Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2000, n. 2015
CASS
Sentenza 11 aprile 2000

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Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di custodia cautelare per l'espletamento di una perizia (art. 305 cod. proc. pen.) stabilendo per l'incombente il termine di sessanta giorni <<dal momento in cui perverrà tutta la documentazione>>, purché sia fissata la data dell'udienza nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso, infatti, l'apparente indeterminatezza della sospensione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla data di udienza, dovendo ritenersi che il <<tempo assegnato per l'espletamento della perizia>> cessa soltanto con l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2000, n. 2015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2015
    Data del deposito : 11 aprile 2000

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