Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA01 437 702 POPO O ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE trousozione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 11761/99 3758 - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Ernesto LUPO Rep. 400 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere- - Consigliere- Dott. Bruno DURANTE Ud.12/11/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio -SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti ASSICURATIVI PUBBLICI 4 FEB. 2002 CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI IL CANCELLIERE SPA, corrente in ROMA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Scimia, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLO', che la difende, giusta delega in atti;
-p ricorrente
contro
ENEL SPA, con sede in Roma, in persona dell'Ing. Salvatore Machi, elettivamente domiciliata in ROMA 2001 VLE REGINA MARGHERITA 125, presso lo studio 1921 dell'avvocato FILOMENA PASSEGGIO che la difende anche -1- disgiuntamente agli avvocati GIANCARLO BRUNO, FILIPPO DI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
TIRRENA SPA IN LCA;
intimata avverso la sentenza n. 1157/98 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 25/03/98 e depositata il 30/04/98 (R.G. 4150/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso pere il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1995 l'Enel s.p.a. conveniva davanti al Pretore di Firenze la Consap s.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.7.764.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti, il 21 aprile 1992, dal radiatore del trasformatore della propria Stazione di Calenzano e provocati da un automezzo assicurato per la responsabilità civile con la Compagnia Tirrena s.p.a.. La società attrice deduceva che detta società assicuratrice era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che la somma chiesta in citazione era stata determinata nell'atto di liquidazione che il Commissario liquidatore della Tirrena aveva ad essa inviato e che era stato restituito il 18 febbraio 1994. La società Consap, costituendosi, contestava la sussistenza di un accordo transattivo tra il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena ed il danneggiato Enel, rilevando che l'atto di liquidazione prodotto dalla società attrice proveniva dagli uffici della Tirrena e non recava la sottoscrizione del commissario liquidatore, di cui chiedeva la chiamata in causa, proponendo contro lo stesso, in via subordinata, domanda di rivalsa. Rimasto contumace il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 13 marzo 1997, accoglieva la domanda dell'Enel ritenendo perfezionato l'accordo transattivo ed accoglieva anche la domanda di regresso proposta dalla 3 Consap nei confronti della Compagnia Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, rilevando che il sinistro si era verificato in area estranea alla circolazione pubblica e quindi non era indennizzabile dal Fondo di garanzia. La società Consap proponeva appello. Si costituiva soltanto l'Enel, mentre il commissario liquidatore della Tirrena restava conturnace. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza depositata il 30 aprile 1998, ha respinto l'appello ritenendo concluso il contratto transattivo nel momento in cui è pervenuta al proponente (Compagnia Tirrena in liquidazione coatta amministrativa) l'accettazione, da parte dell'Enel, della proposta di liquidazione del danno, riferibile al commissario liquidatore, pure in } assenza di firma da parte di quest'ultimo. La liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore è stata ritenuta vincolante anche per la کی società Consap, quale gestore del Fondo di garanzia. Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze la Consap s.p.a ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, ai quali l'Enel s.p.a. ha resistito con controricorso. Il commissario liquidatore della Tirrena s.p.a. non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Ambedue le parti costituite hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 n.1 con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c.", sostiene che nessun accordo è intervenuto tra l'Enel ed il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena, che non ha accettato la proposta di liquidazione sottoscritta dall'Enel, avendo ritenuto di non potere indennizzare il sinistro in quanto non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 19 della legge n.990 del 1969. Il motivo di ricorso è infondato. L'accertamento se sia o meno intervenuto l'accordo delle parti del contratto previsto dall'art. 1325 n.1 c.c. rientra nei poteri del giudice del merito. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che vi sia stata una proposta di transazione (in ordine alla pretesa di risarcimento del danno fatta valere dall'Enel) imputabile al commissario della liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice Tirrena anche se espressa attraverso “un ufficio” di detta società. Al riguardo il Tribunale ha osservato che, "agli occhi del terzo danneggiato, l'atto derivava 5 sicuramente dall'Organo sovrintendente la gestione della procedura di L.C.A. se si considera il fatto che quell'ufficio liquidazione trasmittente ↓ il contenuto dell'ipotesi di accordo disponeva in maniera pacifica della documentazione utile all'intervento del Commissario a norma dell'art.9 L. 39/1977 ed era quindi evidentemente incaricato, in maniera stabile e consentita dallo stesso Commissario Liquidatore, della trattazione di questi casi e, cioè, con titolarità piena del potere di indurre i terzi interessati alla conclusione di contratti volti alla liquidazione dei sinistri”. Rispetto a tale accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, sono, in linea astratta, prospettabili eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, che la parte ricorrente non deduce, limitandosi a lamentare, come si è detto, la sola violazione dell'art. 1325 n.1 c.c., il quale prevede, tra i requisiti del contratto, l'accordo delle parti, che la S 6 sentenza impugnata ha espressamente e motivatamente accertato essere intervenuto nella presente fattispecie. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1967 c.c. con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c.", osservando che la sentenza impugnata ha ritenuto concluso il contratto di transazione, che deve essere provato per iscritto, pure in mancanza di sottoscrizione da parte del commissario liquidatore. Il motivo di ricorso è infondato. La proposta di transazione ravvisata dal Tribunale si è espressa, secondo l'accertamento del giudice del merito, in un atto scritto "con debita sottoscrizione", "come appare dal modulo di trasmissione che figura alla prima pagina del documento 4 allegato dall'Enel". La sentenza impugnata, quindi, ha motivatamente ritenuto sussistente il requisito della prova scritta della transazione, prescritto dall'art. 1967 c.c., di cui pertanto va esclusa la violazione lamentata dalla parte ricorrente, la quale non censura la motivazione giustificativa dell'accertamento di fatto. 3.- Con il terzo motivo la società ricorrente, deducendo la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1966 c.c. con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c.", sostiene che l'accordo transattivo era nullo perché il commissario liquidatore non poteva impegnare il Fondo di garanzia per le vittime della strada oltre i limiti previsti dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n.990, tenuto anche conto del disposto dell'art. 18 del D.P.R. 16 gennaio 1981 n.45 (regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile). Il motivo di ricorso è infondato. 16 L'esistenza dei limiti quantitativi entro cui è ammesso il risarcimento dei danni nel caso in cui l'impresa assicuratrice è posta in liquidazione amministrativa, previsti (non dall'art. 19, ma) dall'art.21, ultimo comma, della legge n.990 del 1969 e richiamati dall'art. 18 del citato regolamento n.45 del 1981, non incide sulla capacità del 109T 129,11 commissario liquidatore di stipulare un contratto di transazione con il 45ST 20,66 danneggiato in ordine alla liquidazione dei danni prevista dall'art.9 della TOT. 149,77 stessa legge n.990 del 1969. L'eventuale superamento dei detti limiti peraltro non dedotta dalla parte ricorrente nei precedenti gradi del giudizio non determina pertanto la nullità del detto contratto prevista dall'art. 1966 c.c.. 4.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato e la società Consap va condannata a pagare all'Enel le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive 1/200.000-₤286,58, delle quali L.1.800.000 (euro 729,62) per onorari. Così deciso a Roma il 12 novembre 2001. APR42 002 Il Presidente Il Relatore-Estensore Emun lupo свитаи Ш тик IL CANCELLERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli .
4.4.02 IL CANCELLERE C1 Gina Casoll 7