Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
In tema di indennità di mobilità, il riconoscimento in favore dell'assicurato della c.d. mobilità lunga presuppone la sussistenza del requisito, previsto dall'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, dell'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, senza che sia utilizzabile ai fini del computo del periodo richiesto di contribuzione quella accreditata nella diversa gestione relativa al lavoro autonomo che non sia stata oggetto di specifica domanda di ricongiunzione a quella della gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Umberto Luigi Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ZA ZI - rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Concetti, presso il quale elett.te domicilia in Roma piazza Martiri di Belfione, n. 02, giusta procura speciale depositata in atti, - costituita solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 00278/2000 del 18/26.05.2000. R.G. n. 00208/1998, notificata l'O8 giugno 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Domenico Concetti per ZA LI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che a concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Sondrio, a conferma della sentenza del Pretore di Sondrio n. 0190/98, condannava l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) al pagamento in favore di LI ZA, coinvolta in un licenziamento collettivo per riduzione di personale, delle quote dell'indennità di mobilità dal 1 novembre 1995 alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, con esclusione del periodo novembre 1996 - febbraio 1997 e delle somme eventualmente già percepite nelle more del giudizio. Tali quote, la cui erogazione era stata interrotta dall'Inps al termine della durata massima della fruibilità del trattamento ordinario in base all'età dell'assicurata e alla data di cessazione del rapporto di lavoro, erano dovute per il riconoscimento del diritto dell'assicurata alla ed. mobilità lunga fino alla maturazione in suo favore della pensione di anzianità, negato dall'istituto per la insussistenza del requisito di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991 dell'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Osservava il Tribunale: il detto art. 7 richiamava l'Assicurazione Generale Obbligatoria complessivamente intesa e considerava implicitamente i singoli fondi in cui essa si articolava quali variabili indipendenti rispetto al fine di salvaguardare quei lavoratori che erano stati oggetto di procedure di licenziamento collettivo, con conseguente messa in mobilità; la tesi del Pretore, che aveva sposato la utilizzabilità della contribuzione accreditata nella diversa gestione relativa al lavoro autonomo, non poteva considerarsi una inammissibile interpretazione estensiva, ne' caratterizzata da eccezionalità, sicché non poteva considerarsi neanche operazione di interpretazione analogica;
invece, era proprio la tesi dell'Istituto a contraddire il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, discriminando lavoratori che godevano di parte di contributi versato in diversi fondi della medesima AGO;
la richiamata legge n. 29 del 1979. che aveva solo lo scopo di accordare al lavoratore la possibilità di migliorare l'entità della propria pensione, non incideva sulla disciplina della mobilità; la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 0 5495 del 1985) confermava sostanzialmente il principio generale della unità strutturale dell'AGO.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi ad unico articolato motivo di censura.
ZA LI si è costituita depositando agli atti la sola procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Deduce l'Istituto
che la tesi della sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini della mobilità ed. lunga - per la quale sono valutabili tutte le contribuzioni, per almeno 28 anni, versate all'AGO, anche se in parte riconnesse a rapporto di lavoro autonomo e non siano state oggetto di specifica domanda di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a quella della gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti - doveva ritenersi contraddetta dalla insussistenza di un principio del cumulo automatico delle contribuzioni versate all'AGO, che in realtà, nel diritto positivo non risultava una concezione unitaria della varie gestioni e relative contribuzioni, ma solo, attraverso specifici provvedimenti, la volontà di armonizzazione di alcuni aspetti dei diversi trattamenti pensionistici, non esistendo, tuttavia, espressa disposizione contraria alla tesi qui censurata;
che, infatti, la giurisprudenza di legittimità si era già espressa con riferimento alla gestione degli artigiani che la cumulabilità era limitata ai soli fini del raggiungimento del diritto a pensione, ma non anche per tale raggiungimento nelle gestione dei lavoratori dipendenti, con l'effetto che la contribuzione della gestione artigiani dava diritto solo ed eventualmente ad un supplemento di pensione secondo le regole della relativa gestione;
