Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza per valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata, può legittimamente utilizzare gli accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza o della polizia penitenziaria nonché le informazioni fornite da organi giudiziari specializzati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2006, n. 16748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16748 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/04/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO RT - Consigliere - N. 1213
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 037454/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL ER, N. IL 15/08/1960;
avverso ORDINANZA del 26/07/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto per rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 26 luglio 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo presentato da OR RT - condannato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di eroina e cocaina - contro il provvedimento 4 aprile 2005 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva rigettato la istanza di liberazione anticipata presentata dal suddetto per il periodo di detenzione compreso fra il 2.11.2002 ed il 24.11.2004. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che sussisteva la prova della attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, alla stregua della informativa in data 23.9.2004 della Direzione Distrettuale Antimafia, riscontrata dalla sentenza 9.3.2004 della Corte di Appello che aveva condannato il OR alla pena di undici anni di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e dalla mancanza di elementi indicativi dell'avvenuto recesso del condannato dalla associazione, il che era ostativo anche alla concessione della liberazione anticipata, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, modificativo dell'art. 4 bis dell'Ordinamento
Penitenziario.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del OR lamentando la erronea applicazione dell'art. 4 bis, con riferimento all'art. 54 dell'Ordinamento Penitenziario e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, stante il carattere tassativo della elencazione dei benefici cui non potevano accedere i condannati che avevano mantenuto rapporti con la criminalità organizzata contenuto nell'art. 4 bis, u.c., dell'ordinamento penitenziario, che non includeva la liberazione anticipata, il che trovava la sua giustificazione logica e giuridica, nell'ambito degli strumenti di politica legislativa di contrasto alla criminalità organizzata, nella esigenza di impedire i contatti del condannato per tali reati con l'ambiente esterno e valeva per i benefici che potevano porre il condannato in rapporto con l'esterno, mentre la liberazione anticipata rappresentava uno strumento per il governo degli istituti. che si esprimeva sostanzialmente nell'osservanza delle norme poste a presidio della corretta convivenza intramurale.
Ha inoltre rilevato che comunque la ordinanza impugnata aveva fatto applicazione di una presunzione di collegamento con la criminalità organizzata in assenza di qualsiasi riscontro alle informazioni della D.D.A., tale non potendo essere la condanna per il reato associativo la cui permanenza era cessata alla data della sentenza di primo grado, dovendosi invece considerare la corretta condotta carceraria ed il periodo trascorso dal condannato in comunità terapeutica. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 4 bis, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, contiene, per il caso in cui la Procura Nazionale ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalano la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^ del titolo 1^, dell'ordinamento penitenziario, fra cui è contenuta anche, all'articolo 54, la liberazione anticipata. Tale ultima misura è invece espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi, ai sensi del comma 1, prima parte, dello stesso articolo 4 bis, ai condannati per delitti commessi avvalendosi ai fini dell'art. 416 bis c.p., e per altri gravissimi reati, salvo che non collaborino con la giustizia;
il che significa che, quanto alle diverse situazioni previste dal comma 1, prima parte, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, esclusa invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis, che viene in considerazione nel caso in esame.
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha ripetutamente ritenuto che la esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, art. 4 bis della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'ultimo comma del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata (v. Cass.
9.3.1993 n. 892, Rv. 194688; n. 1030 del 1993 Rv. 193947; n. 2417 del 1993 Rv. 195512; n. 2905 del 1992 Rv. 194626;
n. 4421 del 1993 Rv. 195595; n. 805 del 1994 Rv. 196806; n. 2862 del 1993 Rv. 226956; n. 38270 del 2005 Rv. 232460). Nè ciò appare irragionevole alla stregua della circostanza, indicata dal ricorrente, che comunque la liberazione anticipata non porta il condannato immediatamente in contatto con l'esterno, al contrario degli altri benefici penitenziari, poiché comunque anche la liberazione anticipata, riducendo la misura della pena da scontare, comporta o può comportare una rimessione in libertà o quanto meno una rimessione in libertà anticipata e cioè il raggiungimento dello scopo che la norma intende prevenire per coloro che conservano collegamenti con la criminalità organizzata.
La interpretazione della norma applicabile nel caso in esame, da parte del Tribunale di Sorveglianza, è stata quindi corretta e comunque conforme ad una giurisprudenza priva di qualsiasi contrasto stante anche la chiarezza della norma che ha voluto escludere qualsiasi beneficio per i condannati per i quali sia segnalata la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Quanto al secondo profilo del ricorso, pur adducendo la illogicità della motivazione, in realtà il ricorrente censura genericamente in punto di fatto la valutazione contenuta nella segnalazione della Direzione Distrettuale Antimafia, sostenendo che con la detta segnalazione non sarebbero stati forniti dati recenti indicativi di rapporti attuali fra il condannato e la associazione di appartenenza e che neppure il mancato recesso dalla associazione e la condanna del 2004 ad undici anni di reclusione per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di eroina e cocaina, per conto della quale ha anche detenuto una pistola, sarebbero elementi decisivi. Occorre però rilevare sul punto che la prova nel procedimento di sorveglianza è rimessa alla attività officiosa del giudice e che non deve avere la consistenza richiesta per la prova nel giudizio penale di cognizione, potendo invece atteggiarsi anche in modo diverso. In particolare è pacifico che la magistratura di sorveglianza possa avvalersi degli accertamenti compiuti dalla autorità di pubblica sicurezza o dalla polizia penitenziaria e basarsi anche su elementi, come le informazioni di organismi giudiziari specializzati, da cui si possono trarre elementi utili al fine di valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la persistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante la detenzione. Sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è coerente ed ineccepibile poiché ha valutato gli elementi emergenti dalla informativa della DDA ritenendoli confermati dalla mancanza di recesso da parte del condannato alla associazione e dalle emergenze del recente processo che hanno portato alla sua pesantissima condanna per partecipazione alla associazione finalizzata allo spaccio di droghe pesanti, sulla base di un procedimento valutativo basato su indizi gravi, precisi e concordanti, a fronte dei quali il ricorrente non ha portato alcun elemento concreto al di fuori di una sterile critica. Non rileva poi che la informativa del 2004 si sia riferita anche a fatti pregressi essendo evidente che anche tali fatti debbono entrare nella valutazione e che, per converso, la detenzione di per sè non recide i collegamenti, tanto è vero che il legislatore, proprio basandosi sul rilievo obiettivo che la qualità di associato non si perde per il fatto della detenzione, bensì eventualmente si accresce, ha creato tutto un sistema normativo diretto ad impedire che gli aderenti alle più importanti associazioni criminali continuino ad organizzare i traffici illeciti dal carcere. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti.
Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006