Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possano non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra. Tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venire meno della "ratio" della legge precedente, senza tuttavia occuparsi di dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue che l'art. 6, terzo comma, ultimo alinea, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983) - in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente) - non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del D.L. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui salvaguardia costituiva la "ratio" originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato; e d'altra parte, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1998, deve escludersi che tale criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o legislativo in genere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10053 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCI, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 109/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 05/06/99 R.G.N. 46/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Parma, IA EL esponeva di essere titolare di pensione diretta e di pensione di riversibilità a carico dell'INPS, il quale aveva Integrato al minimo la seconda, costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781. Così l'INPS aveva operato in applicazione dell'art. 6, comma 3, ultima parte, d.l. 15 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, giustificato dal fatto che l'integrazione della pensione di riversibilità come sopra costituita era più favorevole al beneficiario delle due pensioni:
infatti all'integrazione della pensione doveva aggiungersi un'ulteriore maggiorazione, detta superminimo, ai sensi dell'art. 14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33. Tale superminimo era stato però abrogato dall'art. 4, comma 8, legge 15 aprile 1985 n. 140, con la conseguenza che alla maggiore contribuzione corrispondeva un vantaggio pensionistico minore. Tale incongruenza induceva la ricorrente a sostenere che l'abrogazione espressa dall'art. 14 quater d.l. n. 663 del 1979 avesse comportato l'abrogazione implicita dell'art. 6, comma 3, ultima parte d.l. n. 438 del 1983 e che, in definitiva, la pensione da integrare fosse quella diretta e non quella di riversibilità. Costituitosi il convenuto, la domanda veniva rigettata dal Pretore con decisione del 29 ottobre 1998, confermata, con sentenza 5 giugno 1999, dal Tribunale, il quale escludeva che alcuna abrogazione tacita si fosse verificata e riteneva, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1998, che la detta incongruenza non fosse di gravità tale da comportare un contrasto fra l'art. 6, comma 3, cit. e l'art. 3 Cost. Bene, pertanto, l'INPS aveva integrato al minimo la pensione di riversibilità.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la EL. Resiste l'Istituto con sola procura al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente sostiene la violazione degli artt. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983 n. 438, conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 14 quater d.l. 30 novembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 4 l. 115 aprile 1985 n. 140, sostenendo che. venuta meno la giustificazione dell'art. 6 comma 3 cit. (che imponeva, in caso di contitolarità di due pensioni Inferiori al minimo, l'integrazione di quella costituita con almeno 781 giornate di contribuzione) ossia il vantaggio del cosiddetto superminimo attribuito dall'art. 14 quater cit., abrogato dall'art. 4 cit., lo stesso art. 6 deve intendersi tacitamente abrogato in parte qua. In altre parole, cessata la ragion d'essere della norma, questa dovrebbe ritenersi soppressa. Ne conseguirebbe la sopravvivenza del solo criterio di integrazione stabilito nello stesso art. 6, comma 3, prima parte, del d.l. n. 438 del 1983, ossia dell'integrazione della pensione con trattamento da integrare meno elevato oppure, a parità di importo, di quella avente decorrenza più remota.
Il motivo non è fondato.
La questione che il ricorso sottopone alla Corte è se l'alternativa fra due criteri legali di calcolo della pensione debba sciogliersi secondo un criterio enunciato espressamente dal legislatore e sorretto da una certa giustificazione (parimenti legislativa) quanto questa giustificazione sia venuta meno e malgrado ciò l'enunciazione legislativa sopravviva. In altre parole, se la cessazione della rado legis basti a ritenere abrogata la stessa legge.
La disposizione da considerare anzitutto è l'art. 6, comma 3, d.l. n. 438 del 1983, secondo cui, spettando una sola integrazione nell'ipotesi di contitolarità di due pensioni inferiori al minimo, "nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione....l'integrazione è garantita sulla sola pensione diretta...; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria....non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione".
Questa disposizione stabiliva così che per effetto di una contribuzione maggiore l'integrazione al minimo risultasse di misura minore, ciò che poteva apparire incongruente. L'incongruenza era in realtà sanata dal fatto che ai pensionati con contribuzione superiore a 780 settimane l'art. 14 quater d.l. n. 663 del 1979 attribuiva il cosiddetto superminimo ossia un'ulteriore maggiorazione che si sommava all'integrazione al minimo e quindi, in sostanza, una duplice integrazione.
Una volta abrogato l'art. 14 quater ora citato ad opera dell'art. 4 l. n. 140 del 1985, la disposizione dell'art. 6 sopra riportata apparve di nuovo incongruente perché ormai priva di giustificazione, onde si sostenne la tesi della sua abrogazione, implicita nell'art. 4 ult. cit., e della conseguente applicazione della disposizione immediatamente precedente.
Tesi respinta da questa Corte, secondo cui l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti- che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi si verifica soltanto quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra. Ma ad avviso della Corte tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della rado della legge precedente, senza tuttavia dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue, sempre a giudizio della Corte, che l'art. 6, comma terzo, ultimo periodo, d.l. n. 463 del 1983 non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 140 del 1985 (tra le più recenti, Cass. 10
agosto 1998 n. 7840, 16 agosto 1998 n. 10276, 2 febbraio 1999 n. 871). Ultimamente, tuttavia, un collegio di questa Sezione lavoro con ordinanza del 17 dicembre 2001 ha osservato come il criterio d'integrazione al minimo così risultante possa portare ad un'integrazione della pensione di riversibilità inferiore a quella che spetterebbe sulla pensione diretta, ossia ad un trattamento deteriore dell'assicurato, e del suo superstite, provvisto di una copertura contributiva maggiore. Nell'ordinanza il collegio chiama questo assicurato "più meritevole" perché "ha lavorato di più", e dubita che il trattamento deteriore si ponga In contrasto, se non con l'art. 3, con la tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" assicurata dagli artt. 1 35, primo comma, Cost. Il dubbio di illegittimità costituzionale Induce il collegio ad un'interpretazione adeguatrice difforme da quella seguita dalla Corte, ossia a propendere per la tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, cit., e a rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza (art. 374 cod. proc. civ.) Non avendo il Primo Presidente deciso in tal senso, la trattazione della causa è stata di nuovo fissata davanti a questa Sezione.