che analoghi principi erano desumibili dalla legge 22 luglio 1966. n. 613 (artt. 20 e 21) sulla gestione commercianti;
la ratio di tali disposizioni dipendeva dal diverso peso delle singole contribuzioni delle diverse gestioni;
che la stessa disposizione dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233. prevedeva la sola ipotesi della valenza della contribuzione versata all'AGO per i lavoratori dipendenti ai fini della liquidazione della pensione richiesta dal lavoratore autonomo, mentre la ipotesi inversa era prevista soltanto attraverso l'istituto della ricongiunzione, nella specie particolarmente onerosa;
che l'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969. applicabile anche ai lavoratori in mobilità, faceva salvo il differente valore dei contributi versati nelle diverse gestioni, e quindi con esclusione del cumulo automatico nelle ipotesi di riscatto oneroso;
che la interpretazione della sentenza impugnata, basata sulla genericità dell'espressione usata dall'art. 7 citato, confligge con la medesima genericità dell'espressione di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. comma 10, pacificamente applicabile alla sola gestione dei lavoratori dipendenti, e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che comunque opera una distinzione fra prestazioni di gestione di lavoratori dipendenti e gestione di lavoratori autonomi;
tale distinzione si trova anche nelle disposizioni di cui agli artt. 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e 9, comma sesto, della legge 4 luglio 1959, n. 463; la medesima tesi contraddice anche la ratio della ed. mobilità lunga, la cui ratio è quella di un sostegno ai lavoratori disoccupati prossimi a pensione di vecchiaia o di anzianità, se però già in possesso di requisiti minimi, senza la indicazione delle gestioni cui la pensione di anzianità dovrebbe far carico;
che tale indicazione, irrilevante nella ipotesi della sussistenza del requisito dei 28 anni, ove in unica gestione (di lavoratori dipendenti o autonomi), perché detta pensione è già a carico di una individuata gestione, rileva invece in caso di contribuzioni miste, ripartite tra più gestioni, perché da armonizzare il requisito dell'età pensionabile e il peso della contribuzione;
nel caso di specie, il Tribunale aveva pretermesso l'esame della complessa problematica afferente l'interpretato art. 7 della legge n. 223 del 1991. Il ricorso è fondato.
Come si è già sopra riportato, la sentenza impugnata assume, con riferimento nello specifico alla ed. mobilità lunga, una volontà legislativa, espressa nell'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991 (ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre
1992, già in possesso a tale data di determinati requisiti, fra i quali "una anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni" presso "l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", era riconosciuta una indennità di mobilità "fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità") di prevedere, ai fini del requisito minimo dei ventotto anni di contribuzione, l'utilizzo di provviste accreditate a favore della medesima assicurata presso gestioni diverse da quella dei lavoratori subordinati. La tesi, secondo il giudice di appello, che trovava riscontro nella generica espressione usata dal legislatore "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" di cui al citato art. 7, senza alcun altra indicazione che escludesse provviste diverse, permetteva alla lavoratrice di utilizzare, al fine di cui sopra, la contribuzione, per oltre cinque anni, pari a 291 contributi settimanali, accreditata a favore della stessa nella gestione speciale lavoratori autonomi, e senza preventiva richiesta di ricongiunzione presso la gestione ordinaria dei lavoratori subordinati, alla quale ultima spettava l'onere della erogazione della pensione di anzianità. Il tutto, si sostiene nella sentenza impugnata, in piena sintonia con un principio generale del cumulo automatico delle provviste contributive incamerate dalle diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria sulla posizione di un medesimo lavoratore, sul presupposto di una concezione unitaria delle gestioni stesse, e quindi della valenza allo stesso titolo delle relative contribuzioni.
Nè, ancora, in contrario, valeva negazione del detto principio del cumulo automatico la disciplina di cui alla legge n. 29 del 1979, costituente mera facoltà del lavoratore al miglioramento dell'entità pensionistica, e quindi inapplicabile al caso in esame. Le argomentazioni del giudice di appello, in evidente violazione di norme di legge, debbono ritenersi anche decisamente insufficienti al fine della statuizione conclusiva.
