Sentenza 18 ottobre 2018
Massime • 1
Il reato di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è configurabile non solo nei confronti di colui che dispone il trasporto, ma anche nei confronti di colui che materialmente conduce il mezzo usato. Massime precedenti Vedi N. 2368/1984, Rv. 163143
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
08523-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO - Presidente - Sent. n. sez. 3291/2018 UP 18/10/2018-- VITO DI NICOLA R.G.N. 16426/2018 DONATELLA GALTERIO ALESSIO SCARCELLA Relatore - UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. A. Mainardi, in sostituzione dell'Avv. F. Vergine, che si è riportato ai motivi e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
DEPOSITATA IN CANCELL 27 FEB 2019 IL CARTOFRE Luand ani fee RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 27.09.2017, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Brindisi 18.02.2015, appellata dal AR, che lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di € 1000,00 di multa, con il concorso di at- tenuanti generiche, perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 40/49, d. lgs. n. 504 del 1995, per aver trasportato duecento litri di gasolio per autotrazione in assenza di documentazione di accompagnamento, in relazione a fatto conte- stato commesso in data 11.07.2011. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613, c.p.p., articola un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge in relazione all'art. 49, comma secondo, d. lgs. n. 504 del 1995 anche sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico del reato. Premessa la ricostruzione in fatto, sostiene il ricorrente che nel caso di specie sarebbe stata applicabile la previsione del comma 2 dell'art. 49, d. lgs. n. 504 del 1995 che, nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti petroliferi ed il regolare assolvimento dell'imposta, prevede l'applicazione della sola sanzione amministrativa;
dall'esame degli elementi istruttori risultava l'acqui- sto del carburante medesimo da parte della ditta Pellè, di cui l'imputato era dipen- dente;
il contenitore metallico trasportato sul mezzo condotto dall'imputato al mo- mento del controllo era peraltro ascrivibile al quantitativo di 5000 litri acquistato dalla ditta, essendo stato razionalizzato e frazionato dall'originaria entità, per la quale il pagamento dell'accisa era stato a suo tempo assolto;
avrebbe dovuto quindi escludersi la responsabilità penale, con conseguente applicazione della san- zione amministrativa, atteso che l'esibizione dell'obbligatorio documento, avve- nuta non contestualmente al controllo, non inficerebbe in alcun modo la validità del documento medesimo, inteso come necessario presupposto provante l'assol- vimento dell'accisa; deduce, infine, anche la mancanza dell'elemento soggettivo, atteso che, avendo il proprietario del mezzo dimostrato a posteriori la lecita pro- venienza del gasolio trasportato, non sussisterebbe il dolo richiesto, essendo del resto l'imputato solo un operaio della ditta che non sapeva cosa stesse traspor- tando né aveva il compito di verificare quanto stesse trasportando, in quanto suo compito era quello di raggiungere il cantiere con un veicolo predisposto dall'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
4. Ed invero, è inammissibile sia per manifesta infondatezza sia perché generico per aspecificità, atteso che non tiene conto delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a confutazione, in particolare, delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassa- zione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripro- pongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gra- vame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Il ricorso si appalesa, peraltro, manifestamente infondato. Ed infatti, i giudici di appello indicano compiutamente le ragioni per le quali hanno ritenuto di dover disattendere l'identica tesi difensiva, replicata in sede di ricorso per cassazione, circa la insussistenza del reato. E' emerso in fatti che l'imputato, dipendente della ditta Pellè esercente l'attività di impresa edile stradale, traspor- tava a bordo di un mezzo di proprietà della stessa ditta, circa 200 It. di gasolio per autotrazione, senza essere in possesso del documento di accompagnamento dei beni viaggianti e senza essere in grado di dimostrare la legittima provenienza oltre che il regolare assolvimento dell'imposta. Legittimamente, ricordano i giudici di appello, non è stato applicato l'art. 49, comma secondo, d. lgs. n. 504 del 1992, atteso che nessuna documentazione venne prodotta al momento del controllo, sicchè nessun documento al momento del trasporto consentiva di individuare il destinatario del carico, come prescritto dall'art. 49, comma 1, d. Igs. citato, che tra l'altro impone che la documentazione deve consentire di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto. A ciò andava aggiunta, quale ulteriore ele- mento avente valenza dirimente, l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa e di quanto dichiarato dal teste Ruge, relativamente all'asserito acquisto precedente da parte della ditta Pellè di un maggioro quantitativo, non essendovi prova per ritenere che la fattura allegata riguardasse in maniera specifica la merce 2 fr oggetto di sequestro.
6. Quanto, poi, al profilo dell'elemento psicologico, i giudici di appello escludono potesse porsi in discussione la consapevolezza dell'imputato, dipendente della ditta che svolge l'attività di autotrasportatore, circa la necessità del documento di accompagnamento della merce.
