CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US AF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma emessa in data 16/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Alberto LI, contenente anche motivi aggiunti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, ha applicato a US AF la pena di mesi sei di reclusione a titolo di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3361 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/11/2022 aumento, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile del 15/02/2019, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto della P&G Corporate s.r.I., dichiarata fallita in data 04/07/2018. 2. US AF ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alberto LI, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 127, comma 4 cod. proc. pen., 34 e 111 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 16/03/2022, l'avv.to Veronica Paturzo, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv.to Alberto LI, aveva depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, con allegata documentazione e dichiarazione con cui il predetto chiedeva di essere sentito a spontanee dichiarazioni;
tale istanza veniva rigettata con ordinanza a verbale non riportata nella motivazione della sentenza, del tutto silente sul punto, avendo, peraltro, il provvedimento di rigetto erroneamente ritenuto non rilevante il legittimo impedimento dell'imputato nell'ambito dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., con integrazione di una nullità assoluta;
2.2 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett. c), 179, 127, 180, 181 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, con comunicazione del 18/01/2022, l'avv.to Alberto LI rappresentava il legittimo impedimento di esso difensore per l'udienza del 26/01/2022, chiedendo rinvio;
analoga istanza era comunicata dal difensore avv.to Mario Fiaccavento, in data 14/01/2022, sempre in riferimento alla medesima udienza, alla quale, quindi, era presente il solo imputato, che insisteva nella richiesta di rinvio per impedimento dei propri difensori;
il Giudice rinviava alla successiva udienza del 16/03/2022 per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla richiesta di conversione della pena pecuniaria, omettendo ogni decisioni in merito alle istanze difensive, non valutate neanche alla successiva udienza, in contrasto anche con quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità; infine, all'avv.to Mario Fiaccavento non era stato comunicato il rinvio all'udienza del 16/03/2022, estromettendolo, quindi, dall'esercizio della difesa tecnica;
2.3 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 58 I. 689/1981, 111 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 26/01/2022, il Giudice aveva dato atto della richiesta dell'imputato di 2 sostituzione della pena già richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la pena pecuniaria, richiesta articolatamente motivata, che era stata trasmessa al pubblico ministero per le sue determinazioni, essendo stata omessa ogni motivazione nella sentenza in riferimento alla predetta istanza, con conseguente nullità della sentenza;
2.4 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., I. 134/2021, 3, 25, 111, 117 Costituzione, 7 CEDU, 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 16/03/2022, la difesa aveva ribadito la richiesta di sostituzione della pena detentiva concordata, pari a mesi sei di reclusione, con quella pecuniaria;
nelle more la legge n. 134 del 2021 ha elevato ad un anno di reclusione il limite rispetto al quale chiedere la conversione della pena e, trattandosi di disposizione più favorevole, avrebbe dovuto essere immediatamente applicata;
in ogni caso, l'imputato, sempre ai sensi delle nuove disposizioni normative, chiedeva, in subordine, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità; neanche rispetto a tali richieste si rinviene alcuna motivazione nella sentenza impugnata. Con memoria difensiva, trasmessa a mezzo pec in data 02/11/2022, la difesa ha ribadito il contenuto del quarto motivo di ricorso, evidenziando la totale carenza di motivazione circa la volontà manifestata dall'imputato e dalla difesa di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, I. 689/1981, ferma restando la immediata applicazione della I. 134 del 2021, in quanto disposizione più favorevole, avendo l'imputato, in ogni caso, chiesto anche l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Con il primo motivo aggiunto si fa presente che la pubblicazione del d. Igs. 150 del 2022 determina l'immediata applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. Con il secondo motivo aggiunto si fa presente che, con la pubblicazione del d. I. n. 162 del 31/10/2022, all'art. 6, è stata prorogata l'entrata in vigore della "riforma Cartabia", il che ha implicato l'ampliamento della vacatio legis;
nel caso di specie, tuttavia, essendo stato il ricorso già depositato, la legge più favorevole deve essere ritenuta applicabile e, quindi, deve ritenersi applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 95 in materia di sostituzione delle pene detentive brevi. In caso contrario, infatti, l'imputato, in caso di rigetto del ricorso, si troverebbe nella condizione di non poter usufruire della legge penale più favorevole, in quanto il termine di giorni trenta per il deposito al giudice delle'esecuzione dell'istanza di applicazione di pena sostitutiva - di cui all'art. 95 delle citate disposizioni transitorie - scadrebbe il 18/12/2022, prima del 3 30/12/2022, data finale della proroga della vacatio legis, periodo nell'ambito del quale si è verificata la pendenza del ricorso;
