CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10391 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI DR Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26.11.2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato ES EL responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada (commesso il 17.6.2019). 2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Nullità della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo difensore di fiducia del prevenuto, avv. Marco Bresciani, visto che il precedente difensore, avv. Longobardi, era stato revocato. II) Vizio di motivazione in punto di mancata concessione della messa alla prova, per non avere il giudicante valutato il programma di trattamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente delle restanti censure. 5. Dall'esame degli atti - consentito a questa Corte in ragione della censura di carattere processuale sollevata dalla difesa del ricorrente - si evince che il decreto di citazione in appello per l'udienza del 26.11.2021 è stato notificato via PEC al precedente difensore dell'imputato (avv. Longobardi) e non all'avv. Bresciani, il quale aveva materialmente redatto l'atto di impugnazione, con contestuale atto di nomina fiduciaria del medesimo da parte dell'imputato e revoca del precedente difensore (atto di nomina del 26.10.2020, atto di appello depositato il 28.10.2020 nella cancelleria del Tribunale di Bergamo). E' pacifico che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nel caso certamente verificatasi nell'ambito del giudizio di cognizione (cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071 - 01). 6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito individuato in dispositivo affinché proceda al giudizio. Il Con ere estensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10391 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI DR Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26.11.2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato ES EL responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada (commesso il 17.6.2019). 2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Nullità della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al nuovo difensore di fiducia del prevenuto, avv. Marco Bresciani, visto che il precedente difensore, avv. Longobardi, era stato revocato. II) Vizio di motivazione in punto di mancata concessione della messa alla prova, per non avere il giudicante valutato il programma di trattamento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente delle restanti censure. 5. Dall'esame degli atti - consentito a questa Corte in ragione della censura di carattere processuale sollevata dalla difesa del ricorrente - si evince che il decreto di citazione in appello per l'udienza del 26.11.2021 è stato notificato via PEC al precedente difensore dell'imputato (avv. Longobardi) e non all'avv. Bresciani, il quale aveva materialmente redatto l'atto di impugnazione, con contestuale atto di nomina fiduciaria del medesimo da parte dell'imputato e revoca del precedente difensore (atto di nomina del 26.10.2020, atto di appello depositato il 28.10.2020 nella cancelleria del Tribunale di Bergamo). E' pacifico che l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nel caso certamente verificatasi nell'ambito del giudizio di cognizione (cfr. Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071 - 01). 6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito individuato in dispositivo affinché proceda al giudizio. Il Con ere estensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Presidente