Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (ASL) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l'uso dell'atto falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 33648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33648 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 707
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 043140/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CA CA N. IL 19/12/1952;
avverso SENTENZA del 27/05/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RM IN veniva trovato in possesso di una ricetta falsa - necessaria, a quanto pare, per ottenere il rinvio di una causa - apparentemente rilasciata dal dottor DO Giugliano e recante il timbro Regione Campania;
il dottor Giugliano era un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Per tale fatto, qualificato come violazione degli articoli 482 e 477 c.p., il IN veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli con sentenza del 26 ottobre 2001 alla pena di mesi otto di reclusione;
la decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 27 maggio 2003. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione RM IN che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea qualificazione giuridica del fatto perché non è ravvisabile la violazione degli articoli 477 e 482 c.p. non essendo il certificato medico ne' una autorizzazione ne' una certificazione in senso tecnico;
si tratterebbe, invece, di una scrittura privata non perseguibile penalmente sia per mancanza della querela che dell'uso della predetta scrittura;
2) Mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche negate dalla Corte di merito.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere alle ricette del medico convenzionato con le ASL la duplice natura di certificato, per la parte ricognitiva, e di autorizzazione amministrativa, nella parte in cui consente all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico (SS.UU. 16 aprile 1988, Giordani, in Cass. Pen. 1988, 1597). Il principio è stato successivamente ribadito più volte dalla Corte di legittimità (vedi ad esempio Cass. 1 giugno 1990, Natale e Cass. 1 febbraio 1993, Dei). Del resto la giurisprudenza citata dal ricorrente non contrasta affatto con gli indirizzi indicati, ma viene soltanto male interpretata dal ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che correttamente i giudici di merito hanno qualificato certificato la scrittura trovata in possesso del ricorrente, perché in essa un medico convenzionato - che il Giugliano fosse un medico convenzionato vi è un accertamento di fatto dei giudici di merito che non può essere messo in discussione in questa sede - attestava falsamente la esistenza di una malattia dell'imputato con relativa prognosi.
Un siffatto certificato poteva essere, ovviamente, utilizzato dall'assistito per varie finalità, essendo stato attestato il suo stato di malattia e, quindi, il suo diritto ad essere assistito dal Servizio sanitario pubblico.
Trattandosi di certificato di un medico convenzionato, in base alla giurisprudenza citata, giustamente il fatto commesso dall'imputato - falsificazione della ricetta - è stato ritenuto come violazione degli articoli 477 e 482 c.p.. Ovviamente per la punizione di tale reato non vi è bisogno ne' dell'uso dell'atto falso ne' della querela.
Il secondo motivo di impugnazione, oltre ad essere manifestamente infondato, si risolve in censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità.
I giudici di merito, infatti, hanno negato le attenuanti generiche per il numero e la gravità dei precedenti penali, facendo così un preciso riferimento ai criteri indicati dall'articolo 133 c.p., di cui i giudici dei primi due gradi di giurisdizione debbono tenere conto nella determinazione della pena.
La motivazione è perciò congrua, logica e rispettosa delle indicazioni del legislatore;
le relative valutazioni di merito, ovviamente, non possono essere censurate in questa sede di legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di e. 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di e. 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005