Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 33648
CASS
Sentenza 23 marzo 2005

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Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (ASL) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l'uso dell'atto falso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 33648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33648
    Data del deposito : 23 marzo 2005

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