Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di custodia cautelare per l'espletamento di una perizia (art. 305 cod. proc. pen.) stabilendo per l'incombente il termine di sessanta giorni <<dal momento in cui perverrà tutta la documentazione>>, purché sia fissata la data dell'udienza nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso, infatti, l'apparente indeterminatezza della sospensione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla data di udienza, dovendo ritenersi che il <<tempo assegnato per l'espletamento della perizia>> cessa soltanto con l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2000, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Vincenzo Valente Presidente del 11/05/2000
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N.2015
4. Dott. Lionello Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Maria Rosaria Cultrera Consigliere N.50060/00
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TU EN, n. 23.1.64 Predoi
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gorizia, che il 3.12.99 ha disposto la proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia ex art. 305 cod. proc. pen.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso Sentito il difensore avv. Migliucci, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il g.i.p. del tribunale di Gorizia fissava l'udienza preliminare nel procedimento a carico di EN IT per l'udienza del 19 novembre 1999, nel corso della quale i difensori chiedevano l'acquisizione della documentazione o delle cartelle cliniche relative al ricovero nel reparto psichiatrico della clinica di Innsbruck e nell'ospedale di Brunico, al fine di decidere sul rinvio a giudizio, rinnovando la perizia, espletata in assenza di questi atti, e conclusa con l'affermazione di parziale infermità di mente della predetta. In quella occasione il g.i.p. ordinava l'acquisizione e rinviava all'udienza del 17 dicembre 1999. Con successivo provvedimento depositato il 27 novembre 1999 - e notificato il 29 novembre 1999 - quel giudice nominava il perito psichiatrico ed anticipava l'udienza al 3 dicembre 1999.
In questa data il g.i.p. rigettava l'eccezione di nullità prospettata dalla difesa in ordine all'inosservanza dei termini previsti per la notificazione dell'avviso dell'udienza e conferiva l'incarico al perito già designato, sottoponendogli il seguente quesito: "esamini il perito la documentazione sanitaria e le cartelle cliniche già pervenute e ancora da pervenire dagli ospedali rispettivamente di Innsbruck e Brunico e valutata la consulenza tecnica del p.m., dica quale incidenza la documentazione indicata possa avere sull'elaborato del consulente tecnico del p.m., ed in caso affermativo valuti la capacità d'intendere e di volere dell'imputata al momento dei fatti, procedendo, ove necessario, ad accertamenti diretti sulla stessa". Su richiesta del p.m. e sentito il difensore, che chiedeva la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il g.i.p. rigettava quest'ultima, prorogava i termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia e fissava per la prosecuzione l'udienza dell'undici febbraio 2000. Ricorre il difensore, deducendo quattro motivi.
Con il primo espone violazione degli artt. 127, 185, 305 e 419 cod. proc. pen.. Assume che l'avviso per l'udienza del 3 dicembre 1999 è stato notificato tre giorni liberi prima e non dieci, come stabilito dall'art. 127 citato. Aggiunge che sarebbe erronea l'asserzione del giudice il secondo cui questa sarebbe la prosecuzione di quella precedente del 19 novembre 1999, laddove si tratterebbe di "nuova udienza a tutti gli effetti", non essendo consentita l'abbreviazione dei termini al di fuori dei casi stabiliti espressamente (es. art. 465).
Con il secondo motivo evidenzia violazione degli artt. 305 comma 1 e 392 cod. proc. pen., in quanto - come si desume dall'intestazione del verbale - il g.i.p. avrebbe proceduto con incidente probatorio, senza richiesta di alcuna delle parti - avendo la difesa chiesto soltanto l'acquisizione della documentazione - e senza rispettare modalità e forme previste dagli artt. 393 e seguenti del codice di rito. Precisa che la richiesta di perizia avanzata dalla difesa medesima non poteva essere interpretata come istanza d'incidente, non essendo espressa, e che lo stesso giudice nel provvedimento d'anticipazione aveva richiamato una eventuale nuova perizia". Il provvedimento di proroga sarebbe, quindi, abnorme, poiché la medesima può essere ordinata soltanto nel caso di perizia validamente disposta.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 305 comma 1, 70 e 422 cod. proc. pen.. Ricorda che nell'udienza preliminare il giudice può accertare d'ufficio la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo: in tale caso, però, il quesito doveva concernere questo profilo e non la capacità d'intendere e volere al momento dei fatti. Con il quarto motivo rappresenta violazione degli artt. 305 e 227 cod. proc. pen., in quanto, avendo il giudice fissato per il deposito sessanta giorni "dal momento in cui perverrà tutta la documentazione", detto tempo sarebbe in concreto indeterminato, attesa l'incertezza sulla stessa esistenza della documentazione da acquisire.
Motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
Nell'ipotesi in cui l'udienza preliminare già disposta sia rinviata in prosieguo ad altra e questa successivamente sia anticipata, non occorre rispettare i termini minimi stabiliti tra la notifica dell'avviso alle parti per la prima udienza, poiché l'interessato ha già avuto modo di esaminare gli atti e di impostare la propria difesa nella pienezza del contraddittorio.
La prospettazione inerente all'impossibilità di chiedere rinvio ulteriore per impedimento è priva di concreti riferimenti. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per avanzare istanza d'incidente probatorio non occorrono formule particolari e la ricorrente all'udienza del 19 novembre 1999 ha espressamente chiesto la perizia disposta dal g.i.p. il 3 dicembre 1999.
Il terzo motivo è parimenti pretestuoso, poiché la perizia de qua non è stata disposta d'ufficio ma in accoglimento di richiesta della difesa, ovviamente interessata a dimostrare l'incapacità d'intendere e di volere dell'imputata al momento del fatto.
Il quarto motivo non deve essere accolto, in quanto "non è abnorme il provvedimento con il quale il g.u.p. dispone la proroga dei termini di custodia cautelare, disciplinata dall'art. 305 comma 1 cod. proc. pen., stabilendo il termine di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui perverrà la documentazione medica dall'ospedale, purché sia fissata la successiva data dell'udienza, nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso l'apparente indeterminatezza della data d'inizio è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla menzionata data. La proroga, infatti, è prevista per il tempo assegnato per l'espletamento della perizia, tempo che cessa soltanto con l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza con l'udienza all'uopo fissata." (sostanzialmente conf. sez. 1 sent. 0 4011 del 07/07/99 c.c.02/06/99 rv. 213943 imp. Botticelli).
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000