Sentenza 24 luglio 2012
Massime • 1
È valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuata presso il domicilio eletto da indagato già detenuto per altra causa.
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- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2012, n. 31490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31490 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2012 |
Testo completo
3 14 90 / 12 Hon. UDIENZA PUBBLICA del 24\07\2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano SENTENZA LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE 3/2012 QUARTA SEZIONE PENALE composta dai magistrati: REGISTRO dott. ESPOSITO Antonio PRESIDENTE GENERALE Consigliere rel. dott. IZZO Fausto Consigliere dott. CITTERIO Carlo NR. 23008\12 Consigliere dott. VESSICHELLI Maria Consigliere dott. ANDREAZZA Gastone ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : LA NO, n. a Roma il 27\7\1939 avverso la sentenza del 10\11\2011 della Corte di Appello di Roma (nr. 5344\2008) udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Udita la richiesta del P.G. dr. Gabriele Mazzotta che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Velletri, sez. dist. di Anzio, del 27\11\2007, LI NO veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200 di multa, con la diminuente del rito abbreviato, per il delitto di truffa in danno del titolare della oreficeria "Nanà Gioielli". All'LI veniva addebitato di avere acquistato gioielli per un importo di € 2.200= pagandoli con assegni bancari risultati falsi (acc. in Anzio il 29\7\2004). Con sentenza del 10\11\2011 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna. Dopo aver rigettato alcune eccezioni processuali, la Corte distrettuale evidenziava che la responsabilità dell'LI emergeva dalle indagini svolte dai Carabinieri ed in particolare dal riconoscimento fotografico effettuato dalla titolare della gioielleria, Pacciani, e dal marito di costei, anch'egli presente nell'esercizio. Peraltro, a corroborare l'attendibilità delle individuazioni, vi era la circostanza che i Carabinieri di Capena avevano identificato l'LI (gravato da numerosi precedenti specifici) come autore di analoghe truffe commesse con modalità simili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge per essere stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, piuttosto che, come previsto dal terzo comma dell'art. 156 c.p.p. presso il luogo d detenzione. Infatti al momento della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. l'LI si trovava ristretto in detenzione domiciliare presso il suo luogo di residenza;
2.2. l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione per essere stata la condanna pronunciata sulla base di individuazioni di persona fotografiche effettuate a distanza di tempo dai fatti e, quindi prive di attendibilità. Peraltro l'individuazione era stata effettuata anche dal marito della Pacciani, il quale non aveva sporto alcuna denuncia. CONSIDERATO in DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La doglianza di natura processuale formulata è manifestamente infondata. Va premesso che l'LI ha eletto domicilio mentre già si trovava in stato di detenzione. Orbene, questa Corte di legittimità ha statuito che "È valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo (Fattispecie di notifica, presso il difensore domiciliatario, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di imputato in stato di detenzione domiciliare)" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3870 del 02/10/2008Ud. (dep. 28/01/2009), Rv. 242396; conforme : Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1416 del 07/10/2010 Ud. (dep. 19/01/2011), Rv. 249191; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47324 del 20/11/2009 Ud. (dep. 12/12/2009), Rv. 245306; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17798 del 05/02/2009Ud. (dep. 27/04/2009), Rv. 243952). Я Invero il domicilio eletto, implicando, a differenza di quello dichiarato, l'indicazione non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s'impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. L'elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, con l'effetto che queste, così effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se l'obbligo di informare costui grava, come nel caso di specie, sul suo difensore di fiducia, individuato come domiciliatario.
3.2. Quanto alle doglianze relative alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, va rilevato che le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.3. Infine va osservato che il delitto per cui si procede non è prescritto, in ragione della sospensione dei termini di prescrizione verificatisi nelle udienza del 19\7\07 (astensione degli Avvocati) e 17\1\07 (istanza di rinvio del difensore). Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000= alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente tott Fausto IZZO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Colt. Antonio ESPOSITO IL 02 AGO 2012 1805