Va subito premesso che l'assicurazione generale obbligatoria nasce a tutela dei soggetti più deboli del rapporto di lavoro subordinato, e che, ma solo con progressive norme via via emanate fino agli anni '90, il medesimo obbligo assicurativo è stato esteso prima ai rapporti di parasubordinazione per la loro intima affinità con lo schema della subordinazione, e da ultimo a tutti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, fino a ricomprendere nella tutela obbligatoria tutti i produttori di reddito. La varietà delle tutele affidate nel tempo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha portato l'Istituto ad organizzarsi secondo un criterio di singole diverse gestioni, facenti capo ad altrettanto singole e diverse autonomie economico-patrimoniali, necessarie ai fini di una più efficace trasparenza contabile.
La (sommaria e superficiale) premessa era quanto mai necessaria in funzione dell'assunto, affermato nella sentenza impugnata, secondo cui l'attuale regime previdenziale sarebbe informato al principio generale del cumulo automatico delle provviste contributive incamerate dalle diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria sulla posizione di un medesimo lavoratore, sul presupposto di una (evidentemente sopravvenuta e attuale) concezione unitaria delle gestioni stesse, e quindi della valenza, allo stesso titolo di prestazioni previdenziali, delle relative contribuzioni. Il che avrebbe comportato, in assenza di una specifica norma diretta all'applicazione del surrichiamato principio, una ricapitolazione delle diverse normative succedutesi nel tempo, e una ricostruzione, attraverso la interpretazione sistematica delle dette normative, del principio informatore affermato nella sentenza.
In realtà, la (sintetica) motivazione della sentenza impugnata è molto lontana dalla detta operazione ermeneutica, avendo affidato la conclusiva statuizione al semplice richiamo dell'espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, e del principio sopra indicato, che sarebbe stato affermato anche in sede di legittimità (Cass. n. 0 5495 del 1985), nel solco di una interpretazione costituzionalmente anche corretta. Orbene, è certamente irrilevante il riferimento al dictum letterale dell'art. 7 più volte citato, essendo esso sufficiente ad individuare, invece, la sola gestione dei lavoratori subordinati. È insussistente, come si vedrà, il principio generale del cumulo automatico delle provviste contributive incamerate dalle diverse gestioni, al quale è informata la decisione impugnata;
è. contemporaneamente, prevista dalla legge n. 29 del 1979 la procedura, non priva di limiti e sbarramenti, attuabile dal lavoratore iscritto alla citata gestione, attraverso l'istituto della ricongiunzione, per far valere nei confronti dell'ente erogatore provviste contributive costituite presso altre gestioni, fra le quali anche quella relativa ai rapporti di lavoro autonomi. D'altronde, il citato art. 7, settimo comma, nel prevedere il diritto alla ed. mobilità lunga, ne riconnette il termine di scadenza della sua erogazione "alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità", la quale ultima, come è noto, è liquidata esclusivamente in relazione alla riserva contributiva - a conferma del principio delle autonomie contabili delle diverse gestioni - accreditata sulla gestione ed.
"generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori subordinati. Ed allora, quanto la medesima disposizione di legge in esame, pone, per il diritto alla mobilità lunga, il requisito "dell'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni", non può non riferirsi, anche per detto requisito, che al meccanismo contabile della medesima gestione tenuta alla liquidazione della pensione di anzianità, perché di quest'ultima esso comunque sarà anche elemento costitutivo, e che è esattamente la gestione generale relativa ai lavoratori subordinati. La detta espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", pertanto, non abbisognava di ulteriori specificazioni, anche in considerazione dell'esclusivo settore di lavoro subordinato in cui si muove e trova applicazione la intera disciplina della mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, sicché del tutto apodittico, e anche illogico, è l'assunto del Tribunale sulla riconducibilità dell'espressione legislativa in esame anche alle altre e diverse gestioni del medesimo Istituto, così operando una immotivata diversificazione di peso del medesimo requisito in ragione dello scopo cui di volta in volta è finalizzato.
