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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21604 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTA E ROTA SNC avverso l'ordinanza del 14/11/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/selilae le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21604 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Gaspare Sturzo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da OT e OT s.n.c. nei confronti del rigetto del dissequestro di monili in oro (5 girocolli, 10 paia di orecchini e un bracciale, per un peso lordo di g. 187,14), di cui all'allegato "documento di trasporto merci" su carta intestata della suddetta società con data "1.4.2004". 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la OT e OT s.n.c., deducendo violazione di legge e vizio e/o apparenza di motivazione. Rileva la difesa che i Giudici della Corte di assise di appello hanno dato peculiare risalto: - al dato del rinvenimento presso GO di oro, trascurando che la moglie del suddetto aveva una gioielleria;
- al dato che la bolla di accompagnamento prodotta fosse intestata a Maurizio GO, a dimostrazione che l'oro era di costui e non della OT gioielli. Lamenta che detta Corte ha trascurato che i documenti prodotti attraverso l'incidente di esecuzione sono perfettamente corrispondenti al contenuto del verbale di sequestro e alla documentazione al medesimo allegata. Rileva che il provvedimento impugnato è viziato alla radice nella misura in cui sono stati accollati alla OT, soggetto "terzo" rispetto al procedimento nei confronti di GO, oneri dimostrativi che ad essa non spettavano, senza, peraltro, escludere la buona fede di detta società e ritenere che GO ne fosse titolare effettivo e i componenti della famiglia OT meri intestatari fittizi. Osserva, sempre il difensore, che i monili d'oro, riferibili alla suddetta società in ragione delle etichette ad essi apposte e dati in "conto vendita" alla D'NG, prelevati ad opera di GO in quanto marito di quest'ultima dalla suddetta società, si trovavano all'inizio presso il negozio della D'NG, nel Polo della Qualità di Marcianise, e successivamente, dopo il fallimento di detto Polo, erano trasferiti presso l'abitazione della D'NG e di GO;
e che, trattandosi di "conto vendita", sussisteva il solo documento di trasporto e non era necessaria alcuna fattura. Si duole la difesa che i Giudici della Corte di assise di appello abbiano omesso di considerare, e persino di menzionare, le note difensive depositate dalla difesa all'udienza tenuta a seguito della prima richiesta, del 19 novembre 2 2024, con le quali venivano indicate ulteriori e significative circostanze palesanti la fondatezza delle ragioni della OT Gioielli. Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in parte, reiterativo di profili di censura già valutati, in modo non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, dalla Corte di assise di appello di Napoli nella ordinanza impugnata e, in parte, generico. L'ordinanza in esame dà atto, ripercorrendo alcuni passaggi del provvedimento di rigetto di revoca di confisca opposto, che: - la confisca dei preziosi oggetto della presente procedura è stata disposta nei confronti di GO, condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico, per essere stati i gioielli rinvenuti nella cassaforte dell'appartamento abitato dal suddetto all'atto della perquisizione dell'abitazione in data 9 ottobre 2014, in esecuzione del fermo disposto dal P.m. della DDA di Napoli;
- è stata ritenuto irrilevante quanto riferito da GO, già nell'immediatezza della perquisizione, circa l'appartenenza dei preziosi alla D'NG & C. s.r.I., considerato che le quote di tale società erano oggetto di sequestro preventivo e successivamente di confisca, quali beni frutto dell'attività camorristica di GO;
- in sede di cognizione, invero, il condannato ha tentato di dimostrare, senza riuscirci, la liceità della provenienza delle società, degli immobili e dei beni preziosi sequestratigli;
- la società OT e OT, con la richiesta di revoca, ha rivendicato la proprietà dei monili, affermando che i gioielli erano stati inviati alla D'NG & C. in "conto vendita" ed erano detenuti da GO a seguito del fallimento del Polo della Qualità sito in Marcianise dove operava detta società; - il provvedimento opposto ha rigettato detta richiesta, rilevando che la società ricorrente si è limitata a produrre una bolla di accompagnamento dell'i aprile 2014, priva del nominativo del vettore e del conducente, da cui, quindi, non risulta come i preziosi fossero arrivati da Valenza (sede di detta società) ad Aversa, e, soprattutto, che il documento di trasporto è intestato a GO e non alla società D'NG & C., circostanza dimostrativa del fatto che i gioielli fossero destinati a GO, come confermato dal rinvenimento nella cassaforte della sua abitazione di Aversa;
