Sentenza 21 gennaio 2002
Massime • 1
Ove sia accertata l'esistenza del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 e nel contempo sia contestata la presenza dei fatti (assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato; cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali; rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione) ai quali è condizionato il relativo contenuto (la decorrenza), il giudice che non giunga all'accertamento di questi fatti, non può respingere la domanda di condanna ma deve emanare sentenza di accoglimento subordinando la decorrenza al verificarsi dei fatti in condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0.06 02 /02 Aula 'B' M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 6468/99 Dott. Antonio SAGGIO Rel. Consigliere Cron.1614 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ' persona legale rappresentante pro tempore, in del elcttivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OC PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL 2001 3839 ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 397/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 16/12/98 R.G.N. 318/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 19 maggio 1998 il Pretore di Firenze in funzione di giudice del Lavoro condannò l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) a pagare a AT NN la pensione di inabilità dal 1° dicembre 1995, con interessi di legge. Con la sentenza in esame il Tribunale di Firenze ha respinto l'appello proposto dall'Istituto. Afferma il Tribunale che l'accertamento tecnico d'ufficio aveva posto in evidenza che, poiché l'NN. a causa di Caffetta da deficit dell'equilibrio rallentamento aneurisma. era psicomotorio, "l'attività di operaia, che ella svolge," può costituire pericolo di usura e danno. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee di un unico motivo: AT NN resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo. il ricorrente lamenta che il Tribunale. pur dando atto dell'attualità lavorativa svolta dall'NN e trascurando l'obbligo che il giudice di merito ha omesso di verificare d'ufficio la confermato condizione di erogabilità della pensione. un aveva incondizionato provvedimento di condanna. con decorrenza da epoca nella quale era incontroverso lo svolgimento di attività lavorativa (ancora attuale nel 1998). La controricorrente eccepisce pregiudizialmente che, “non essendo stata fatta valere in gradi di appello la questione relativa alla concreta erogabilità della prestazione con riferimento alla decorrenza riconosciuta dal giudice di primo grado, sul punto si sia formato il giudicato”. Nel merito. 3 rileva che ella è stata costretta a lavorare in attesa della prestazione dovutale.
2. Il ricorso è fondato. Infondata è l'eccezione di inammissibilità, che deve essere pregiudizialmente esaminata. E' in primo luogo da osservare che il giudicato può formarsi solo su Auss un aspetto della decisione che, nei confronti degli aspetti oggetto dell'impugnazione, abbia esistenza autonoma, e non resti in questa pur implicitamente coinvolto;
ed invero. l'impugnazione coinvolge, con gli aspetti della decisione direttamente ed espressamente contestati. anche gli aspetti la cui esistenza è subordinata ai primi, che nei loro confronti assumono natura pregiudiziale. Tale è il rapporto fra l'esistenza del diritto alla pensione e l'esistenza delle condizioni della sua erogabilità. le quali presuppongono (S.U. 14 luglio 1993 n. 7783) l'esistenza del diritto stesso. Pertanto, l'impugnazione del capo della sentenza che afferma l'esistenza del diritto alla pensione di inabilità coinvolge anche l'erogabilità della prestazione. Ciò, nel caso in esame. E' da aggiungere, per esigenza di completezza. che nel caso in esame l'I.N.P.S. con l'appello aveva espressamente eccepito la permanenza e l'attualità dell'attività lavorativa: il fatto che escludeva l'erogabilità della pensione.
3. Nel merito, è da osservare che la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi od integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. condizioni che. tuttavia, vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del Кино trattamento pensionistico, con una decorrenza che in caso di rinuncia o cancellazione effettuate successivamente alla domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione" (Sez. Un., 14 luglio 1993 n. 7783) Ciò è a dirsi anche per l'assenza di retribuzione per attività lavorativa (Cass. 19 novembre 1997 n. 11541).
