Sentenza 12 luglio 2018
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 73 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, …
Leggi di più… - 2. Liberazione anticipata: Consulta cancella “specifico interesse” 69-bisDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2018, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2018 |
Testo completo
02886-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Sent. n. sez. 3208/2018 Presidente - CC 12/07/2018- VINCENZO SIANI -Relatore - R.G.N. 12313/2018 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI N. M ROSA ANNA SARACENO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
Ferdinando LiGNOLA, lette/sentite le conclusioni del PG 1 CHE HA CHIESTO ΔΕΙΝΑΛΑ ΤΟΛΙΑ ΔΙ CA INA MMISSIBILITA' ρει license И F RITENUTO IN FATTO -1. Con ordinanza resa in data 7 12 dicembre 2017, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di AN CA, detenuto in espiazione pena, avverso l'ordinanza emessa in data 8 maggio 2017 dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la sua istanza avente ad oggetto la concessione della liberazione anticipata per i semestri dall'11 gennaio 2013 all'11 luglio 2016. A ragione della decisione il Tribunale ha considerato che fosse da condividersi il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza, anche in ordine ai reati compiuti con riferimento al periodo per il quale avrebbe dovuto riconoscersi la misura premiale e al loro carattere in concreto ostativo.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di CA chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, confermando il provvedimento di prima fase, aveva applicato in modo erroneo l'art. 54 cit., in quanto, in tema di liberazione anticipata, in presenza di reato ostativo permanente con contestazione aperta, era necessario che il giudice verificasse, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date a cui dovevano essere riferite le condotte in concreto attribuite al reo: i giudici di sorveglianza, invece, si erano riferiti genericamente alla contestazione aperta dell'associazione di stampo mafioso ascritta a CA limitandosi a richiamare le pagine del provvedimento, ma NOW svolgendo alcun riferimento concreto agli elementi di prova che, in effetti, si riferivano a condotte che CA aveva posto in essere, evidentemente, in stato di libertà, prima dell'inizio dell'attuale periodo detentivo, anche perché molti dei collaboratori che avevano reso dichiarazioni erano stati escussi prima del 2013. Per altro verso, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva tratto elementi ostativi alla concessione della liberazione anticipata, del tutto erroneamente, dal reato definitivamente accertato, la cui pena era in corso di espiazione e anche il riferimento alle dichiarazioni del collaboratore NT era inconferente, attese le generiche risultanze scaturite dall'escussione del suddetto propalante. In questo contesto la motivazione resa appariva inconsistente e illogica, dato che aveva indebitamente svalutato l'assenza di qualsivoglia rilievo disciplinare a carico del ricorrente, assenza invece rilevante considerato il periodo ultratriennale di detenzione a cui essa era riferita.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità 2 Я del ricorso, manifestamente infondato, in quanto era del tutto evidente che la finalità della liberazione anticipata, nel caso di specie, non poteva essere raggiunta essendo stato, CA, condannato per reato associativo inerente al periodo per il quale aveva chiesto la misura premiale, per adesione al medesimo sodalizio in favore del quale egli aveva commesso l'estorsione in corso di espiazione, partecipazione da ritenersi vieppiù attualizzata in forza delle dichiarazioni del collaboratore NT.
4. Con susseguente memoria la difesa di CA ha richiamato le sue argomentazioni informando, con l'allegazione del corrispondente dispositivo, che in sede di legittimità, con decisione del 14 giugno 2018, la sentenza di condanna del ricorrente per il reato associativo era stata annullata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione appare infondata e, pertanto, va rigettata.
