Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3127
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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In tema di indennità di mobilità, il riconoscimento in favore dell'assicurato della c.d. mobilità lunga presuppone la sussistenza del requisito, previsto dall'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, dell'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, senza che sia utilizzabile ai fini del computo del periodo richiesto di contribuzione quella accreditata nella diversa gestione relativa al lavoro autonomo che non sia stata oggetto di specifica domanda di ricongiunzione a quella della gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3127
    Data del deposito : 3 marzo 2003

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