- l'istante non ha fornito alcuna prova del suo assunto e in particolare della sua buona fede, idonea a giustificare la revoca del provvedimento ablatorio. 3 Tanto premesso in relazione al provvedimento opposto, la Corte di assise di appello di Napoli, passando ad esaminare l'opposizione - in cui si rileva che non può essere posta in dubbio la buona fede dell'istante trattandosi di ditta orafa di fama internazionale, peraltro non perseguita per il reato di intestazione fittizia in favore di GO, e che, comunque, fermo restando che l'onere della prova spetta all'accusa, il documento allegato comprova in modo del tutto attendibile la proprietà dei beni rivendicati -, ritiene che debba essere rigettata. A tale riguardo rileva che nemmeno in sede di opposizione risulta essere stata fornita valida prova della proprietà dei beni rivendicati, attesa l'inidoneità del documento di trasporto merci fornito, privo dell'indicazione della causale e della sottoscrizione del vettore, e l'inverosimiglianza del fatto che una ditta operante da lunga data non si sia garantita con il rilascio di una ricevuta sottoscritta dal consegnatario degli ori. Osserva che si ritiene altrettanto inverosimile che la richiedente non sia in grado di documentare le modalità attraverso cui pervenne all'intesa con GO di consegna di merce - di non modico valore - in conto vendita con necessario riferimento alle garanzie offerte dal suddetto, destinatario del trasporto;
e che, peraltro, l'intestazione del destinatario del documento tradisce quanto in generale emerso in sede di cognizione circa il ruolo di dominus incontrastato di GO nella gestione del patrimonio familiare e il ruolo di prestanome della moglie ZI D'NG e ciò con riferimento ai rilievi difensivi concernenti la mai formulata ipotesi di GO quale titolare di fatto anche della società odierna ricorrente. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza impugnata, che, lungi dall'addossare ad un terzo un onere di prova non spettantegli, fanno leva sulla evidenza della riconducibilità della proprietà dei monili a GO, destinatario della confisca originata dalla condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di una prova contraria dell'appartenenza degli stessi alla società richiedente, è evidente che le censure difensive sopra riportate sono per la maggior parte reiterative (anche rispetto a questioni già ampiamente approfondite dal giudice della cognizione) e in parte generiche. Generiche laddove ci si duole dell'omessa considerazione di note difensive, che, peraltro, riguarderebbero la fase antecedente all'opposizione, di cui neppure viene esplicitato - se non in modo assolutamente vago - il contenuto. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non 4 IL FUNZIn 7I.ARIO ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 marzo 2026.
lette/selilae le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21604 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Gaspare Sturzo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da OT e OT s.n.c. nei confronti del rigetto del dissequestro di monili in oro (5 girocolli, 10 paia di orecchini e un bracciale, per un peso lordo di g. 187,14), di cui all'allegato "documento di trasporto merci" su carta intestata della suddetta società con data "1.4.2004". 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la OT e OT s.n.c., deducendo violazione di legge e vizio e/o apparenza di motivazione. Rileva la difesa che i Giudici della Corte di assise di appello hanno dato peculiare risalto: - al dato del rinvenimento presso GO di oro, trascurando che la moglie del suddetto aveva una gioielleria;
- al dato che la bolla di accompagnamento prodotta fosse intestata a Maurizio GO, a dimostrazione che l'oro era di costui e non della OT gioielli. Lamenta che detta Corte ha trascurato che i documenti prodotti attraverso l'incidente di esecuzione sono perfettamente corrispondenti al contenuto del verbale di sequestro e alla documentazione al medesimo allegata. Rileva che il provvedimento impugnato è viziato alla radice nella misura in cui sono stati accollati alla OT, soggetto "terzo" rispetto al procedimento nei confronti di GO, oneri dimostrativi che ad essa non spettavano, senza, peraltro, escludere la buona fede di detta società e ritenere che GO ne fosse titolare effettivo e i componenti della famiglia OT meri intestatari fittizi. Osserva, sempre il difensore, che i monili d'oro, riferibili alla suddetta società in ragione delle etichette ad essi apposte e dati in "conto vendita" alla D'NG, prelevati ad opera di GO in quanto marito di quest'ultima dalla suddetta società, si trovavano all'inizio presso il negozio della D'NG, nel Polo della Qualità di Marcianise, e successivamente, dopo il fallimento di detto Polo, erano trasferiti presso l'abitazione della D'NG e di GO;
