Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
Nei casi in sia stato omesso l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ove l'imputato abbia comunque interposto un rituale appello e resti dunque dimostrata la piena e tempestiva conoscenza da parte sua del provvedimento impugnato, ricorre l'ipotesi di sanatoria delineata all'art. 183 lett. b) del codice di rito, e non può dunque eccepirsi la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 03/11/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1411
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 8445/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 5 febbraio 2002, della Corte di appello di Roma;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MARTELLA Ilario Salvatore;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: Avv. Donato PRILLO.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 19.06.2002, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava GU IA colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p. ("per essersi allontanato, in Roma, il 6.5.1997 dalla sua abitazione presso la quale era detenuto agli arresti domiciliari in forza dell'ordinanza n. 127/97 emessa l'8.4.1997 dalla Pretura Circondariale di Roma") e lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione.
2. Interposto gravame dall'imputato, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 5 febbraio 2002, confermava l'impugnata decisione.
3. Con il proposto ricorso per Cassazione, l'imputato denuncia:
- inesistenza o quantomeno nullità della sentenza di primo grado per assenza dell'attestazione di deposito della stessa da parte del cancelliere e conseguente nullità degli atti successivi e, quindi, della sentenza di appello.
Si sostiene che la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto a certificare l'avvenuto deposito in Cancelleria della sentenza, con l'indicazione della data, è elemento imprescindibile dell'atto stesso e quindi della sua stessa esistenza;
- mancanza di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Si censura il giudice del merito per non aver tenuto conto delle condizioni personali e familiari dell'imputato.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che l'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado, non inficia la validità del giudizio di appello, allorché l'impugnazione sia stata - come nella fattispecie - ritualmente proposta e risulti, pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante e il raggiungimento, comunque, della finalità cui l'atto omesso era preordinato.
In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art. 183, lett. b) c.p.p. (Cass., Sez. 5^, 5.11.1998, rv. 213076). Per quanto, poi, attiene all'ulteriore doglianza, se ne rileva, del pari, la manifesta infondatezza avendo il giudice a quo motivatamente denegato la concessione delle invocate attenuanti generiche, stanti i numerosissimi precedenti del prevenuto anche per fatti specifici e di allarme sociale notevole (rapina).
Consegue da quanto sopra, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004