CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16695 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 502/2026 CC - 10/02/2026 R.G.N. 35724/2025 sul ricorso proposto da: DI AT FR, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9 luglio 2025 del Tribunale di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da AT FR DI per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati: 1) nella sentenza n. 2/1992 emessa in data 13/2/1992 dalla Corte di Assise di Cosenza, confermata dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 16/3/1995 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 30 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3, 61 n.5 cod. pen. e 10, 12 e 14 I. 497/74, commessi in Agro di San Marco Argentano il 2 aprile 1990, con evento morte il 6 aprile 1990; 2) nella sentenza n. 2/2020 emessa in data 11/2/2020 dalla Corte di Assise di Bari, riformata dalla Corte di Assise di appello di Bari, definitiva in data 8/2/2023 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 20 e mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 575, 416 bis.1 e 81, 110 cod. pen. e 2, 4 comma 1 I. 497/74, commessi ad Altamura il 16 giugno 2014; 3) nella sentenza n. 2498/2017 emessa in data 12/12/2017 dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, definitiva in data 12/11/2018 a Penale Sent. Sez. 1 Num. 16695 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 seguito di rigetto del ricorso per cassazione, con pena rideterminata dal Tribunale di Bari in funzione di Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15 gennaio 2020 di anni 4 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 16.000,00 di multa per i reati ex artt. 73, comma 1 bis d.P.R. 309/90 e 2 e 7 legge 895/67 e 648 cod. pen. commessi ad Altamura il 7 giugno 2017; 4) nella sentenza n. 1418/2012 emessa in data 19/12/2012 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, definitiva in data 17/9/2014 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74 e art. 23 I. 110/75 e 110, 648 cod. pen., commessi ad Altamura sino al 27 aprile 2011 ed in epoca antecedente e prossima;
5) nella sentenza n. 2278/2018 emessa in data 9/5/2018 dal Tribunale di Bari, definitiva in data 11/10/2023 che ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 commesso in Altamura in data 24 marzo 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. Elisabetta Staropoli, deducendo con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Art. 81, comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. Lamenta il ricorrente l'erronea valutazione del Tribunale nel non riconoscere la continuazione tra i reati di traffico di sostanze stupefacenti, i reati di omicidio e gli ulteriori reati in materia di armi, non tenendo conto del compendio argomentativo della difesa. Evidenzia il ricorrente che il reato di omicidio del 1990 è stato consumato in un'epoca in cui l'attività delinquenziale legata al traffico degli stupefacenti era già in corso potendosi far risalire a prima dell'anno 1990 e trattandosi di unica contestazione riconnprendente anche i reati in violazione della normativa sulle armi, in quanto nella motivazione vengono menzionate le istruzioni fornite dal DI detenuto al figlio BA ai fini del rinvenimento di una pistola da utilizzare in difesa del proprio gruppo delinquenziale. Ripercorre il ricorrente le motivazioni delle sentenze di cui all'istanza originaria relative agli omicidi NA e AM ove si afferma che i due delitti sono stati consumati a cagione dell'intraneità del DI nel mercato della droga, contestandosi per l'omicidio AM, anche il metodo mafioso, non contestato per l'omicidio NA in quanto l'aggravante ancora non coniata. Il ricorrente evidenzia che entrambi gli omicidi sono stati commessi per affermare la supremazia del DI nel mercato della droga e che necessariamente tale supremazia doveva essere garantita con l'uso delle armi, come emerge anche 2 dalla motivazione della sentenza che riconosce la continuazione tra il reato di traffico di sostanze stupefacenti e quelli in materia di armi. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione esterna considerata la locuzione normativa "anche in tempi diversi" contenuta nell'art. 81 cod. pen. ed atteso il convincimento dell'Ufficio di Procura che aveva affermato che l'omicidio AM era stato commesso al fine di affermare "la propria supremazia sulla piazza di Altamura, in modo da impartire una lezione anche in capo agli altri debitori di forniture di droga operanti nella medesima area territoriale ed indurli ad adempiere e, dunque, al più assoluto assoggettamento al contesto criminale altamurano grazie all'effetto intimidatorio, che consentiva di associare al risultato immediato -eliminazione di AM- il moltiplicatore derivante dall'affermazione violenta della volontà del DI nel contesto criminale di Altamura". Evidenzia il ricorrente che la distanza temporale di circa ventiquattro anni tra i due omicidi, il diverso ruolo ricoperto dal DI negli stessi, la distanza del /ocus commissi delicti, l'assenza della aggravante del metodo mafioso nell'omicidio NA non giustificano la decisione del Tribunale in relazione alla soluzione di continuità della condotta del medesimo DI nello spaccio di droga ed alla disponibilità delle armi. