Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
In materia edilizia, l'ordine di demolizione di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non può essere disposto per le violazioni della lett. a) dell'art. 20 della citata legge, atteso che il predetto art. 7 richiama i casi disciplinati dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, trasfusi, con modificazioni,nelle lett. b) e c) dell'art. 20 della legge n. 47; ne', per fondare la legittimità dell'ordine di demolizione, può farsi ricorso al disposto dell'art. 165 cod. pen. circa la eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, stante la esistenza di una disposizione specifica regolante la materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 16068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16068 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - del 08/03/2002
1. Dott. QUITADAMO NICOLA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - N. 400
3. Dott. MARINI LUIGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 41261/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso di Pinna AN n. a Quartu S. Elena il 31.12.1967 avverso la sentenza (19.6.2001)dei Tribunale di Cagliari Udita incamera di consiglio la relazione fatta dal Cons. Dott. V. Tardino;
Letta la requisitoria del Proc. gen. presso la Corte di Cassazione, che richiedeva la declaratoria inammissibilità
In fatto e in diritto
Avverso la sentenza (19.6.2001) del Tribunale di Cagliari che, in esito alla procedura ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a Pinna AN, per violazione di cui all'art. 20 L. 47/85, la pena concordata di L.
3.000.000 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive, proponeva ricorso per cassazione l'imputata, che eccepiva la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 7 u. c. e 20 lett. a) della L. 28.2.1985 n. 47. Osservava come, per il reato contravvenzionale di cui alla lettera a) dell'art. 20 L. 47/85 non fosse applicabile il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 di quella legge.
Avuto riguardo al fatto che la pena applicata all'imputata riguardava la contravvenzione di cui alla lett. a) dell'art. 20 L. 1985/47, va ribadito il principio, secondo il quale l'ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell'art. 20, lett. a):
appunto perché l'art. 7 della stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall'art. 17 lett. a) L. 28.1.1977 n. 10,trasfusi con modifica nelle lettere b) e c) dell'art. 20 L. 47/85. Peraltro, è pacifica l'inapplicabilità dell'art. 165 circa la eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, perché la materia è autonomamente disciplinata: nel senso che l'art. 7 ha una sua regolamentazione e rientra nella eccezione prevista dallo stesso articolo 165 c.p., che esclude il caso in cui la legge dispone altrimenti. La sentenza gravata andrà, pertanto, annullata nella parte in cui è stata erroneamente disposto la demolizione delle opere abusivamente edificate dall'imputata, in accoglimento del proposto ricorso.
P.T.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla disposta demolizione delle opere parzialmente non conformi alla concessione;
sanzione che elimina.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2002