stesso discorso va fatto in riferimento all'eventuale rigetto dell'applicazione dell'art. 97, in tema di disposizioni transitorie concernenti la materia dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie. In tal senso, quindi, si formula istanza di rinviare la trattazione del ricorso ad una data successiva al 30/12/2022, ovvero di concedere all'imputato la rimessione in termini per presentare istanza al Giudice dell'esecuzione, ponendosi, in caso contrario, un evidente profilo di incostituzionalità del d.l. n. 162 del 2022 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, 7 CEDU e 49 CDFUE. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di US AF è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Pacificamente inammissibili risultano i primi due motivi di ricorso, in quanto - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - la doglianza non rientra tra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non venendo in rilievo né la qualificazione giuridica dei fatti, né, tantomeno, la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, né vizi relativi all'espressione di volontà dell'imputato, né, infine, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate. Peraltro, va ricordato come l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Moretti, Rv. 269072). Né risulta in alcun modo individuato quale interesse l'imputato intendesse tutelare attraverso la richiesta di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Rv. 270034 in tema di applicazione della pena a seguito di pronuncia de plano), posto che, come risulta dalla documentazioni allegata al ricorso, il AF, all'udienza del 26/01/2022, aveva reso spontanee dichiarazioni in maniera estremamente articolata. Il terzo motivo di ricorso non si confronta con quanto emerso dagli atti processuali, peraltro anche allegati dal difensore: all'udienza del 26/01/2022, infatti, l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione dell'art. 53 I. 689/1982, senza dimostrare come ciò, tuttavia, avesse influito sul pregresso accordo posto a fondamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; non a caso, infatti, nel verbale di udienza si fa menzione della trasmissione dell'istanza 4 al pubblico ministero per le sue determinazioni, ma non risulta affatto che il pubblico ministero avesse espresso il proprio consenso in merito alla detta istanza. L'accordo pregresso raggiunto tra le parti, infatti, non può unilateralmente essere modificato da un'istanza dell'imputato e, essendo carente qualsivoglia accordo su detto punto con il pubblico ministero, deve evidentemente escludersi ogni ipotesi di divergenza circa la volontà manifestata dalle parti e posta a base dell'accordo raggiunto, che non contemplava la sostituzione della pena detentiva di mesi sei di reclusione. Pacificamente, infatti, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile una volta che entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso, non potendo, quindi, essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay Kalopa, Rv. 282054; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo Claudio, Rv. 281492 Sez. 5, n. 12195, Locca Roberta, Rv. 276038). Né, infine, si comprende come possano incidere le nove disposizioni normative, posto che la pena oggetto dell'accordo - mesi sei di reclusione - era suscettibile, già prima delle invocate modifiche normative, di poter essere sostituita con la pena pecuniaria, sicché l'imputato ben avrebbe potuto inserirla nella proposta di accordo, in tal caso correndo il rischio che il pubblico ministero no prestasse il proprio consenso. Per tale ragione la questione di contrasto con i principi costituzionali, come formulata, appare del tutto irrilevante nel caso in esame, a prescindere dalla rilevata tardività dei motivi aggiunti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Alberto LI, contenente anche motivi aggiunti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, ha applicato a US AF la pena di mesi sei di reclusione a titolo di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3361 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/11/2022 aumento, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile del 15/02/2019, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto della P&G Corporate s.r.I., dichiarata fallita in data 04/07/2018. 2. US AF ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alberto LI, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 127, comma 4 cod. proc. pen., 34 e 111 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 16/03/2022, l'avv.to Veronica Paturzo, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv.to Alberto LI, aveva depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, con allegata documentazione e dichiarazione con cui il predetto chiedeva di essere sentito a spontanee dichiarazioni;
tale istanza veniva rigettata con ordinanza a verbale non riportata nella motivazione della sentenza, del tutto silente sul punto, avendo, peraltro, il provvedimento di rigetto erroneamente ritenuto non rilevante il legittimo impedimento dell'imputato nell'ambito dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., con integrazione di una nullità assoluta;
2.2 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett. c), 179, 127, 180, 181 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, con comunicazione del 18/01/2022, l'avv.to Alberto LI rappresentava il legittimo impedimento di esso difensore per l'udienza del 26/01/2022, chiedendo rinvio;
analoga istanza era comunicata dal difensore avv.to Mario Fiaccavento, in data 14/01/2022, sempre in riferimento alla medesima udienza, alla quale, quindi, era presente il solo imputato, che insisteva nella richiesta di rinvio per impedimento dei propri difensori;
il Giudice rinviava alla successiva udienza del 16/03/2022 per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla richiesta di conversione della pena pecuniaria, omettendo ogni decisioni in merito alle istanze difensive, non valutate neanche alla successiva udienza, in contrasto anche con quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità; infine, all'avv.to Mario Fiaccavento non era stato comunicato il rinvio all'udienza del 16/03/2022, estromettendolo, quindi, dall'esercizio della difesa tecnica;
2.3 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 58 I. 689/1981, 111 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 26/01/2022, il Giudice aveva dato atto della richiesta dell'imputato di 2 sostituzione della pena già richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la pena pecuniaria, richiesta articolatamente motivata, che era stata trasmessa al pubblico ministero per le sue determinazioni, essendo stata omessa ogni motivazione nella sentenza in riferimento alla predetta istanza, con conseguente nullità della sentenza;