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che questa Corte ha più volte ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tale cornice grava sul condannato, che tale riconoscimento invochi, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a suo sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o spaziale degli addebiti, ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, 3 Rv. 247356; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 25/09/1995, Della Volpe, Rv. 202388). Il riscontro dei suddetti elementi, da condurre sulla base dei titoli di condanna (che devono essere acquisiti d'ufficio: v. art. 186 disp. att. cod. proc. pen., nonché Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dumitri, Rv. 271174; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, n. 19987 del 29/04/2010, Oussaifi, Rv. 247593) e della documentazione dall'interessato eventualmente prodotta, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). Non possono, invero, proporsi in sede di ricorso per cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione, censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice dell'esecuzione -come nel caso di specie- è pervenuto attraverso la valutazione degli elementi acquisiti nelle sentenze di cui si chiedeva la continuazione, allorché questo convincimento sia sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici. 3. Il Tribunale di Bari, dopo aver analizzato le cinque sentenze ed i fatti giudicati, ripercorso l'istanza e gli argomenti relativi al parere contrario espresso dal Pubblico ministero, richiamando la giurisprudenza di legittimità, motiva puntualmente. 3.1. Rigettando la continuazione tra i due omicidi commessi dal DI e di cui ai reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1) e 2), l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato la distanza temporale, i contesti territoriali diversi, il ruolo diverso assunto -il primo in qualità di esecutore il secondo di mandante elementi, questi, che rendono impossibile "considerare il fatto come nemmeno immaginato nelle sue linee essenziali, soprattutto con riferimento alla vittima e al contesto delinquenziale nel quale si è verificato, come risulta dalla contestazione del metodo mafioso, assente invece nel primo omicidio". 3.2. Con argomentazione non illogica, l'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati di cui alla sentenza menzionata al punto 4) e l'omicidio del 2014 giudicato nella sentenza di cui al punto 2) "sia per la distanza cronologica dei fatti, sia perché la mera disponibilità di armi era funzionale al rafforzamento del gruppo criminale, in chiave sia difensiva che intimidatoria, ma non necessariamente connessa ad intenti omicidiari, di cui non vi è prova -infatti- fino al 2014". 3.3. L'ordinanza impugnata ha, infine, negato la continuazione tra i reati di cui alle sentenze di cui ai punti 1), 2) e 4) e le detenzioni di droga commesse nel 4 2017 "soprattutto se si considera che la riconosciuta continuazione interna nella sentenza di cui al punto 3) con la detenzione e il porto di armi oggetto d furto non è sufficientemente apprezzabile -in punto di fatto- dalla motivazione della sentenza di applicazione della pena". 3.4. Correttamente, l'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, ha escluso che produca effetto sulla continuazione la contestazione della recidiva reiterata, in quanto sintomatica di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti da parte del DI. 3.5. L'ordinanza, viceversa, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze di cui al punto 2) e 5), "alla luce della breve distanza temporale (tre mesi) e della parziale identità delle norme violate (art. 73 dpr 309/90), sufficienti a ritenere le condotte frutto di un medesimo disegno criminoso in capo al DI". Tuttavia, comportando il riconoscimento della continuazione un trattamento più sfavorevole per il DI, per l'applicazione dell'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., il Tribunale, con motivazione ineccepibile, ha respinto l'istanza anche sul punto. 4. Il Tribunale, dunque, con motivazione completa e logica, ha escluso, sulla base dei titoli e della biografia penale del richiedente e con l'eccezione di cui al punto 3.5, che i reati fossero stati concepiti e portati ad esecuzione a seguito di determinazioni volitive risalenti ad un'unica iniziale deliberazione, ciò non irragionevolmente desumendo dalla concezione di vita dal condannato rivelata, improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. In tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa - come correttamente argomentato - è espressione di uno stile comportamentale deviante (locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente), protratto nel tempo e che si nutre di rinnovate e autonome determinazioni, che l'ordinamento penalizza mediante gli istituti della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). A tale incensurabile valutazione nessuno specifico elemento di segno contrario è addotto in ricorso, generico e meramente confutativo, inidoneo come tale ad incrinare il fondamento logico della decisione impugnata e che, per le indicate concorrenti ragioni, deve essere dichiarato inammissibile. 5. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una 5 somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10 febbraio 2026 _F-IOPO CAS