Non ritiene tuttavia il Collegio di doversi discostare dai precedenti sopra citati.
Che, pur dopo l'abrogazione dell'art. 14 quater citato, la disposizione dell'art. 6 più volte richiamato contrasti col principio d'uguaglianza è stato negato con sentenza 19 febbraio 1998 n. 18 della Corte Costituzionale, la quale ha osservato che la norma denunciata può dar luogo ad una "disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili alla norma impugnata considerata non già nel suo contenuto precettivo - preordinato all'individuazione della pensione da integrare - ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale occasionalmente ricorrenti". In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, "la circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua ratio originaria non comporta di per sè, necessariamente, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma stessa".
Sembra a questo Collegio che le riportate considerazioni del giudice delle leggi debbano valere anche quanto al prospettato contrasto con gli artt. 1 e 35, primo comma, Cost., giacché la circostanza che le 781 settimane di contribuzione corrispondano ad un maggior lavoro prestato rientra fra quelle che la sentenza n. 18 del 1998 chiama una delle "premesse fattuali eventualmente ricorrenti". Infatti l'art.6, comma 3, parla di contribuzione previdenziale non soltanto effettiva ma anche figurativa.
La persuasività dei precedenti sopra citati viene poi rafforzata dalla considerazione della natura dell'istituto della integrazione al minimo, operante nel nostro ordinamento fin dalla legge istitutiva 4 aprile 1952 n. 218.
Sull'autorevole base della giurisprudenza costituzionale, i dubbi circa la sua natura assistenziale (art. 38, primo comma, Cost.) o previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) sogliono essere risolti nel secondo senso, sia perché la sua funzione consiste nella tutela specifica dei lavoratori e dei loro congiunti anziché indistintamente dei cittadini indigenti, sia perché essa grava non già sullo Stato, come in linea di massima i benefici assistenziali, bensì sulle categorie di lavoratori interessate.
Tuttavia la Corte Costituzionale, che accetta questa pur contrastata natura previdenziale invece che assistenziale dell'istituto in discorso, ne pone in luce il fondamento solidaristico assolutamente prevalente su quello assicurativo:
l'integrazione al minimo si aggiunge alla "pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. Tale funzione qualifica l'integrazione al minimo come istituto previdenziale fondato sul principio della solidarietà" (sent. 10 giugno 1994 n. 240). L'ammontare della integrazione non si connette ad una quantità di lavoro prestato e perciò all'ammontare di versamenti contributivi, ben potendo così avvenire che un'integrazione maggiore spetti a chi meno abbia contribuito, allo stesso modo che le prestazioni assistenziali possono spettare a persone che meno, o addirittura nulla, abbiano lavorato. Da ciò la stessa Corte Costituzionale fa discendere la possibilità che il legislatore comprima detto ammontare "per un'inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica" (sent. ult. cit.) ossia che il criterio del risparmio delle risorse pubbliche legittimamente prevalga.
Più in generale, se l'integrazione al minimo potesse assimilarsi al corrispettivo di una controprestazione contributiva, potrebbe fondatamente pretendersi una proporzionalità tra i due termini, ma poiché essa attua un dovere di solidarietà, è legittimo che questo sia avvertito dal legislatore e tradotto in norma secondo criteri estranei alla corrispettività e alla proporzione.
E così il principio di buon andamento della pubblica amministrazione in genere (art. 97 Cost.) e della gestione della finanza pubblica in particolare (art. 81 Cost.) ben può giustificare interventi del legislatore ispirati al criterio di economia, e, per quanto specificamente qui Interessa, al raggiungimento del livello minimo di pensione attraverso il minore esborso da parte dell'ente debitore, vale a dire attraverso Il criterio di integrazione basato sulla pensione più alta anziché sul maggiore vantaggio per il pensionato.
È bene aggiungere ancora che il cosiddetto "superminimo", comunemente considerato - come si è detto - quale ragione giustificativa dell'art. 6 comma 3, d.l. n. 463 del 1983, era fin dall'origine caratterizzato dalla precarietà: l'art. 14 quater d.l. n. 663 del 1979, infatti, lo attribuì "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico".
È infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 463 del 1983, sollevata dalla ricorrente con riferimento alla parte del comma 3 in cui, trasferendo l'integrazione al minimo da una pensione all'altra, non conserva (la ricorrente dice "cristallizza") la prima pensione nel suo importo integrato, ciò contrastando con l'art. 38 Cost. La necessità di conservare in via transitoria un beneficio previdenziale soppresso da legge sopravvenuta è bensì talora affermato dalla giurisprudenza costituzionale (vedi sent. n. 240 del 1994 ed il comma 7 dell'art. 6, entrambi richiamati dalla ricorrente) ma non sussiste quando, come nella specie, non vi sia alcuna soppressione e quindi alcun mutamento legislativo del trattamento pensionistico preesistente, bensì una previsione destinata ad operare solamente per il futuro (Cass. 20 marzo 1996 n. 2346). In conclusione Il ricorso deve essere rigettato mentre sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002