Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 44022
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Sentenza 28 maggio 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 28 maggio 2014, presieduta dal Dott. Alfredo Lombardi. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che aveva confermato la decisione di non procedere nei suoi confronti per il reato di falso ideologico, sostenendo che il libretto universitario non avesse valore certificativo e che non vi fosse dolo nel suo comportamento. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la natura del libretto universitario e l'elemento soggettivo del reato, oltre a presunti vizi procedurali legati all'assenza di prove audiovisive.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il libretto universitario ha una funzione certificativa riguardo agli esami sostenuti, e che il dolo generico è sufficiente per configurare il reato di falso ideologico. Inoltre, ha chiarito che l'innocuità del falso non può essere valutata in base all'uso del documento, ma solo se esso è idoneo a ingannare la fede pubblica. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla completezza del materiale probatorio, evidenziando che il ricorrente aveva già accettato il giudizio abbreviato. La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di falso, al libretto universitario deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni relative alla frequenza dello studente alle lezioni, e, invece, natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto supermento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali. (Fattispecie in cui l'imputato, in qualità di professore universitario, aveva attestato nel libretto universitario di una studentessa l'avvenuto superamento di un esame, in realtà non sostenuto).

Commentario1

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 44022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44022
Data del deposito : 28 maggio 2014

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