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da AT FR DI per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati: 1) nella sentenza n. 2/1992 emessa in data 13/2/1992 dalla Corte di Assise di Cosenza, confermata dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro, definitiva in data 16/3/1995 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 30 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3, 61 n.5 cod. pen. e 10, 12 e 14 I. 497/74, commessi in Agro di San Marco Argentano il 2 aprile 1990, con evento morte il 6 aprile 1990; 2) nella sentenza n. 2/2020 emessa in data 11/2/2020 dalla Corte di Assise di Bari, riformata dalla Corte di Assise di appello di Bari, definitiva in data 8/2/2023 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 20 e mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 575, 416 bis.1 e 81, 110 cod. pen. e 2, 4 comma 1 I. 497/74, commessi ad Altamura il 16 giugno 2014; 3) nella sentenza n. 2498/2017 emessa in data 12/12/2017 dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, definitiva in data 12/11/2018 a Penale Sent. Sez. 1 Num. 16695 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 10/02/2026 seguito di rigetto del ricorso per cassazione, con pena rideterminata dal Tribunale di Bari in funzione di Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15 gennaio 2020 di anni 4 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 16.000,00 di multa per i reati ex artt. 73, comma 1 bis d.P.R. 309/90 e 2 e 7 legge 895/67 e 648 cod. pen. commessi ad Altamura il 7 giugno 2017; 4) nella sentenza n. 1418/2012 emessa in data 19/12/2012 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, definitiva in data 17/9/2014 che ha condannato l'imputato alla pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74 e art. 23 I. 110/75 e 110, 648 cod. pen., commessi ad Altamura sino al 27 aprile 2011 ed in epoca antecedente e prossima;
5) nella sentenza n. 2278/2018 emessa in data 9/5/2018 dal Tribunale di Bari, definitiva in data 11/10/2023 che ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 commesso in Altamura in data 24 marzo 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. Elisabetta Staropoli, deducendo con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Art. 81, comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. Lamenta il ricorrente l'erronea valutazione del Tribunale nel non riconoscere la continuazione tra i reati di traffico di sostanze stupefacenti, i reati di omicidio e gli ulteriori reati in materia di armi, non tenendo conto del compendio argomentativo della difesa. Evidenzia il ricorrente che il reato di omicidio del 1990 è stato consumato in un'epoca in cui l'attività delinquenziale legata al traffico degli stupefacenti era già in corso potendosi far risalire a prima dell'anno 1990 e trattandosi di unica contestazione riconnprendente anche i reati in violazione della normativa sulle armi, in quanto nella motivazione vengono menzionate le istruzioni fornite dal DI detenuto al figlio BA ai fini del rinvenimento di una pistola da utilizzare in difesa del proprio gruppo delinquenziale. Ripercorre il ricorrente le motivazioni delle sentenze di cui all'istanza originaria relative agli omicidi NA e AM ove si afferma che i due delitti sono stati consumati a cagione dell'intraneità del DI nel mercato della droga, contestandosi per l'omicidio AM, anche il metodo mafioso, non contestato per l'omicidio NA in quanto l'aggravante ancora non coniata. Il ricorrente evidenzia che entrambi gli omicidi sono stati commessi per affermare la supremazia del DI nel mercato della droga e che necessariamente tale supremazia doveva essere garantita con l'uso delle armi, come emerge anche 2 dalla motivazione della sentenza che riconosce la continuazione tra il reato di traffico di sostanze stupefacenti e quelli in materia di armi. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione esterna considerata la locuzione normativa "anche in tempi diversi" contenuta nell'art. 81 cod. pen. ed atteso il convincimento dell'Ufficio di Procura che aveva affermato che l'omicidio AM era stato commesso al fine di affermare "la propria supremazia sulla piazza di Altamura, in modo da impartire una lezione anche in capo agli altri debitori di forniture di droga operanti nella medesima area territoriale ed indurli ad adempiere e, dunque, al più assoluto assoggettamento al contesto criminale altamurano grazie all'effetto intimidatorio, che consentiva di associare al risultato immediato -eliminazione di AM- il moltiplicatore derivante dall'affermazione violenta della volontà del DI nel contesto criminale di Altamura". Evidenzia il ricorrente che la distanza temporale di circa ventiquattro anni tra i due omicidi, il diverso ruolo ricoperto dal DI negli stessi, la distanza del /ocus commissi delicti, l'assenza della aggravante del metodo mafioso nell'omicidio NA non giustificano la decisione del Tribunale in relazione alla soluzione di continuità della condotta del medesimo DI nello spaccio di droga ed alla disponibilità delle armi. