziaria diversa da quella che sarebbe competente secondo la legge, possono essere riconosciuti effetti conservativi al medesimo atto, in conseguenza della translatio iudicii al giudice competente, con riassunzione della causa presso quest'ultimo ai sensi dell'art. 50 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il gravame sia stato depositato presso un giudicante di secondo grado, anche se territorialmente incompetente;
laddove la medesima translatio non trae fondamento di validità in alcuna norma di legge nell'ipotesi di gravame prodotte dinanzi allo stesso o ad altro giudice di primo grado, ai quali non sono devolute funzioni di appello rispetto alla decisione impugnata, in carenza di uno strumento legislativo che legittima il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado;
detto rapporto non può infatti considerarsi più in vita con il decorso dei termini previsti della legge per il gravame, con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie in ordine alla quale si è formata la cosa giudicata per difetto di valido appello (in quanto è tale, nel vigente sistema processuale, soltanto quello preposto davanti ad un giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 341 c.p.c.), non opera la disposizione dell'art. 50 c.p.c., che afferisce soltanto a situazioni definite con sentenze non passate in giudicato in ragione dell'osservanza dei termini previsti de tale norma per la riassunzione della causa, quale istituto processuale che trova applicazione nell'ambito dello stesso grado del processo ed è concettualmente diverso da quello della impugnazione.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, si liquidano nel dispositivo e vanno distratte in favore dell'avv. Andrea Lijoi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 41,00 oltre Euro 400,00 per onorari, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Lijoi. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003