2.4 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., I. 134/2021, 3, 25, 111, 117 Costituzione, 7 CEDU, 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del 16/03/2022, la difesa aveva ribadito la richiesta di sostituzione della pena detentiva concordata, pari a mesi sei di reclusione, con quella pecuniaria;
nelle more la legge n. 134 del 2021 ha elevato ad un anno di reclusione il limite rispetto al quale chiedere la conversione della pena e, trattandosi di disposizione più favorevole, avrebbe dovuto essere immediatamente applicata;
in ogni caso, l'imputato, sempre ai sensi delle nuove disposizioni normative, chiedeva, in subordine, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità; neanche rispetto a tali richieste si rinviene alcuna motivazione nella sentenza impugnata. Con memoria difensiva, trasmessa a mezzo pec in data 02/11/2022, la difesa ha ribadito il contenuto del quarto motivo di ricorso, evidenziando la totale carenza di motivazione circa la volontà manifestata dall'imputato e dalla difesa di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, I. 689/1981, ferma restando la immediata applicazione della I. 134 del 2021, in quanto disposizione più favorevole, avendo l'imputato, in ogni caso, chiesto anche l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Con il primo motivo aggiunto si fa presente che la pubblicazione del d. Igs. 150 del 2022 determina l'immediata applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. Con il secondo motivo aggiunto si fa presente che, con la pubblicazione del d. I. n. 162 del 31/10/2022, all'art. 6, è stata prorogata l'entrata in vigore della "riforma Cartabia", il che ha implicato l'ampliamento della vacatio legis;
nel caso di specie, tuttavia, essendo stato il ricorso già depositato, la legge più favorevole deve essere ritenuta applicabile e, quindi, deve ritenersi applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 95 in materia di sostituzione delle pene detentive brevi. In caso contrario, infatti, l'imputato, in caso di rigetto del ricorso, si troverebbe nella condizione di non poter usufruire della legge penale più favorevole, in quanto il termine di giorni trenta per il deposito al giudice delle'esecuzione dell'istanza di applicazione di pena sostitutiva - di cui all'art. 95 delle citate disposizioni transitorie - scadrebbe il 18/12/2022, prima del 3 30/12/2022, data finale della proroga della vacatio legis, periodo nell'ambito del quale si è verificata la pendenza del ricorso;
stesso discorso va fatto in riferimento all'eventuale rigetto dell'applicazione dell'art. 97, in tema di disposizioni transitorie concernenti la materia dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie. In tal senso, quindi, si formula istanza di rinviare la trattazione del ricorso ad una data successiva al 30/12/2022, ovvero di concedere all'imputato la rimessione in termini per presentare istanza al Giudice dell'esecuzione, ponendosi, in caso contrario, un evidente profilo di incostituzionalità del d.l. n. 162 del 2022 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, 7 CEDU e 49 CDFUE. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di US AF è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Pacificamente inammissibili risultano i primi due motivi di ricorso, in quanto - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - la doglianza non rientra tra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non venendo in rilievo né la qualificazione giuridica dei fatti, né, tantomeno, la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, né vizi relativi all'espressione di volontà dell'imputato, né, infine, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate. Peraltro, va ricordato come l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Moretti, Rv. 269072). Né risulta in alcun modo individuato quale interesse l'imputato intendesse tutelare attraverso la richiesta di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Rv. 270034 in tema di applicazione della pena a seguito di pronuncia de plano), posto che, come risulta dalla documentazioni allegata al ricorso, il AF, all'udienza del 26/01/2022, aveva reso spontanee dichiarazioni in maniera estremamente articolata. Il terzo motivo di ricorso non si confronta con quanto emerso dagli atti processuali, peraltro anche allegati dal difensore: all'udienza del 26/01/2022, infatti, l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione dell'art. 53 I. 689/1982, senza dimostrare come ciò, tuttavia, avesse influito sul pregresso accordo posto a fondamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; non a caso, infatti, nel verbale di udienza si fa menzione della trasmissione dell'istanza 4 al pubblico ministero per le sue determinazioni, ma non risulta affatto che il pubblico ministero avesse espresso il proprio consenso in merito alla detta istanza. L'accordo pregresso raggiunto tra le parti, infatti, non può unilateralmente essere modificato da un'istanza dell'imputato e, essendo carente qualsivoglia accordo su detto punto con il pubblico ministero, deve evidentemente escludersi ogni ipotesi di divergenza circa la volontà manifestata dalle parti e posta a base dell'accordo raggiunto, che non contemplava la sostituzione della pena detentiva di mesi sei di reclusione. Pacificamente, infatti, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile una volta che entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso, non potendo, quindi, essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay Kalopa, Rv. 282054; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo Claudio, Rv. 281492 Sez. 5, n. 12195, Locca Roberta, Rv. 276038). Né, infine, si comprende come possano incidere le nove disposizioni normative, posto che la pena oggetto dell'accordo - mesi sei di reclusione - era suscettibile, già prima delle invocate modifiche normative, di poter essere sostituita con la pena pecuniaria, sicché l'imputato ben avrebbe potuto inserirla nella proposta di accordo, in tal caso correndo il rischio che il pubblico ministero no prestasse il proprio consenso. Per tale ragione la questione di contrasto con i principi costituzionali, come formulata, appare del tutto irrilevante nel caso in esame, a prescindere dalla rilevata tardività dei motivi aggiunti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/11/2022 Il Consigliere estensore