4. Nell'ambito di questi principi, è da osservare che il diritto a pensione, di cui sia accertata l'esistenza per la presenza dei suoi requisiti costitutivi, ha per contenuto somme che, fin dall'inizio di questa esistenza (nascita), man mano maturano con lo scorrere del tempo. E tuttavia. ove questa nascita sia anteriore ai fatti precedentemente indicati (costituiti dall'assenza di retribuzione per attività lavorativa, dalla rinuncia, e dalla cancellazione: fatti accomunati dall'art. 2 quinto comma dell'indicata legge, e d'ora in avanti definiti come "eventi"), il contenuto del diritto non si costruisce con somme maturate dalla nascita stessa. bensi solo con le somme che maturano dopo il verificarsi degli eventi. Ciò consente di ritenere che, poiché in assenza degli indicati eventi il diritto non assume un proprio contenuto (con somme man mano maturate), questi eventi non condizionano la mera “erogazione" (quale mero materiale pagamento) di somme precedentemente maturate: né, d'altra parte. condizionano l'esistenza del diritto (poiché questo esiste. in quanto esistono i 5 suoi requisiti costitutivi: rapporto contributivo e stato di invalidità), bensì il contenuto del diritto stesso: le somme che man mano maturano e ne diventano parte integrante (e la cui mancanza, per l'assenza degli eventi, è irreversibile mancanza d'una parte integrante del diritto). L'assenza degli eventi diventa assenza del contenuto del diritto: il diritto alla pensione non ha un contenuto attuale. Мино Essendo, per natura, incerti nella loro esistenza (an) e nel tempo del loro verificarsi (quando), gli indicati eventi (che condizionano il contenuto del diritto) non costituiscono un termine. Non avendo efficacia retroattiva (in quanto non consentono, a seguito del loro verificarsi, che la maturazione delle somme si produca fin dalla nascita del diritto), gli eventi stessi non costituiscono neanche una condizione negoziale (art. 1360 primo comma cod. civ.). Sono pertanto una condicio juris, che, secondo il pensiero dominante, non ha efficacia retroattiva. In tal modo, il diritto è sorto e si è perfezionato con l'esistenza dei suoi requisiti costitutivi (rapporto assicurativo e stato invalidante). L'emergere del suo contenuto (le somme che man mano maturano) resta tuttavia condizionato al verificarsi degli indicati eventi. In tal senso (come costruirsi del contenuto del diritto: la maturazione delle somme) è pertanto da intendersi l'erogabilità della prestazione.
5. Poiché gli indicati eventi non sono elementi costitutivi del diritto alla pensione, questo sussiste anche ove gli eventi non sussistano. E se il diritto sussiste, ben può il titolare chiederne giudiziale riconoscimento, che il giudice non può negare. 9 E pertanto. il giudice che abbia accertato i fatti costitutivi del diritto (idoneo rapporto assicurativo e stato di inabilità) deve, anche in assenza degli eventi che ne condizionano il contenuto, accogliere integralmente la domanda, ove questa abbia natura meramente dichiarativa.
6. D'altro canto il giudice, in assenza degli indicati eventi. non può respingere neanche la domanda di condanna al pagamento della prestazione. duses Ed invero, da un canto la reiezione coinvolgerebbe illegittimamente il riconoscimento del diritto alla pensione, che (com'è di norma) è parte integrante dell'oggetto della domanda. D'altro canto, anche il diniego della mera pronuncia di condanna sarebbe illegittimo. Ed invero, l'assenza degli eventi è incompatibile solo con la materiale erogazione della prestazione: l'incompatibilità sorge solo con il pagamento: non prima. L'assenza anteriore all'erogazione resta astrattamente compatibile con la successiva erogazione. Ed a questa compatibilità corrisponde anche il diritto dell'assicurato a percepire compensi per attività lavorativa (ed a conservare l'iscrizione in elenchi ed albi, ed a non rinunciare a compensi sostitutivi ed integrativi) fino al conseguimento della pensione. Ed il compenso per attività svolta prima dell'erogazione (in egual modo l'assenza degli altri paralleli eventi). come non preclude l'erogazione stessa, a maggior ragione non preclude la pronuncia della sentenza, da cui solo successivamente trarrebbe origine l'erogazione: sentenza che essendo richiesta e non essendo preclusa, per il giudice costituisce un obbligo. 