Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. (Nella fattispecie è stata annullata con rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l'attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l'oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti).
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2004, n. 20303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20303 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 368
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 23732/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE RC;
avverso la SENTENZA in data 27.1.2003 della Corte d'Appello di Genova;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI Alfonso;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito il difensore Avv. Falcolini che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.3 2003 RC EN ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27.1.2003 della Corte d'appello di Genova, che - ritenuta l'aggravante del mezzo fraudolento in luogo di quella della destrezza per i reato di furto, confermava la condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 200.000 di multa per il reato di furto ed alla pena di un mese di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di porto abusivo di coltello.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la mancanza della motivazione per quanto concerne la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. pur essendo costituito l'oggetto materiale del reato da un telefono cellulare, dovendo darsi rilievo al valore oggettivo intrinseco della cosa, indipendentemente dalla natura del bene e da circostanze di indole diversa, laddove la corte territoriale ha ritenuto non ricorrere l'attenuante per le funzioni cui il bene e preordinato.
Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'illogicità manifesta della motivazione, in quanto giustamente la corte ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ma - anziché derubricare il reato in furto semplice mandando assolto l'imputato per difetto di querela, ha ritenuto sussistere l'aggravante del mezzo fraudolento rappresentato dalla richiesta volta al commerciante di provare un capo di vestiario. Tale assunto è inverosimile, in quanto esso ricorrente non sapeva certo di trovare sul banco dell'esercizio commerciale il telefonino incustodito, ma - entrato per acquistare - si è determinato al furto solo dopo aver chiesto del capo di abbigliamento.
Osserva questa Corte che la Corte di merito ha negato l'attenuante osservando che, indipendentemente dal suo prezzo al mercato, un cellulare, per il suo servizio e le sue potenzialità, procura sia un danno sia un guadagno da non poco.
Appare palesemente erronea la motivazione della Corte territoriale:
ed intatti l'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p., originariamente riguardava unicamente i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e consisteva nei cagionare alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. A tale ipotesi la legge 19/90 ne ha aggiunta un'altra, ovvero quella - relativa ai delitti determinati da motivi di lucro - di aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento di danno o di pericolo sia di speciale tenuità:
orbene, in base al principio di specialità (art. 15 c.p.), i delitti contro il patrimonio, anche se rientrano nel genus dei delitti determinati da motivi di lucro hanno una loro autonomia e caratterizzazione, di tal che non è loro applicabile la nuova disciplina dettata in genere per i delitti determinati da motivi di lucro, ma resta applicabile quella espressamente prevista per loro, e resta quindi del tutto indifferente il livello del danno o del pericolo rappresentato dal reato (Cass. 13.3.1997, n. 3134, Aiuto, RV 208160), dovendosi guardare unicamente al valore della cosa, e sussidiariamente alle condizioni economiche del soggetto passivo del reato. L'aver pertanto la Corte territoriale omesso ogni motivazione in ordine al valore intrinseco ed economico della res, valutandola unicamente in relazione al suo sevizio ed alle sue potenzialità rappresenta vizio motivazionale censurabile ed impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004