Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2004, n. 20303
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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Massime1

In tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. (Nella fattispecie è stata annullata con rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l'attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l'oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti).

Commentario1

  • 1Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazione
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2004, n. 20303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20303
Data del deposito : 9 marzo 2004

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