7 Infondata appare, in questo quadro, la contraria tesi (affermata da Cass. 3 marzo 1992 n. 2582, e rievocata da Cass 3 marzo 2001 n. 3098), secondo cui l'attività lavorativa (e lo stesso sarebbe a dirsi per la permanenza di iscrizione e per la mancanza di rinuncia a compensi alternativi e sostitutivi), essendo incompatibile con lo stesso stato di inabilità, configurerebbe giuridicamente una presunzione assoluta di non inabilità (da cui si intenderebbe trarre la conseguenza che l'assenza di attività lavorativa, consentendo il superamento della presunzione, diventa умею elemento costitutivo del diritto alla pensione). Ed invero. da un canto sarebbe irrazionale l'imposizione d'un onere (cessazione dell'attività lavorativa. cancellazione da elenchi ed albi, rinuncia) comportante un pregiudizio per l'assicurato, quando è ancora incerto il riconoscimento delle situazioni obiettive che danno diritto alla pensione (Sez. Un. 14 luglio 1993 n. 7783); e l'onere, lasciando l'assicurato nella necessità di porsi fuori del mondo del lavoro ed in attesa della futura ed incerta concessione della pensione, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 38 Cost. (Cass. 18 maggio 1992 n. 5903). Altro in secondo luogo, il giuridico stato di incapacità lavorativa. ed altro la materiale assenza di attività lavorativa: l'attività è solo un fatto materiale, che, anche a suo danno. l'assicurato può materialmente svolgere. pur in assenza della giuridica relativa capacità. Nel contempo, un'assoluta rigorosa presunzione di assenza di inabilità (in una disposizione che espressamente e per la prima volta la disciplina) potrebbe essere delineata solo con un'espressa e formale lettera 8 normativa: ed è determinante la lettera della norma (art. 2 quinto comma. prima e seconda parte, della legge 12 giugno 1984 n. 222). che, non solo non delinea alcuna presunzione, bensi dichiara formalmente incompatibile con gli indicati eventi solo la pensione di inabilità, e non lo stato di inabilità: il diritto: non il fatto. E pertanto il diritto alla pensione, se da un canto è diritto alle somme maturate dopo la cessazione dell'attività lavorativa (o dopo gli analoghi кишо eventi in condizione), d'altro canto non è divieto di compensi di lavoro (e di compensi sostitutivi ed integrativi, e di iscrizione in albi ed elenchi) prima di questa maturazione. Da ciò discende che dopo aver accertato l'esistenza del diritto, il giudice. anche in assenza degli indicati eventi. non può respingere la domanda.
7. E tuttavia, in assenza di questi eventi (e pertanto in presenza di compensi lavorativi o di compensi sostitutivi ed integrativi o di iscrizione in albi ed elenchi), il giudice, dichiarando il diritto alla pensione. non può dichiarare l'incondizionato obbligo dell'ente previdenziale all'immediata relativa erogazione (in tal senso, anche Cass. 29 dicembre 1999 n. 14692). poiché ciò condurrebbe ad affermare e dare attuazione ad un contenuto (del diritto) che non sussiste.
8. Consegue la necessità che, ove il giudice non accerti la contestata esistenza degli eventi che condizionano il contenuto del diritto alla pensione. pronunci sentenza di condanna che rispecchiando e descrivendo, con l'effettiva esistenza del diritto, anche i limiti del suo contenuto, condizioni questo contenuto (la maturazione delle somme, quale 9 "decorrenza". da intendersi non come limite del diritto bensì delle relative somme) al verificarsi degli eventi in condizione. L'ammissibilità d'una sentenza di condanna in tal modo condizionata è stata ipotizzata da Cass. 5 maggio 1995 n. 4883; seguendo e coltivando questa traccia, si ritiene tuttavia che, per il giudice di merito. il quale accerti l'esistenza del diritto alla pensione di inabilità e non giunga ad accertare la Muces contestata presenza delle condizioni di "erogabilità". la sentenza di condanna in tal modo condizionata costituisca non una mera possibilità. bensi una necessità.
9. E' pertanto da affermare il seguente principio: "Ove sia accertata l'esistenza del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e nel contempo sia contestata la presenza dei fatti (assenza di compensi per lavoro autonomo o subordinato;
cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali: rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione) ai quali è condizionato il relativo contenuto (la decorrenza), il giudice che non giunga all'accertamento di questi fatti, non può respingere la domanda di condanna, ed ha l'obbligo di emettere sentenza con cui, accogliendo la domanda stessa. subordina la decorrenza al verificarsi dei fatti in condizione". 10. Il ricorso deve essere accolto. con la cassazione della sentenza impugnata. E. non essendo necessari accertamenti di fatto, la 10 NTE L IMPOSTA DI BOLLO, J REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS O DI ITO AI SENSI DELL'ART. 1 DELL LEGGE 11-8-73 N. 53 causa deve essere decisa nel merito, con l'applicazione dell'indicato principio. E' tuttavia da confermare la disciplina delle spese dei giudizi di merito (contenuta nella sentenza di primo grado e nella sentenza di secondo grado): in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. nulla è da disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. a pagare a AT NN la pensione di inabilità, e subordina l'erogazione delle relative somme alla cessazione dell'attività lavorativa: conferma la condanna (con distrazione) alle spese contenuta nella sentenza del Pretore di Firenze e nella sentenza del Tribunale di Firenze;
nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Cusco IL PRESIDENTE Pich Dutki fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi2.1 GEN. 2002 T IL CANCELLIEREalle R O C 11