Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
AND RE BLICA6 7 0 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rego Caments SEZIONE SECONDA CIVILE di Comprenda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8195/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 17637Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep.2814 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere C.C. Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORT SU M ASAZIONE SENTENZA ..... T h e studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal IL SOLE 24 ORE 3000 GIROLAMO, NINNI COSIMO, NINNI CARMINE, NINNI NINNI 7.01 . 2001 il elettivamente domiciliati in ROMA VIA E Q IL CANCELLIEREMARIO, presso lo studio dell'avvocato CONTE99, VISCONTI MICHELE, che li difende unitamente agli avvocati CANCELLERIA: PASANISI ALFREDO, PASANISI BERNARDINO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (E.A.A.P.), in persona in persona del Commissario Straordinario 2001 PALLESI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 250 MEDAGLIE D'ORO 305, presso lo STUDIO DRAGONE, che lo -1- difende unitamente all'avvocato TUCCI FRANCESCANTONIO, giusta delega in atti;
- resistente nonchè
contro
COMUNE MASSAFRA, in persona del Sindaco p.t., ENEL S.P.A. in persona del legale rapp.te p.t.; intimati avversO la sentenza n. 367/99 del TR di TARANTO, depositata il 18/03/99; : udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AE IC chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la ... competenza del TR di Taranto, con le ulteriori statuizioni di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IR NI, IM NI, MI NI e IO NI, lamentando che una loro strada privata nell'abitato di Massafra fosse stata arbitrariamente inserita nell'elenco delle vie pubbliche, nonché occupata con l'installazione di un impianto di illuminazione, di una linea tele- fonica, di condotte idriche e fognarie, hanno citato davanti al TR di Taranto il Comune e l'Ente autonomodi Massafra, la s.p.a. ENEL acquedotto pugliese, chiedendo che il suolo in questione fosse dichiarato di loro proprietà e non gravato da servitù, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione dei suddetti impian- ti, o in subordine al risarcimento dei danni, nel caso che si fosse ritenuta realizzata un'ipotesi di "accessione invertita". A tali domande hanno resistito tutti i conve- nuti, contestandone sotto vari profili la fonda- tezza. Il Comune di Massafra ha altresì eccepito pregiudizialmente l'incompetenza per materia del giudice adito, sostenendo che la cognizione della controversia appartiene al TR regionale delle acque pubbliche. marzo 1999 il TR Con sentenza del 18 8195/1999 3 di Taranto ha accolto tale eccezione, dichiarando la propria incompetenza e rimettendo le parti davanti al TR delle acque pubbliche compe- tente per territorio, in base al rilievo che vertendo il richiesto accertamento sull'occupa- zione, legittima o illegittima, di un fondo con opere idrauliche di cui si chiede la rimozione o per cui si chiede, in subordine, il risarcimento del danno, la competenza a decidere tali domande. spetta al TR Regionale delle Acque Pubbli- che, a norma dell'art. 140, lett. d, R.D. 11.12.33, n. 1775». La decisione è stata impugnata da IR NI, IM NI, MI NI e IO NI con regolamento di competenza, in base а due motivi. L'Ente autonomo acquedotto pugliese ha presentato un proprio "controricorso", chiedendo il rigetto dell'istanza, mentre invece il Procu- ratore generale, nelle sue requisitorie, ha concluso per l'accoglimento. Il Comune di Massa- fra e la s.p.a. ENEL non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione i ricor- renti, denunciando «violazione e falsa applica- 8195/1999 4 zione dell'art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775», lamentano che il TR di Taranto, nel dichiarare la propria incompetenza per materia, ha omesso di rilevare che il Comune di Massafra e l'Ente autonomo acquedotto pugliese avevano negato entrambi di aver collocato condutture nel fondo in questione, sicché si ignora se si tratti di «un'opera pubblica idraulica, come tale di proprietà di una pubblica Amministrazione, ed avente una certa rilevanza per il buon regime delle acque pubbliche>>. La censura non è fondata. Poiché gli attori, nel promuovere il giudi- zio, hanno sostenuto che il Comune di Massafra ha arbitrariamente incluso la strada privata di loro proprietà nell'elenco delle vie pubbliche, con- sentendovi inoltre l'installazione di impianti idrici, fognari, elettrici e telefonici, la qualità "pubblica" della prima di tali opere, pur se non espressamente affermata, è stata implici- tamente prospettata nella domanda (alla cui stregua deve essere determinata la competenza, indipendentemente dalle contestazioni della parte convenuta: Cass. 1 dicembre 2000 n. 15367), in quanto l'adduzione e distribuzione di acqua 8195/1999 5 Mmi destinata alla generalità della popolazione costituisce un servizio appunto "pubblico", demandato ai comuni (R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578) e ad enti appositamente costituiti, come dell'acquedotto pugliese, nei quello autonomo territori in cui gli è affidato tale compito (R. D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060). Correttamente, quindi, il TR di Taranto ha deciso nel relativamente а quantosenso che la competenza, gli attori hanno chiesto a proposito della «con- dotta idrica» collocata nel loro fondo, appartie- ne al TR regionale delle acque, a norma dell'art. 140 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale riserva а tale giudice specializzato la cognizione, tra l'altro, delle «controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale о parziale, permanente ○ temporanea di fondi e le indennità previste in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauli- che, di bonifica e di derivazione e utilizzazione delle acque>>> e delle controversie per risarci- dipendenti da qualunque operamenti di danni dalla pubblica amministrazione e daeseguita qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa>>> in materia: previsioni in cui 8195/1999 6 Mi cause in cui sono comunque rientrano tutte le operate nel governo delle coinvolte le scelte amministrazione per la acque dalla pubblica tutela di interessi generali, restandone escluse soltanto quelle che vi sono connesse in via meramente occasionale (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15366). Ma è chiaro che non ricorre, nella spe- cie, quest'ultima ipotesi, essendo stata chiesta la condanna del Comune di Massafra e dell'Ente autonomo acquedotto pugliese all'eliminazione di una conduttura idrica, nel presupposto che la sua installazione fosse stata consentita dall'uno e realizzata dall'altro, evidentemente nello svol- gimento del compito loro proprio, di provvedere a un adeguato approvvigionamento di acqua per gli abitanti del luogo. Con il secondo motivo di ricorso, dolendosi di «violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di connessione delle cause violazione e falsa applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ.», IR NI, IM NI, Carmi- ne NI e IO NI lamentano che il TR di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza anche per le ulteriori domande che erano state del Comune di Massafra, confronti proposte nei 8195/1999 7 Mmmm. dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e della s.p.a. ENEL, aventi per oggetto la dichiarazione dell'appartenenza agli attori del suolo in conte- servitù cui distazione e la negazione delle fatto esso è stato assoggettato, mediante la collocazione di una fognatura e di un impianto di illuminazione. La censura è fondata. In effetti, le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata sono state svolte esclusiva- mente con riguardo e unicamente si attagliano alle domanda di riduzione in pristino e di risar- cimento di danni, proposte relativamente alla condotta idrica. Non si riferiscono invece - né sono pertinenti - alle altre domande, con le quali gli attori hanno chiesto il riconoscimento della loro qualità di proprietari del fondo di cui si tratta e la dichiarazione della sua esen- zione dalle servitù che vi erano state fatte gravare, mediante la collocazione di una fognatu- aira (che non costituisce "opera idraulica", sensi della disposizione sopra citata: Cass. 9 l'installazione di un febbraio 2000 n. 1451) e illuminazione: questioni che non impianto di rientrano in alcuna delle ipotesi né di competen- 8195/1999 8 Emm za per materia dei tribunali delle acque, né di modificazioni della competenza per ragioni di connessione», ai sensi degli art. 31 ss c.p.c.. Pertanto, in accoglimento per quanto di ra- gione del ricorso, Va dichiarata la competenza del TR ordinario di Taranto, salvo che per le domanda relative alla condotta idrica, per le quali deve invece essere dichiarato competente il regionale delle acque pubbliche di TR Napoli (il quale lo è senz'altro per territorio, in forza dell'art. 138 del citato R.D. 1775/1933, sicché è ininfluente che nella sentenza impugna- ta, come pure è stato osservato dai ricorrenti, le parti siano state rimesse «al TR delle Acque Pubbliche competente per territorio>>>, senza ulteriori specificazioni). Le spese di questo procedimento vengono com- pensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
dichiara la competenza del TR ordinario di Taranto, salvo che per le domande relative alla condotta idrica, per le quali dichiara la competenza del TR regionale delle acque pubbliche di Napoli;
compensa tra le 8195/1999 parti le spese di questo procedimento. Roma, 8 febbraio 2001 Karon mic DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -7GIU. 2001 IL CANCELLIERE O e Чеч CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 versate € 17810 serie 4 al n. 38241 apposta in calce alla copia autentica да (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) 8195/1999 10 Pres IL CANCELLIERE C1 Padio reader.c' 1097 124.11 4567 30,99 60000:8067 1800 10'000 178,10 3