2. Il ragionamento del Tribunale si profila fondato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato senza infrangere la disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell'art. 54 Ord. pen. e si è articolato secondo parametri logici congrui e coerenti. Nel provvedimento impugnato si è, in particolare, evidenziato il rilievo impeditivo dispiegato dai fatti posti alla base delle ulteriori contestazioni mosse a carico di CA, per la loro notevole gravità e la corrispondente portata, con particolare riferimento al reato associativo (partecipazione all'associazione PUR mafiosa Cerra - CA - Gualtieri), pa se i reati contestati erano in corso di accertamento, dato che essi, comunque, afferivano a comportamenti proseguiti fino al periodo 2015-2016, ad onta dello stato detentivo. I relativi fatti sono stati dai giudici di sorveglianza ritenuti avvalorati anche dalle dichiarazioni del collaboratore Luciano NT. Di fronte alla concreta prospettazione della loro commissione da parte di CA il fatto che l'istante fosse detenuto dall'11 gennaio 2013 non poteva, secondo il meditato giudizio del Tribunale specializzato, non condurre a ritenere che lo stato detentivo era considerato da CA alla stregua di una pausa coatta dalla consumazione materiale di altri reati, anche estorsivi, e priva di elementi concreti dimostrativi della recisione dai legami mafiosi, legami invece corroborati dalla sentenza di primo grado, emessa il 2 maggio 2016. E', quindi, corretto l'argomento secondo cui, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione di carattere aperto, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118). E', però, da prendere atto del fatto che i giudici di sorveglianza hanno ricollegato la valutazione del comportamento concretamente serbata dal detenuto, come desumibile dalla condotta afferente alla fattispecie a lui ascritta, pur se con sentenza ancora sub iudice, relativamente a epoca tale da ricomprendere quasi per intero il periodo inerente ai semestri in valutazione. Dal complesso degli elementi esposti in modo adeguato e ponderati senza errori logico-giuridici dal Tribunale di sorveglianza si desume un quadro di indicazioni sufficienti a far ritenere dimostrata la carenza dell'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, anche in ragione della persistenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di riferimento: l'evenienza di elementi fattuali dai giudici di merito reputati, con motivazione - congrua anche in relazione alle dichiarazioni del collaboratore NT, concreti, pur se la relativa sussunzione nella fattispecie antigiuridica associativa forma oggetto di accusa ancora sub iudice (allo stato in sede di giudizio di rinvio, secondo gli elementi acquisiti sulla scorta dell'indicazione della difesa del ricorrente) attinenti alla specifica permanenza di CA nella sfera di azione - e di influenza dell'associazione mafiosa suindicata anche nel tempo susseguente all'inizio della sua detenzione ha determinato una situazione contrastante con la funzione della misura premiale in parola per il tempo corrispondente, o anche prossimo, alla persistenza di tali collegamenti. Né può censurarsi la valorizzazione, fra le fonti di conoscenza, delle risultanze inerenti al già richiamato processo in corso, attualmente pendente in sede di rinvio, giacché, in tema di liberazione anticipata, il magistrato e poi il tribunale di sorveglianza, al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, può avvalersi degli accertamenti compiuti dell'autorità di pubblica sicurezza, dalla polizia penitenziaria o da organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dalla circostanza del rinvio a giudizio del detenuto, nonché, di conseguenza, dell'emissione nei suoi confronti di sentenze, pur non ancora definitive, come pure dall'applicazione a suo carico di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 7117 del 08/11/2007, dep. 2008, Perrone, Rv. 239303 01; Sez. 1, n. 16748 del 05/04/2006, Portulano, Rv. 234674-01). 4 3. L'impostazione logico-giuridica alla base di queste considerazioni non si presta a censura: infatti, pur in costanza di un'interpretazione semestralizzata dei requisiti legittimanti la liberazione anticipata, il trattamento penitenziario individualizzato deve considerarsi come un unicum globalmente diretto al reinserimento nella società del soggetto che dimostri di essersi effettivamente emendato, mentre una visione di esso del tutto atomistica finirebbe per rendere la valutazione dell'opera di rieducazione priva del giudizio di sintesi idoneo a tener conto della partecipazione effettiva, non solo formale, del condannato all'opera di rieducazione. In tal senso nemmeno la protesta di osservanza delle regole di vita inframuraria sollevata dal ricorrente non coglie nel segno, in quanto, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituito di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01).
4. Esito conseguente alle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Adriano Iasillo Vincenzo Siani AlienoSonlle DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GEN 2019 IL CANCELLIERE NI LL 5