Risolto nel senso della irrilevanza, ai fini della tesi del lavoratore, della espressione letterale dell'art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, non resta che il principio affermato nella sentenza circa il riferimento della detta disposizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria complessivamente intesa, nel senso cioè che le singole gestioni, in cui essa si articola, sono piuttosto da considerarsi quali variabili indipendenti rispetto al fine del legislatore di salvaguardare i lavoratori inseriti in procedure di licenziamento collettivo, con conseguente messa in mobilità.
Come si è detto, non esiste nel diritto previdenziale il principio del cumulo automatico delle provviste contributive, più volte citato, affermato dal giudice di appello, ne' tale principio trova riscontro in precedenti decisioni costituzionali o di legittimità. È vero, invece, che la legislazione è costellata di numerose disposizioni, dirette - e qui si rinviene la prima evidente riprova della insussistenza del principio - ad una armonizzazione delle singole fattispecie allo scopo, peraltro in qualche modo anche programmato, della eliminazione di volta in volta di disparità e/o difficoltà determinate dalla organizzazione dell'Istituto, senza, tuttavia, che tali interventi abbiano mai espresso un tal principio o possa quest'ultimo da essi desumersi in via diretta o implicita. Tanto, invece, è a volte affermato (di recente, Cass. 21 dicembre 1999, n. 14398) e più spesso desumibile e/o necessariamente sottinteso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nelle quali, in sintesi, si discute proprio sulla correttezza e/o tempestività, o meno, della procedura intrapresa per far valere in una gestione riserve contributive incamerate da altre, a favore di uno stesso assicurato, affermando o negando il cumulo a seconda dell'esito della indagine, mai, però, facendo riferimento tout court all'applicazione del principio in discussione, e quindi alla irrilevanza o alla superfluità della procedura stessa. Nè, infine, tale principio - è bene precisarlo - può ritenersi applicato nell'unico precedente citato nella sentenza impugnata (Cass. 9 novembre 1985, n. 0 5495). che anzi ne presuppone esattamente uno contrario. In esso, invero, la unicità del rapporto previdenziale, nei confronti di contribuzioni accreditate in diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria gestite dall'Inps, è posto solo in rapporto alla possibilità, a domanda, del cumulo delle diverse contribuzioni ai fini del riconoscimento dell'unica pensione già conseguita, e quindi da maggiorare con un supplemento di essa per effetto dell'ulteriore contribuzione accreditata, in luogo di una nuova ed autonoma pensione per l'utilizzo di quest'ultima, ma non coinvolge certamente il principio dell'operatività automatica del cumulo nelle ipotesi in cui non sia stata approntata ed intentata la richiamata procedura, offerta dalla legislazione vigente per il riconoscimento del diritto all'utilizzo delle provviste di altre gestioni.
La giurisprudenza della Corte delle leggi non si pone in senso difforme. In un caso in cui era richiesta l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per la costituzione della rendita mediante contabilizzazione di periodi di lavoro inerenti ad altra gestione (nel caso, speciale dei lavoratori autonomi) e non coperti di contribuzione, la Corte (sentenza n. 18 del 1995, integralmente confermata ed espressamente richiamata con la più recente ordinanza n. 21 del 2001), nel rilevare che "certo, un legislatore attento non avrebbe mancato di disporre espressamente l'utilizzabilità di tale congegno (di regolarizzazione contributiva, n.r.) in favore di tutti i soggetti che, nel detto quadro generale di protezione, godano della stessa tutela previdenziale propria del lavoratore subordinato in senso tecnico. Nella specie ciò non è avvenuto", rinvia, tuttavia, alla indagine dell'interprete "il compito di stabilire se non sia il dinamismo stesso della legislazione previdenziale improntata al principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile, in via estensiva, la norma de qua anche ai familiari dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa etc.", in sintesi all'applicazione, ma solo in via estensiva, e quindi da accertare di volta in volta, della norma dell'art. 13 citato anche a lavoratori che non si trovano nelle condizioni da essa espressamente previste;
e tanto presuppone la insussistenza dell'automatismo rivendicato. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Poiché l'annullamento è fondato sulla violazione di legge (art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, legge n. 29 del 1979), la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta da ZA LI contro l'Inps.
A norma del ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c., non ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ZA LI contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003