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che questa Corte ha più volte ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tale cornice grava sul condannato, che tale riconoscimento invochi, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a suo sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o spaziale degli addebiti, ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, 3 Rv. 247356; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 25/09/1995, Della Volpe, Rv. 202388). Il riscontro dei suddetti elementi, da condurre sulla base dei titoli di condanna (che devono essere acquisiti d'ufficio: v. art. 186 disp. att. cod. proc. pen., nonché Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dumitri, Rv. 271174; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, n. 19987 del 29/04/2010, Oussaifi, Rv. 247593) e della documentazione dall'interessato eventualmente prodotta, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). Non possono, invero, proporsi in sede di ricorso per cassazione, deducendosi surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione, censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice dell'esecuzione -come nel caso di specie- è pervenuto attraverso la valutazione degli elementi acquisiti nelle sentenze di cui si chiedeva la continuazione, allorché questo convincimento sia sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici. 3. Il Tribunale di Bari, dopo aver analizzato le cinque sentenze ed i fatti giudicati, ripercorso l'istanza e gli argomenti relativi al parere contrario espresso dal Pubblico ministero, richiamando la giurisprudenza di legittimità, motiva puntualmente. 3.1. Rigettando la continuazione tra i due omicidi commessi dal DI e di cui ai reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1) e 2), l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato la distanza temporale, i contesti territoriali diversi, il ruolo diverso assunto -il primo in qualità di esecutore il secondo di mandante elementi, questi, che rendono impossibile "considerare il fatto come nemmeno immaginato nelle sue linee essenziali, soprattutto con riferimento alla vittima e al contesto delinquenziale nel quale si è verificato, come risulta dalla contestazione del metodo mafioso, assente invece nel primo omicidio". 3.2. Con argomentazione non illogica, l'ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra i reati di cui alla sentenza menzionata al punto 4) e l'omicidio del 2014 giudicato nella sentenza di cui al punto 2) "sia per la distanza cronologica dei fatti, sia perché la mera disponibilità di armi era funzionale al rafforzamento del gruppo criminale, in chiave sia difensiva che intimidatoria, ma non necessariamente connessa ad intenti omicidiari, di cui non vi è prova -infatti- fino al 2014". 3.3. L'ordinanza impugnata ha, infine, negato la continuazione tra i reati di cui alle sentenze di cui ai punti 1), 2) e 4) e le detenzioni di droga commesse nel 4 2017 "soprattutto se si considera che la riconosciuta continuazione interna nella sentenza di cui al punto 3) con la detenzione e il porto di armi oggetto d furto non è sufficientemente apprezzabile -in punto di fatto- dalla motivazione della sentenza di applicazione della pena". 3.4. Correttamente, l'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, ha escluso che produca effetto sulla continuazione la contestazione della recidiva reiterata, in quanto sintomatica di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti da parte del DI. 3.5. L'ordinanza, viceversa, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze di cui al punto 2) e 5), "alla luce della breve distanza temporale (tre mesi) e della parziale identità delle norme violate (art. 73 dpr 309/90), sufficienti a ritenere le condotte frutto di un medesimo disegno criminoso in capo al DI". Tuttavia, comportando il riconoscimento della continuazione un trattamento più sfavorevole per il DI, per l'applicazione dell'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., il Tribunale, con motivazione ineccepibile, ha respinto l'istanza anche sul punto. 4. Il Tribunale, dunque, con motivazione completa e logica, ha escluso, sulla base dei titoli e della biografia penale del richiedente e con l'eccezione di cui al punto 3.5, che i reati fossero stati concepiti e portati ad esecuzione a seguito di determinazioni volitive risalenti ad un'unica iniziale deliberazione, ciò non irragionevolmente desumendo dalla concezione di vita dal condannato rivelata, improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. In tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa - come correttamente argomentato - è espressione di uno stile comportamentale deviante (locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente), protratto nel tempo e che si nutre di rinnovate e autonome determinazioni, che l'ordinamento penalizza mediante gli istituti della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). A tale incensurabile valutazione nessuno specifico elemento di segno contrario è addotto in ricorso, generico e meramente confutativo, inidoneo come tale ad incrinare il fondamento logico della decisione impugnata e che, per le indicate concorrenti ragioni, deve essere dichiarato inammissibile. 5. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una 5 somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10 febbraio 2026 _F-IOPO CAS