7. Orbene, Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze esposte dal ricorrente quanto alla insussistenza del reato, sotto l'apparente censura della vio- lazione di legge, in realtà tentano di chiedere a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, dal medesimo ricorrente non condivisa. Ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso di quest'ul- timo rispetto alla ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi di prova operata dalla Corte d'appello, più che nella prospettazione di una reale violazione di legge;
deve, quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). Del resto gli elementi richiamati dal ricorrente a sostegno della propria versione, manifestano all'evidenza un tentativo dell'imputato di offrire al giudice di legitti- mità una diversa lettura del materiale probatorio e una spiegazione, altrettanto logica, rispetto a quella offerta dalla sentenza d'appello. Sul punto, però, la difesa del ricorrente dimentica che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma ado- zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità espli- cativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
8. Quanto, poi, all'applicabilità dell'art. 49, comma secondo, d. lgs. n. 504 del 1995, la stessa è stata correttamente esclusa, tenendo conto di qual è la ratio legis sottesa alla norma dell'art. 49 citato;
va ricordato che la fattispecie penale incriminatrice è costruita nel senso di ancorare il modello legale di reato (articolo 40, comma 1, lettera b), decreto legislativo 504 del 1995) a note di disvalore tracciate dal fatto di chi "sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, com- 3 dee preso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa". Viceversa, l'illecito amministrativo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 504 del 1995 presuppone una mera irregolarità nella circolazione dei prodotti traspor- tati, peraltro, a determinate condizioni perché il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che: "1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si ap- plicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvi- mento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00...".
9. Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che il reato di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49, è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione ovvero con documentazione irregolare, in violazione del completo sistema di documentazione che segue tali prodotti dal momento dell'ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell'e- strazione dalla fabbrica sino al momento del consumo. L'interesse tutelato è il controllo su tutti i movimenti dei prodotti petroliferi (Sez. 3, n. 22024 del 21/04/2010, Russo, Rv. 247624). 10. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto si assume in ricorso, le- gittimamente non è stato applicato il disposto di cui all'anzidetto art. 49, comma 2, perché l'agente ha realizzato una condotta diretta a sottrarre il prodotto all'ac- certamento e al pagamento dell'imposta, non essendo peraltro prova che il quan- titativo di gasolio per autotrazione trasportato al momento del controllo fosse ef- fettivamente riferibile al maggiore quantitativo di 5000 It. per il quale era stata dimostrato il pagamento dell'accisa. Non deve sul punto essere infatti dimenticato che il reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza certificato di prove- nienza (art. 49, D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) è configurabile anche nel caso in cui l'accisa sia stata pagata al momento dell'importazione o dell'immissione del prodotto al consumo, trattandosi di reato di pericolo che si realizza per il mero fatto del trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta (Sez. 3, n. 9161 del 29/10/2009 - dep. 08/03/2010, Palotti, Rv. 246206). ↑ де 4 11. Quanto, poi, all'elemento psicologico del reato, corretto è quanto osservato dalla sentenza. Ed invero, deve affermarsi che soggetto attivo del reato di cui all'art. 49, d. lgs. n. 504/1995 (così come già affermato a proposito del reato di cui agli artt. 5 e 15, d.l. 5 maggio 1957, n. 271: Sez. 3, n. 2368 del 27/01/1984 - dep. 16/03/1984, Danielut, Rv. 163143), è non soltanto colui che ha fatto effettuare il trasporto, bensì anche il trasportatore, cioè colui che materialmente conduce il mezzo usato. Non si deve infatti dimenticare che l'intento del legislatore è quello di operare uno sbarramento totale nella disciplina fiscale delle merci soggette a tributo, respon- sabilizzando tutti coloro che operano il movimento delle merci stesse soggette a controllo, indipendentemente dalla corresponsione dei tributi fissati dalla legge. Anche il trasportatore, pertanto, ha l'obbligo di controllare quanto da lui traspor- tato non potendosi, nel caso di specie, porre in dubbio la sussistenza dell'elemento psicologico atteso che, per come riferito nello stesso ricorso (pag. 2), il fine di tale trasporto era la dislocazione del carburante presso un cantiere sito in Ceglie Mes- sapica, a fine di alimentare altri mezzi sempre ascrivibili alla ditta Pellè. L'affermazione secondo cui l'imputato non fosse a conoscenza di quanto stesse trasportando non essendo sua competenza verificare quanto era presente sul retro del furgone che stava conducendo, dunque, appare smentita dalla stessa prospet- tazione di cui al ricorso. 12. Consegue pertanto la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.O.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 18 ottobre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Alessio Scarcellafer Mirella Cervadoro