Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione mafiosa), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2017, n. 20158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20158 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
20158-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 22/3/2017 Dott. Di Tomassi Mariastefania Presidente - Dott. Vannucci Marco - Consigliere - SENTENZA N.959/2017Dott. Mancuso Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. Centonze Alessandro - Consigliere - REGISTRO Dott. Cocomello Assunta - Rel.Consigliere - GENERALE N. 14358/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IZ IE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza n. 1309/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, del 13/1/2016; Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto;
RITENUTO IN FATTO Il ricorso è fondator 1.Con ordinanza del 13 gennaio 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto accogliendo parzialmente il reclamo proposto dal P.M., ai sensi dell'art. 69 bis, Legge Ord.Pen., annullava l'ordinanza emessa in data 8/4/2015 dal Magistrato di Sorveglianza di Taranto, nella parte in cui concedeva a IZ IE 135 giorni di liberazione anticipata, in relazione al periodo decorrente dal 4/10/2011 al 4/4/2013, confermandola nel resto. Il Tribunale, a sostegno della propria decisione, affermava che, in considerazione della contiguità temporale tra le indagini che avevano portato all'arresto del IZ e la data di inizio del periodo di valutazione, nonché della contestazione c.d. aperta dell'imputazione, formulata nei suoi confronti, in relazione all'art.416 bis cod. pen. ("reato commesso nel settembre 2011 e tutt'ora permanente in Lecce e provincia"), doveva farsi risalire la permanenza dei collegamenti tra il condannato ed il suo clan di M riferimento, alla data della sentenza di condanna, emessa il 12/1/2013 all'esito del giudizio di primo grado.
2.Avverso l' ordinanza propone ricorso IZ IE, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e difetto della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.b) ed e) cod. proc. pen. Il Tribunale, lamenta il ricorrente, avrebbe erroneamente fatto risalire la permanenza dei collegamenti del IZ con la criminalità organizzata, alla data della sentenza di condanna di primo grado, laddove, invece, la responsabilità penale dello stesso per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- così come affermata dalla sentenza irrevocabile di condanna della Corte di Appello di Lecce del 20/9/2014- è circoscritta soltanto ad alcune condotte che risultano commesse nel corso dell'anno 2007 e nei primissimi mesi del 2008, allorchè il IZ IE, riportando all'esterno indicazioni operative riferitegli durante i colloqui in carcere dallo zio IZ AT, fungeva da tramite tra quest'ultimo, componente di vertice della sacra corona unita e condannato all'ergastolo, e detta associazione. A dispetto della contestazione "c.d. aperta" del reato associativo, evidenziava il ricorrente, non risultavano, né nella sentenza della Corte di Appello di Lecce né in quella di primo grado, ulteriori episodi che testimoniavano successivi contatti tra IZ IE e la criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 2 1.E' errata l' affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, può farsi discendere, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, dalla contestazione c.d. aperta del reato- cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita- l'implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, al contrario, da tempo, concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice N riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare. ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, Sentenza del 14.12.2004, n.774, Lucarelli, rv.232966; nello stesso senso Sez. 1, 17/11/2005, n.46583, Piccolo, rv.230727). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione ai fini della valutazione della concessione del beneficio della libertà anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, 15/05/2007, n.25578, Sinagra, Rv. 237707).
2.Di tali principi non ha fatto applicazione il provvedimento impugnato che, con scarna motivazione, riferendosi astrattamente alla natura "c.d. aperta" della imputazione del reato di associazione di stampo mafioso, formulata nei confronti del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle relative sentenze di condanna per associazione mafiosa, di primo e di secondo grado, quali fossero in realtà le date cui andavano riferite, in concreto, le condotte addebitabili al condannato ed entro le quali, pertanto, devono ritenersi conclusi i contatti dell'imputato con la criminalità organizzata.
3.Il provvedimento impugnato, che non ha fornito adeguata e coerente giustificazione delle ragioni della decisione, va di conseguenza annullato con 3 4 rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto che procederà a nuovo esame, tenendo presenti i principi richiamati ed i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
nuovo esame al Tribunale di Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per Sorveglianza di Taranto. Così deciso il 22 Marzo 2017 SU FI ello Il Preside nte Mariastefania Di Tomassi For DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania. FAIELLA