e che, trattandosi di "conto vendita", sussisteva il solo documento di trasporto e non era necessaria alcuna fattura. Si duole la difesa che i Giudici della Corte di assise di appello abbiano omesso di considerare, e persino di menzionare, le note difensive depositate dalla difesa all'udienza tenuta a seguito della prima richiesta, del 19 novembre 2 2024, con le quali venivano indicate ulteriori e significative circostanze palesanti la fondatezza delle ragioni della OT Gioielli. Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in parte, reiterativo di profili di censura già valutati, in modo non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, dalla Corte di assise di appello di Napoli nella ordinanza impugnata e, in parte, generico. L'ordinanza in esame dà atto, ripercorrendo alcuni passaggi del provvedimento di rigetto di revoca di confisca opposto, che: - la confisca dei preziosi oggetto della presente procedura è stata disposta nei confronti di GO, condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico, per essere stati i gioielli rinvenuti nella cassaforte dell'appartamento abitato dal suddetto all'atto della perquisizione dell'abitazione in data 9 ottobre 2014, in esecuzione del fermo disposto dal P.m. della DDA di Napoli;
- è stata ritenuto irrilevante quanto riferito da GO, già nell'immediatezza della perquisizione, circa l'appartenenza dei preziosi alla D'NG & C. s.r.I., considerato che le quote di tale società erano oggetto di sequestro preventivo e successivamente di confisca, quali beni frutto dell'attività camorristica di GO;
- in sede di cognizione, invero, il condannato ha tentato di dimostrare, senza riuscirci, la liceità della provenienza delle società, degli immobili e dei beni preziosi sequestratigli;
- la società OT e OT, con la richiesta di revoca, ha rivendicato la proprietà dei monili, affermando che i gioielli erano stati inviati alla D'NG & C. in "conto vendita" ed erano detenuti da GO a seguito del fallimento del Polo della Qualità sito in Marcianise dove operava detta società; - il provvedimento opposto ha rigettato detta richiesta, rilevando che la società ricorrente si è limitata a produrre una bolla di accompagnamento dell'i aprile 2014, priva del nominativo del vettore e del conducente, da cui, quindi, non risulta come i preziosi fossero arrivati da Valenza (sede di detta società) ad Aversa, e, soprattutto, che il documento di trasporto è intestato a GO e non alla società D'NG & C., circostanza dimostrativa del fatto che i gioielli fossero destinati a GO, come confermato dal rinvenimento nella cassaforte della sua abitazione di Aversa;
- l'istante non ha fornito alcuna prova del suo assunto e in particolare della sua buona fede, idonea a giustificare la revoca del provvedimento ablatorio. 3 Tanto premesso in relazione al provvedimento opposto, la Corte di assise di appello di Napoli, passando ad esaminare l'opposizione - in cui si rileva che non può essere posta in dubbio la buona fede dell'istante trattandosi di ditta orafa di fama internazionale, peraltro non perseguita per il reato di intestazione fittizia in favore di GO, e che, comunque, fermo restando che l'onere della prova spetta all'accusa, il documento allegato comprova in modo del tutto attendibile la proprietà dei beni rivendicati -, ritiene che debba essere rigettata. A tale riguardo rileva che nemmeno in sede di opposizione risulta essere stata fornita valida prova della proprietà dei beni rivendicati, attesa l'inidoneità del documento di trasporto merci fornito, privo dell'indicazione della causale e della sottoscrizione del vettore, e l'inverosimiglianza del fatto che una ditta operante da lunga data non si sia garantita con il rilascio di una ricevuta sottoscritta dal consegnatario degli ori. Osserva che si ritiene altrettanto inverosimile che la richiedente non sia in grado di documentare le modalità attraverso cui pervenne all'intesa con GO di consegna di merce - di non modico valore - in conto vendita con necessario riferimento alle garanzie offerte dal suddetto, destinatario del trasporto;
e che, peraltro, l'intestazione del destinatario del documento tradisce quanto in generale emerso in sede di cognizione circa il ruolo di dominus incontrastato di GO nella gestione del patrimonio familiare e il ruolo di prestanome della moglie ZI D'NG e ciò con riferimento ai rilievi difensivi concernenti la mai formulata ipotesi di GO quale titolare di fatto anche della società odierna ricorrente. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza impugnata, che, lungi dall'addossare ad un terzo un onere di prova non spettantegli, fanno leva sulla evidenza della riconducibilità della proprietà dei monili a GO, destinatario della confisca originata dalla condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di una prova contraria dell'appartenenza degli stessi alla società richiedente, è evidente che le censure difensive sopra riportate sono per la maggior parte reiterative (anche rispetto a questioni già ampiamente approfondite dal giudice della cognizione) e in parte generiche. Generiche laddove ci si duole dell'omessa considerazione di note difensive, che, peraltro, riguarderebbero la fase antecedente all'opposizione, di cui neppure viene esplicitato - se non in modo assolutamente vago - il contenuto. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non 4 IL FUNZIn 7I.ARIO ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 marzo 2026.